Il "Decreto agosto" è Legge. Approdato in Gazzetta Ufficiale
15 Ottobre 2020
Esonero versamento contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione
L'art. 3 della Legge n. 126/2020 prevede, in favore dei datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, un esonero parziale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di quattro mesi, fruibile entro il 31 dicembre 2020 e a condizione che i medesimi datori non richiedano gli interventi di integrazione salariale, di cui agli articoli 19 - 22-quinquies, D.L. 18/2020. Lo sgravio contributivo è riconosciuto esclusivamente in favore dei datori che abbiano fruito, nei mesi di maggio e giugno 2020, di interventi di integrazione salariale analoghi a quelli summenzionati ed è limitato - ferma restando la riparametrazione dello sgravio su base mensile - al doppio delle ore di integrazione salariale fruite nei suddetti due mesi e per un periodo massimo di 4 mesi, fruibili entro il 31 dicembre 2020. L'esonero può essere riconosciuto anche ai datori di lavoro che hanno richiesto periodi di integrazione salariale ai sensi del D.L. n. 18/2020, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020. Il comma 2 dispone che ai datori di lavoro beneficiari dell'esonero contributivo in esame, si applichino i divieti e le sospensioni di cui al successivo articolo 14, in materia di risoluzioni del rapporto di lavoro. Il comma 3 dell'art. 3 prevede che la violazione delle norme relative ai suddetti divieti e sospensioni, comporta la revoca del beneficio in esame, con efficacia retroattiva, e l'impossibilità di presentare domanda di integrazione salariale ai sensi dell'arti. 1 della Legge in esame. L'esonero è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta (v. comma 4). Il comma 5 dell'art. 3 subordina l'applicazione del beneficio del presente articolo all'autorizzazione della Commissione Europea (in base al richiamato articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea) e specifica che la misura è concessa ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante un “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19” (v. C/2020/1863) e nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione.
Si ricorda che, in base alla suddetta sezione 3.1, la Commissione considererà aiuti di Stato compatibili con il mercato interno quelli che rispettino, tra le altre, le seguenti condizioni:
a) siano di importo non superiore a 800.000 euro (per impresa e al lordo di qualsiasi imposta o altro onere); b) siano concessi a imprese che non fossero in difficoltà al 31 dicembre 2019 o che abbiano incontrato difficoltà o si siano trovate in una situazione di difficoltà successivamente, a seguito dell'epidemia da COVID-19; c) siano concessi entro il 31 dicembre 2020 che non richiedono i trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga e che, nei mesi di maggio e giugno 2020 abbiano già fruito dei trattamenti di integrazione salariale di cui agli articoli 19 - 22-quinquies, D.L. 18/2020.
Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per assunzioni a tempo indeterminato
L'Art. 6 della Legge n. 126/2020 prevede un esonero dal versamento dei contributi previdenziali per le assunzioni a tempo indeterminato. In particolare, ai datori di lavoro che assumono, successivamente al 15 agosto 2020 (data di entrata in vigore del presente decreto) ed entro il 31 dicembre 2020 lavoratori subordinati con contratto a tempo indeterminato, è riconosciuto l'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico - relativi al medesimo rapporto di lavoro e con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL -, per un periodo massimo di sei mesi (decorrenti dall'assunzione) nel limite massimo di 8.060,00 euro su base annua - riparametrato e applicato su base mensile -, e dall'ammontare massimo complessivo di minori entrate contributive (derivanti dal presente articolo 6) pari a 371,8 milioni di euro per il 2020 e a 1.024,7 milioni per il 2021. Tale esonero può essere fruito anche in caso di trasformazione di un contratto di lavoro dipendente a termine, in contratto di lavoro a tempo indeterminato, qualora tale trasformazione sia successiva al 15 agosto 2020 (data di entrata in vigore del presente decreto). L'esonero è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente (nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta) e non comporta variazioni dell'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche (v. commi 1 e 3 dell'articolo 6). Lo sgravio contributivo di cui all'articolo 6 è riconosciuto nel rispetto di un limite complessivo di minori entrate contributive pari a 371,8 milioni di euro per il 2020 e a 1.024,7 milioni per il 2021 (comma 4 dell'articolo 6). L'ente previdenziale provvede al monitoraggio del rispetto del limite e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze; qualora dal monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al suddetto limite, non sono adottati altri provvedimenti concessori. Sono esclusi dall'agevolazione i datori di lavoro del settore agricolo, i contratti di apprendistato, i contratti di lavoro domestico e i lavoratori che abbiano avuto un contratto a tempo indeterminato nei 6 mesi precedenti all'assunzione presso la medesima impresa (v. comma 2). Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per assunzioni a tempo determinato nel settore turistico e degli stabilimenti termali
L'articolo 7 della Legge n. 126/2020 riconosce l'esonero contributivo di cui all'articolo 6 (con le medesime modalità e nel medesimo arco temporale limitatamente al periodo dei contratti stipulati) anche per le assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale, nei settori del turismo e degli stabilimenti termali. In particolare, fino al 31.12.2020, è previsto un esonero totale dei contributi dovuti dai datori di lavoro, ma per un periodo massimo di mesi 3. L'esonero non si applica ai premi Inail. L'esonero si applica anche nei casi di conversione dei detti contratti in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, successivi al 15 agosto 2020. Il comma 2 dell'articolo 7 subordina l'applicazione del beneficio di cui al medesimo articolo, all'autorizzazione della Commissione Europea, stante l'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea. |