Interventi di efficientamento energetico e di riduzione del rischio sismico: importante opportunità

21 Ottobre 2020

Con il D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazione, dalla legge 17 luglio 2020 n.77, cd. “Decreto Rilancio”, l'esecutivo, nell'ambito delle misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ha introdotto nuove disposizioni in merito alla detrazione fiscale delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, a fronte di specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici nonché delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, cd. “Superbonus”. L'intervento normativo si colloca nel solco delle disposizioni già vigenti che disciplinano le detrazioni spettanti per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, inclusi quelli antisismici di cui all'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito dalla legge 3 agosto 2013, n. 90: cd. “sismabonus” nonché quelli di riqualificazione energetica degli edifici di cui all'articolo 14 dell'anzidetto decreto legge: cd. “ecobonus”.
Premessa

Con il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazione, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, cd. “Decreto Rilancio”, l'esecutivo, nell'ambito delle misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ha introdotto nuove disposizioni in merito alla detrazione fiscale delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, a fronte di specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici nonché delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, cd. “Superbonus”.

L'intervento normativo si colloca nel solco delle disposizioni già vigenti che disciplinano le detrazioni spettanti per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, inclusi quelli antisismici di cui all'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito dalla legge 3 agosto 2013, n. 90: cd. “sismabonus” (cfr. articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito dalla legge 3 agosto 2013, n. 90Proroga delle detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili”) nonché quelli di riqualificazione energetica degli edifici di cui all'articolo 14 dell'anzidetto decreto legge: cd. “ecobonus” (cfr. articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito dalla legge 3 agosto 2013, n. 90Detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica”).

Le nuove disposizioni, all'articolo 119, hanno previsto sia un incremento al 110% dell'aliquota di detrazione spettante che individuato le tipologie e i requisiti tecnici degli interventi oggetto di beneficio. Sicuramente la novità di maggior appeal introdotta dall'articolo 121 è costituita dalla possibilità di optare, in alternativa della fruizione diretta della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dal fornitore dei beni o servizi, cd. “sconto in fattura” o, in alternativa, per la cessione del credito d'imposta corrispondente alla detrazione spettante.

Trattandosi di una normativa di particolare favore, il Decreto Rilancio, in aggiunta agli adempimenti previsti per le detrazioni spettanti per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici, ha introdotto taluni adempimenti aggiuntivi: dal visto di conformità alle asseverazioni tecniche, che il contribuente deve acquisire al fine di evitare comportamenti non conformi alle disposizioni agevolative. All'Agenzia delle Entrate è stato attribuito il compito di effettuare i controlli e le verifiche documentali sulla sussistenza dei presupposti per l'esercizio del diritto alla detrazione il cui esisto negativo innescherebbe un regime sanzionatorio di carattere penale ove il fatto costituisca reato e di carattere amministrativo in caso di documentazioni false e/o infedeli.

Ambito soggettivo

L'ambito di applicazione soggettivo delle disposizioni disciplinanti il Superbonus è circoscritto dall'articolo 119, comma 9 del decreto Rilancio ai sensi del quale gli interventi posso essere effettuati da:

  1. condomini;
  2. persone fisiche, purché al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni;
  3. istituti autonomi case popolari (IACP);
  4. cooperative di abitazione a proprietà indivisa;
  5. organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), organizzazioni di volontariato nonché associazioni di promozione sociale;
  6. associazioni e società sportive dilettantistiche limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

In generale la detrazione spetta ai soggetti che possiedono o detengono l'immobile oggetto dell'intervento in base ad un titolo idoneo al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio. Si tratta, in particolare, del proprietario, del nudo proprietario o del titolare di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie), del detentore dell'immobile in base ad un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, in possesso del consenso all'esecuzione dei lavori da parte del proprietario nonché dei familiari del possessore o detentore dell'immobile.

Le tipologie di soggetti rientranti nell'ambito sono state circoscritte con maggiore dettaglio da parte dell'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 24/E dell'8 agosto 2020 (Circolare n. 24/E dell'8 agosto 2020 “Detrazione per interventi di efficientamento energetico e di riduzione del rischio sismico degli edifici, nonché opzione per la cessione o per lo sconto in luogo della detrazione previste dagli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio) convertito con modificazione dalla legge 17 luglio 2020, n. 77– Primi chiarimenti”) laddove con riferimento ai condomini è stato chiarito che deve essere costituito secondo la disciplina civilistica prevista e che in presenza di un “condominio minimo” (edificio composto da un numero non superiore a otto condomini) risultano comunque applicabili le norme civilistiche sul condominio. Il singolo condomino usufruisce della detrazione per i lavori effettuati sulle parti comuni degli edifici, in ragione dei millesimi di proprietà o dei diversi criteri applicabili ai sensi degli articoli 1123 e seguenti del codice civile. Ai fini dell'approvazione degli interventi in condominio in sede di conversione del decreto Rilancio è stato introdotto il comma 9-bis secondo cui le deliberazioni dell'assemblea si considerano valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio.

La circolare AdE, inoltre, ha interpretato estensivamente la norma nella parte in cui si ha ritenuto che i contribuenti persone fisiche possono beneficiare del Superbonus relativamente alle spese sostenute per interventi realizzati su massimo due unità immobiliari e che tale limitazione non si applica alle spese sostenute per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell'edificio. Siffatto limite numerico alle unità immobiliari oggetto degli interventi agevolabili non opera, tuttavia, nel caso di interventi antisismici.

Ambito oggettivo

Con riferimento all'ambito oggettivo il Superbonus concerne il sostenimento di spese relative a specifici interventi di cui all'articolo 119, commi 1 e 4, finalizzati alla riqualificazione energetica e alla adozione di misure antisismiche degli edifici (cd. interventi “trainanti”) nonché ad ulteriori interventi, realizzati congiuntamente ai primi (cd. interventi “trainati”).

  • Si considerano interventi trainanti:
  1. di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro degli edifici, compresi quelli unifamiliari, con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo o dell'unità immobiliare funzionalmente indipendente e che disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno, sita all'interno di edifici plurifamiliari;
  2. di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con:
      • impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria sulle parti comuni degli edifici,
      • o con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari funzionalmente indipendenti e che dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno site all'interno di edifici plurifamiliari;
  3. antisismici e di riduzione del rischio sismico di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell'articolo 16 del D.L. n. 63/2013 (Sismabonus).

Inoltre, sono ammesse le spese relative all'adeguamento dei sistemi di distribuzione (es. tubazioni), emissione (es. sistemi scaldanti) e regolazione (es. sonde, termostati e valvole termostatiche).

  • Si considerano interventi trainati:
    • le spese sostenute per tutti gli interventi di efficientamento energetico indicati nell'articolo 14 del D.L. n. 63/2013 (Ecobonus);
    • l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all'articolo 16-ter del citato D.L. n. 63/2013.

L'aliquota al 110% si applica a condizione che gli interventi trainati sono eseguiti congiuntamente con almeno uno degli interventi trainanti e sempreché assicurino, nel loro complesso, il miglioramento di due classi energetiche oppure, ove non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta.

Le tipologie di interventi ammessi devono essere realizzati:

  • su parti comuni di edifici residenziali in “condominio” (sia trainanti, sia trainati);
  • su edifici residenziali unifamiliari (l'Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 24/E dell'8 agosto 2020 ha chiarito che “per edificio unifamiliare si intende un'unica unità immobiliare di proprietà esclusiva, funzionalmente indipendente, che disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno e destinato all'abitazione di un singolo nucleo familiare”.) e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati); (L'Agenzia delle Entrate con la Risposta n. 326 del 9/09/2020 ad un'istanza di interpello ha specificato che Ai fini dell'accesso all'ecobonus per gli edifici collabenti nei quali l'impianto di riscaldamento non è funzionante deve essere dimostrabile che l'edificio è dotato di impianto di riscaldamento rispondente alle caratteristiche tecniche previste dal d.lgs. 29 dicembre 2006, n. 311 e che tale impianto è situato negli ambienti nei quali sono effettuati gli interventi di riqualificazione energetica);
  • su unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti (L'Agenzia delle Entrate con la Risposta n. 327 del 9/09/2020 ad un'istanza di interpello ha chiarito che “Le «unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall'esterno, site all'interno di edifici plurifamiliari», alle quali la norma fa riferimento, vanno individuate verificando la contestuale sussistenza del requisito della «indipendenza funzionale» e dell'«accesso autonomo dall'esterno», a nulla rilevando, a tal fine, che l'edificio plurifamiliare di cui tali unità immobiliari fanno parte sia costituito o meno in condominio”) e con uno o più accessi autonomi dall'esterno site all'interno di edifici plurifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati);
  • su singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze all'interno di edifici in condominio (solo trainati).

Sono escluse le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A1 (Abitazioni di tipo signorile), A8 (Abitazioni in ville) e A9 (A/9 Castelli). Nel caso in cui siano effettuati interventi su edifici che rientrano in una delle categorie catastali sopra indicate, il contribuente potrà, comunque, beneficiare delle altre detrazioni spettanti per tali interventi.

Requisiti tecnici

Ai fini dell'accesso al Superbonus il Legislatore all'articolo 119, comma 3, ha previsto anzitutto che gli interventi di efficientamento energetico svolti devono assicurare, anche congiuntamente, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'unità immobiliare o del condominio.

Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti sono stati definiti i requisiti tecnici che devono soddisfare gli interventi che danno diritto alla detrazione delle spese sostenute per gli interventi di efficienza energetica e ed i massimali di costo specifici per ciascuna tipologia di intervento ammesso (cfr. Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti la specificazione dei requisiti necessari per accedere all'agevolazione del 6 agosto 2020. In particolare, si rinvia all'Allegato B) recante la tabella di sintesi degli interventi ammessi alle detrazioni fiscali con la spesa massima ammissibile e la relativa aliquota).

Il suddetto comma 13 dell'articolo 119 se da un lato ha previsto che i tecnici abilitati asseverano, a fine lavori o per ogni stato di avanzamento degli stessi (comma 13-bis), il rispetto dei requisiti previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell'articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013 e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati, dall'altro ha demandato ad un decreto del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) la disciplina e le modalità di trasmissione dell'asseverazione dei requisiti per gli interventi (Cfr. Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 6 agosto 2020).

Secondo il decreto attuativo del MISE, il Tecnico Abilitato anzitutto compilata l'asseverazione on-line utilizzando i modelli previsti sul portale informatico disponibile sul sito dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (cd. ENEA) (Rif. Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile: www.enea.it), quindi sottoscrive la stessa ed allega la propria polizza assicurativa. Copia dell'asseverazione viene quindi trasmessa telematicamente all'ENEA che effettua un controllo automatico per volto ad assicurare la completezza della documentazione fornita al cui esito positivo rilascia una ricevuta comprensiva di identificativo della domanda. Successivi controlli a campione sulla regolarità delle asseverazioni sono svolti dall'ENEA.

Di qui, le risultanze dei controlli effettuati sono trasmesse da ENEA alla Direzione generale per l'approvvigionamento, l'efficienza e la competitività energetica del Ministero dello sviluppo economico con cadenza bimestrale, e nel caso di esito negativo si procede alla contestazione nei confronti del tecnico che ha rilasciato l'asseverazione infedele. La medesima Direzione generale dopo aver effettuato la contestazione ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 689 del 1981, qualora ritenga fondato l'accertamento, contestualmente all'adozione dell'ordinanza di ingiunzione, trasmette all'Agenzia delle entrate territorialmente competente nonché al Ministero dell'economia e delle finanze, l'elenco completo delle Asseverazioni o delle attestazioni prive del requisito della veridicità, per assicurare lo svolgimento delle attività che comportano la decadenza dal beneficio e per il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attività prestata, provvedendo a darne comunicazione all'ordine professionale di appartenenza del Tecnico Abilitato interessato.

Detrazione ed opzioni: sconto in fattura e cessione del credito

In caso di interventi ammissibili dal punto di vista soggettivo ed oggettivo la detrazione è riconosciuta nella misura del 110%, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo e si applica alle spese sostenute, per interventi “trainanti” e “trainati”, dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, indipendentemente dalla data di effettuazione degli interventi e può essere fatta valere sia sull'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) che delle società (IRES).

Nondimeno, ai sensi dell'articolo 121 del decreto Rilancio, i soggetti beneficiari possono decidere di optare, in alternativa alla detrazione per:

  1. per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, di importo massimo non superiore al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore di beni e servizi relativi agli interventi agevolati (cd. “sconto in fattura”). In tale circostanza, il fornitore recupera il contributo anticipato sotto forma di credito d'imposta di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successive cessioni di tale credito ad altri soggetti;
  2. per la cessione di un credito d'imposta corrispondente alla detrazione spettante ad altri soggetti, con facoltà di successive cessioni. I crediti d'imposta sono utilizzati in compensazione attraverso il modello F24.

Il credito d'imposta è usufruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso.

La cessione può essere disposta in favore:

  1. dei fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi;
  2. di altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d'impresa, società ed enti);
  3. di istituti di credito e intermediari finanziari.

L'opzione può essere riferita all'interezza dei lavori oppure può essere effettuata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori che, con riferimento agli interventi ammessi al Superbonus, non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo. Il primo stato di avanzamento, inoltre, deve riferirsi ad almeno il 30% dell'intervento medesimo. Nel caso in cui più soggetti sostengano spese per interventi realizzati sul medesimo immobile di cui sono possessori, ciascuno potrà decidere se fruire direttamente della detrazione o esercitare le opzioni previste, indipendentemente dalla scelta operata dagli altri (co

n specifico riferimento agli interventi sulle parti comuni degli edifici, l'Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 24/E dell'8 agosto 2020 ha chiaritoi che non è necessario che il condominio nel suo insieme opti per lo sconto in fattura o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante. Infatti, alcuni condomini potranno scegliere di sostenere le spese relative agli interventi e beneficiare così della detrazione, mentre altri potranno optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito).

Modalità di esercizio dell'opzione

Le modalità di esercizio dell'opzione sono state definite da parte dell'Agenzia delle Entrate con apposito provvedimento (Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, Prot. n. 283847/2020 dell'8 agosto 2020) adottato su rinvio dell'articolo 119, comma 12, secondo cui è necessario anzitutto che:

  • per gli interventi di cui all'Ecobonus (1, 2 e 3 dell'articolo 119) i tecnici abilitati asseverano il rispetto dei requisiti previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell'articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013 e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati;
  • per gli interventi di cui al Sismabonus (comma 4 dell'articolo 119) l'efficacia degli stessi al fine della riduzione del rischio sismico è asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico, secondo le rispettive competenze professionali. I professionisti incaricati attestano altresì la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

L'esercizio dell'opzione è comunicato all'Agenzia delle Entrate utilizzando un apposito modello (Modello denominato “Comunicazione dell'opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica” (di seguito “Comunicazione”), approvato con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, Prot. n. 283847/2020 dell'8 agosto 2020 unitamente alle relative istruzioni) da trasmettere, esclusivamente in via telematica, a decorrere dal 15 ottobre 2020 ed entro il 16 marzo dell'anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione.

La comunicazione dell'opzione è inviata dal beneficiario della detrazione oppure da un intermediario mediante il servizio web disponibile nell'area riservata del sito internet dell'Ade oppure mediante i canali telematici dell'Agenzia delle entrate. A seguito dell'invio della Comunicazione è rilasciata, entro 5 giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico ovvero lo scarto con l'indicazione delle relative motivazioni. La ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso la Comunicazione, nell'area riservata del sito internet dell'Ade.

La Comunicazione può essere annullata entro il quinto giorno del mese successivo a quello di invio, pena il rifiuto della richiesta ed entro lo stesso termine, può essere inviata una Comunicazione interamente sostitutiva della precedente; altrimenti, ogni Comunicazione successiva si aggiunge alle precedenti.

Il mancato invio della Comunicazione nei termini e con le modalità previsti dal presente provvedimento rende l'opzione inefficace nei confronti dell'Agenzia delle entrate.

Infine, per l'esercizio utile dell'opzione è necessario che il contribuente debba acquisire il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta. Siffatto documento è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri, dei periti commerciali, dei consulenti del lavoro e dai responsabili dei centri di assistenza fiscale. Il soggetto che rilascia il visto di conformità verifica che i professionisti incaricati abbiano rilasciato le asseverazioni e attestazioni e che gli stessi abbiano stipulato una polizza di assicurazione della responsabilità civile.

Qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d'imposta, l'Ade provvede al recupero dell'importo corrispondente alla detrazione non spettante, maggiorato di interessi e sanzioni, ferma restando, in presenza di concorso nella violazione, anche la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari per il pagamento dell'importo e dei relativi interessi.

Conclusioni

In seguito alla conversione in legge del decreto Rilancio il Superbonus per gli interventi di efficientamento energetico ed antisismici degli edifici entra nel vivo ed ancor più in seguito all'emanazione dei vari provvedimento attuativi da parte dei ministeri coinvolti e dell'Agenzia delle Entrate.

Va salutata con sicuro favore l'elevazione della detrazione fiscale al 110% della spesa sostenuta dai contribuenti ma l'importo della stessa non deve far passare in secondo piano gli stringenti paletti entro cui la misura trova applicazione. Le enormi difficoltà pratiche relative soprattutto alla vetustà del patrimonio edilizio italiano oltre che alla problematica delle difformità di natura urbanistico-catastale richiederanno un importante sforzo da parte dei tecnici impegnati nel settore della progettazione ed in quello fiscale.

L'intervento dei consulenti permetterà, in seguito ad una valutazione preliminare degli immobili e dei soggetti richiedenti il beneficio, di comprendere la tipologia di intervento ammissibile anche mediante l'ausilio dello strumento dell'interpello. Il tutto senza trascurare che i contribuenti avranno pur sempre la possibilità di aderire ad altre agevolazioni fiscali magari con detrazioni meno vantaggiose ma talvolta con requisiti di gran lunga meno stringenti.

È forte l'auspicio che l'ambito applicativo della misura venga interpretato in maniera sempre più estensiva nei documenti di prassi dell'Agenzia delle entrate e che la stessa assumerà la ratio della misura quale volta al sostegno del lavoro e dell'economia e che, inoltre, lo stesso sistema di controlli che sarà messo in campo dagli Uffici territoriali dell'Amministrazione finanziaria sarà improntato dalla medesima finalità.

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