Acquisto dei testi scolastici e divisione delle spese
27 Ottobre 2020
Nell'ambito della separazione dei coniugi, le spese inerenti l'acquisto dei testi scolastici dei figli, nonchè l'iscrizione alla scuola secondaria di I° grado e di II° grado per gli stessi, sono da considerare spese ordinarie (ricadenti quindi soltanto a carico del coniuge titolare dell'assegno di mantenimento dei figli) o spese straordinarie (da ripartire tra i coniugi - genitori)?
Si evidenza preliminarmente che, per consolidata giurisprudenza, le spese ordinarie (già ricomprese nell'assegno di mantenimento) sono quelle destinate a soddisfare i bisogni quotidiani del minore, mentre, quelle straordinarie, sono costituite invece dagli esborsi necessari a far fronte ad eventi imprevedibili o addirittura eccezionali, ad esigenze non rientranti nelle normali consuetudini di vita dei figli minori fino a quel momento, o comunque spese non quantificabili e determinabili in anticipo o di non lieve entità rispetto alla situazione economica dei genitori. (Cass. civ., 19 luglio 1999, n. 7672; Cass. civ., 13 marzo 2009, n. 6201; Cass. civ., n. 23411/2009). Accade spesso nell'ambito delle separazioni e dei divorzi che il genitore collocatario affronti delle spese a suo dire di carattere straordinario e poi, chiedendo al genitore non collocatario il rimborso della parte ad esso spettante, riceva un rifiuto motivato dalla circostanza che non si tratterebbe di ‘‘spese straordinarie'' ma ‘‘ordinarie'' e rientranti nell'assegno periodico. Venendo al caso in esame, la classificazione dell'acquisto dei libri di testo scolastici e dell'iscrizione a scuola come spesa ordinaria o straordinaria costituisce tematica che non ha mai avuto univoche soluzioni. Parte della giurisprudenza è infatti concorde nel ricondurre tali costi nelle spese ordinarie basandosi sulla considerazione che la frequenza scolastica e l'acquisto di libri di testo non è qualcosa di "eccezionale ed imprevedibile", ma di obbligatorio e fondamentale. In base a questo ragionamento si è sostenuto, pertanto, che le spese affrontate per l'acquisto dei libri di testo o per permettere la frequentazione scolastica, non dovrebbero rientrare nelle spese straordinarie, poiché non derivano da avvenimenti o scelte che trascendono le normali e prevedibili esigenze di vita quotidiana dei figli (Cfr. Cass. civ., 1° ottobre 2012, n. 16664; Trib. Palermo, 9 ottobre 2012, n. 4214). Si tratta, in altre parole, di spese volte a soddisfare interessi primari e importanti del minore (spese necessarie o utili). Questa interpretazione però è stata contestata da una parte della giurisprudenza che ha elaborato anche un orientamento del tutto opposto, secondo il quale queste spese devono rientrare nelle spese straordinarie, poiché, sono sì spese necessarie all'istruzione dei figli, ma "non suscettibili di una esatta ed anticipata determinazione del loro ammontare" (Cfr. Trib. Bologna sent. n. 1210 /2006). Tenuto conto che gli orientamenti giurisprudenziali sono stati spesso discordanti, negli ultimi anni sempre più Tribunali –in concerto con l'Ordine degli Avvocati del relativo Foro, piuttosto che con Associazioni di Avvocati di diritto di famiglia (AIAF in primis) – si sono dotati di specifici Protocolli finalizzati a fornire un elenco di quelle che sono da considerarsi spese straordinarie (alcune da concordare previamente altre solamente da documentare con giustificativi di spesa a posteriori). Iniziative queste certamente dettate anche dall'esigenza di prevenire alla radice prevedibili conflitti. Il protocollo del Tribunale di Milano, stilato nel novembre 2017, classifica ad esempio le tasse scolastiche per la frequentazione di istituti pubblici e libri di testo come spese straordinarie che non richiedono il preventivo accordo e quindi come costi non ricompresi nell'assegno. Lo stesso prevedono il Protocollo del Tribunale di Varese e di Torino nei quali le tasse scolastiche e i libri di testo vengono considerate espressamente come spese straordinarie. Ritengo, pertanto, ragionevole e corretto che in caso di contrasti tra i genitori ci si debba attenere alle precise linee guida del Protocollo. Nel caso di specie, quindi, l'acquisto dei testi scolastici dei figli, nonchè l'iscrizione alla scuola secondaria di I° grado e di II° grado per gli stessi possono pacificamente ritenersi spese straordinarie. Si segnala tuttavia, da ultimo, che i protocolli di intesa sulle spese straordinarie sono documenti ricognitivi che non hanno valore vincolante: essi hanno un valore precettivo nel caso concreto solo se il Giudice li richiama nella sua decisione. |