Disegno di legge S.1151 sulla rinegoziazione dei contratti

Fabio Fiorucci
28 Ottobre 2020

Con disegno di legge di iniziativa governativa (DDL S.1151), attualmente in discussione al Senato, si prevede di introdurre nel codice civile il diritto delle parti contraenti di pretendere la rinegoziazione dei contratti secondo buona fede qualora divengano eccessivamente onerosi per cause eccezionali e imprevedibili, ovvero di chiedere in giudizio l'adeguamento delle condizioni contrattuali, qualora non si raggiunga un accordo tra le parti.

Il nostro ordinamento giuridico non prevede una espressa disciplina di carattere generale sull'obbligo di rinegoziazione dei contratti di durata (a differenza di quanto previsto in Germania e Francia) colpiti da sopravvenienze che rendano necessario un riequilibrio dell'assetto degli interessi delle parti contraenti. Le previsioni degli artt. 1467 e 1468 c.c. non appaiono (anche considerati i rigidi presupposti applicativi) adeguate allo scopo.

Tale lacuna può comunque essere colmata attingendo ai principi generali del nostro ordinamento: il riferimento è alla clausola generale di buona fede (artt. 1175 e 1375 c.c.) nonché al principio di solidarietà costituzionale (art. 2 Cost.). Come noto, le Sezioni Unite (Cass. Sez. Un., n. 28314/2019) hanno elevato il principio di correttezza e buona fede a «criterio ordinante» del mercato e dei rapporti tra i consociati.

Il vuoto normativo predetto - che l'emergenza epidemiologica Coronavirus ha reso drammaticamente attuale e rilevante - potrà essere (auspicabilmente) colmato da un disegno di legge di iniziativa governativa (DDL S.1151) attualmente in discussione al Senato. In particolare, si prevede di introdurre nel codice civile il diritto delle parti contraenti di pretendere la rinegoziazione dei contratti secondo buona fede qualora divengano eccessivamente onerosi per cause eccezionali e imprevedibili, ovvero di chiedere in giudizio l'adeguamento delle condizioni contrattuali, qualora non si raggiunga un accordo tra le parti. L'intento legislativo è dunque di contemplare, prescindendo da apposite pattuizioni contrattuali, un rimedio di generale applicazione, idoneo a ristabilire l'equilibrio (economico) tra le prestazioni.

Nel dettaglio, l'art. 1, punto i) del DDL S.1151 in discussione stabilisce «il diritto delle parti di contratti divenuti eccessivamente onerosi per cause eccezionali e imprevedibili di pretendere la loro rinegoziazione secondo buona fede o, in caso di mancato accordo, di chiedere in giudizio l'adeguamento delle condizioni contrattuali in modo che sia ripristinata la proporzione tra le prestazioni originariamente convenuta dalle parti».

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