Inammissibile il ricorso per cassazione proposto dall'imputato in modalità telematica

Redazione scientifica
28 Ottobre 2020

La Cassazione torna a ribadire che la modalità telematica di presentazione del ricorso di legittimità non è ammessa, nemmeno a tenore della legislazione emanata per fronteggiare l'emergenza sanitaria in corso, in quanto l'art. 83, comma 11, d.l. n. 18/2020, art. 83, convertito dalla l. n. 27/2020, prevede la relativa possibilità solo per i ricorsi nella materia civile.

Con sentenza n. 28540/20, depositata il 14 ottobre, la Corte di Cassazione è tornata nuovamente a ribadire che «la modalità telematica di presentazione del ricorso di legittimità non è ammessa, nemmeno a tenore della legislazione emanata per fronteggiare l'emergenza sanitaria in corso, in quanto l'art. 83, comma 11, d.l. n. 18/2020, convertito dalla l. n. 27/2020, prevede la relativa possibilità solo per i ricorsi nella materia civile».
La Corte chiarisce che non vi sono deroghe a tale generale principio, pertanto, nel processo penale, non è consentito alla parte privata l'uso della posta elettronica certificata nè per la trasmissione dei propri atti alle altre parti, nè per il deposito presso gli uffici, essendo l'utilizzo di tale mezzo informatico riservato alla sola cancelleria.

Sulla scorta di tali affermazioni, la Suprema Corte ha dichiarato inammissibile l'atto di ricorso proposto dall'imputato, anche a tenore della l. n. 103/2017 che ha espressamente escluso la facoltà dell'imputato (o indagato) di presentare personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che il ricorso debba essere in ogni caso sottoscritto da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione.

(Fonte: www.dirittoegiustizia.it)

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.