Inammissibile il ricorso per cassazione proposto dall'imputato in modalità telematica
28 Ottobre 2020
Con sentenza n. 28540/20, depositata il 14 ottobre, la Corte di Cassazione è tornata nuovamente a ribadire che «la modalità telematica di presentazione del ricorso di legittimità non è ammessa, nemmeno a tenore della legislazione emanata per fronteggiare l'emergenza sanitaria in corso, in quanto l'art. 83, comma 11, d.l. n. 18/2020, convertito dalla l. n. 27/2020, prevede la relativa possibilità solo per i ricorsi nella materia civile».
Sulla scorta di tali affermazioni, la Suprema Corte ha dichiarato inammissibile l'atto di ricorso proposto dall'imputato, anche a tenore della l. n. 103/2017 che ha espressamente escluso la facoltà dell'imputato (o indagato) di presentare personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che il ricorso debba essere in ogni caso sottoscritto da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione. (Fonte: www.dirittoegiustizia.it) |