Il decreto Ristori approda in GU: le disposizioni per il processo penaleFonte: DL 28 ottobre 2020 n. 137
29 Ottobre 2020
Il decreto legge n. 137/2020, pubblicato sulla G.U. n. 269 del 28 ottobre 2020, tra le varie misure, contiene alcune norme dedicate alla giustizia civile, penale, amministrativa e tributaria.
Disposizioni generali. Il primo comma dell'art. 23 pone una norma di apertura volta ad individuare quali norme e per quanto tempo troveranno applicazione (salve le discipline specifiche per il processo amministrativo e tributario). Dal 29 ottobre 2020 (data di entrata in vigore del decreto legge) al 31 gennaio 2021 (attuale data finale di efficacia del d.l. 19/2020) troveranno applicazione i commi da 2 a 9 del decreto legge. Inoltre, ove non espressamente derogato, troverà applicazione l'art. 221 d.l. 34/2020 (e, cioè, la norma che, inter alia, ha previsto le modalità della trattazione scritta e dell'udienza da remoto oltre che il deposito telematico degli atti).
Giustizia penale: le indagini preliminari. Il comma 2 è dedicato alla possibilità di utilizzare i collegamenti da remoto nell'ambito delle indagini preliminari. Ed infatti, «il pubblico ministero e la polizia giudiziaria possono avvalersi di collegamenti da remoto, individuati e regolati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, per compiere atti che richiedono la partecipazione della persona sottoposta alle indagini, della persona offesa, del difensore, di consulenti, di esperti o di altre persone, salvo che il difensore della persona sottoposta alle indagini si opponga, quando l'atto richiede la sua presenza». Sarà quindi possibile procedere all'incombente processuale anche presso l'ufficio di polizia giudiziaria più vicino al luogo di residenza, che abbia in dotazione strumenti idonei ad assicurare il collegamento da remoto assicurando la possibilità per la persona sottoposta ad indagini di conferire in via riservata con il suo difensore (che potrà essere presente nel medesimo luogo con il suo assistito oppure collegato dal suo studio). La partecipazione delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare sarà assicurata con le modalità di cui al comma 4 e con le modalità del comma 5 il giudice potrà procedere all'interrogatorio di cui all'art. 294 c.p.p..
Le udienze. Il comma 5 interviene, invece, sulle modalità di svolgimento delle udienze penali. Per le udienze «che non richiedono la partecipazione di soggetti diversi dal pubblico ministero, dalle parti private, dai rispettivi difensori e dagli ausiliari del giudice possono essere tenute mediante collegamenti da remoto». Viceversa, per le udienze «nelle quali devono essere esaminati testimoni, parti, consulenti o periti, nonché alle discussioni di cui agli artt. 441 e 523 c.p.p. e, salvo che le parti vi consentano, alle udienze preliminari e dibattimentali» le udienze da remoto previste dal comma 5 non saranno possibili.
Persone detenute. Quando una persona detenuta, internata, in stato di custodia cautelare, fermata o arrestata deve partecipare a qualsiasi udienza quella partecipazione «è assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto» individuati dal Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati. Si applicheranno, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'art. 146-bis delle norme di attuazione c.p.p. mentre il comma 9 dell'art. 221 d.l. n. 34/2020 è abrogato (quel comma prevedeva, inter alia, oltre alla possibilità tecnica del collegamento «il consenso delle parti»).
Giudizio di cassazione. Il comma 9 è dedicato al procedimento davanti alla Corte di Cassazione. In base alla nuova norma «la decisione sui ricorsi proposti per la trattazione a norma degli articoli 127 e 614 del codice di procedura penale la Corte di cassazione procede in Camera di consiglio senza l'intervento del procuratore generale e dei difensori delle altre parti, salvo che una delle parti private o il procuratore generale faccia richiesta di discussione orale» che dovrà essere presentata a mezzo PEC entro il termine perentorio di 25 giorni liberi prima dell'udienza. Anche le richieste del procuratore generale e le conclusioni dei difensori delle altre parti saranno inviate tramite posta elettronica certificata. Attenzione poi alla disciplina transitoria perché «le previsioni di cui al presente comma non si applicano ai procedimenti per i quali l'udienza di trattazione ricade entro il termine di quindici giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Per i procedimenti nei quali l'udienza ricade tra il sedicesimo e il trentesimo giorno dall'entrata in vigore del presente decreto la richiesta di discussione orale deve essere formulata entro dieci giorni dall'entrata in vigore del presente decreto».
Il deposito tramite portale processo telematico. Nell'ambito dell'obiettivo di semplificare le attività di deposito di atti, documenti e istanze il comma 1 dell'art. 24 prevede «il deposito di memorie, documenti, richieste ed istanze indicate dall'art. 415-bis, comma 3, del codice di procedura penale presso gli uffici delle procure della repubblica presso i tribunali avviene, esclusivamente, mediante deposito dal portale del processo penale telematico» così come pure per gli atti che saranno individuati dal comma 2. In questo caso bisogna fare particolare attenzione perché in base al comma 6 dell'art. 24 in base al quale «Per gli atti di cui al comma 1 e per quelli che saranno individuati ai sensi del comma 2 l'invio tramite posta elettronica certificata non è consentito e non produce alcun effetto di legge». Non mi è chiaro cosa avverrà a seguito, ad esempio, del deposito dell'avviso di cui all'art. 415-bis c.p.p. o in vista di un riesame: il difensore come potrà visionare gli atti anche al fine di chiedere copia degli stessi? Dovrà recarsi obbligatoriamente in tribunale o saranno previste diverse modalità uniformi? Ed infatti, una delle proposte (elaborate congiuntamente dall'Unione delle Camere penali e da 10 Procure della repubblica le cui richieste sono state in gran parte raccolte dal Govero) suggeriva opportunamente di «prevedere l'accesso da remoto, anche dei difensori, al sistema TIAP, per la conoscenza e il rilascio di copia degli atti depositati unitamente a provvedimenti cautelari o in vista del giudizio».
Il deposito via PEC. Viceversa, fino al 31 gennaio 2021 «per tutti gli atti, documenti e istanze comunque denominati diversi da quelli indicati nei commi 1 e 2… è consentito il deposito con valore legale mediante posta elettronica certificata inserita nel Registro generale degli indirizzi di posta elettronica certificata di cui all'art. 7 del decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44. Il deposito con le modalità di cui al periodo precedente deve essere effettuato presso gli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari ed indicati in apposito provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati e pubblicato sul Portale dei servizi telematici».
Ordinamento penitenziario. L'art. 30 prevede disposizioni in materia di detenzione domiciliare. In particolare, in deroga a quanto disposto ai commi 1, 2 e 4 dell'art. 1 l. n. 199/2010, «[...] dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 31 dicembre 2020, la pena detentiva è eseguita, su istanza, presso l'abitazione del condannato o in altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza, ove non sia superiore a 18 mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena, salvo che riguardi: a) soggetti condannati per taluno dei delitti indicati dall'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni e dagli articoli 572 e 612-bis del codice penale; rispetto ai delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, nonchè ai delitti di cui agli articoli 416-bis del codice penale, o commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, anche nel caso in cui i condannati abbiano già espiato la parte di pena relativa ai predetti delitti quando, in caso di cumulo, sia stata accertata dal giudice della cognizione o dell'esecuzione la connessione ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettere b) e c), del codice di procedura penale tra i reati la cui pena è in esecuzione; b) delinquenti abituali, professionali o per tendenza, ai sensi degli articoli 102, 105 e 108 del codice penale; c) detenuti che sono sottoposti al regime di sorveglianza particolare, ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, salvo che sia stato accolto il reclamo previsto dall'articolo 14-ter della medesima legge; d) detenuti che nell'ultimo anno siano stati sanzionati per le infrazioni disciplinari di cui all'articolo 77, comma 1, numeri 18, 19, 20 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230; e) detenuti nei cui confronti, in data successiva all'entrata in vigore del presente decreto, sia redatto rapporto disciplinare ai sensi dell'articolo 81, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 in relazione alle infrazioni di cui all'articolo 77, comma 1, numeri 18 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230; f) detenuti privi di un domicilio effettivo e idoneo anche in funzione delle esigenze di tutela delle persone offese dal reato. 2. Il magistrato di sorveglianza adotta il provvedimento che dispone l'esecuzione della pena presso il domicilio, salvo che ravvisi gravi motivi ostativi alla concessione della misura. 3. Salvo si tratti di condannati minorenni o di condannati la cui pena da eseguire non e' superiore a sei mesi è applicata la procedura di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici resi disponibili per i singoli istituti penitenziari. 4. La procedura di controllo, alla cui applicazione il condannato deve prestare il consenso, viene disattivata quando la pena residua da espiare scende sotto la soglia di sei mesi». Quanto alla durata dei permessi premio, l'art. 29 prevede che «dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 31 dicembre 2020 ai condannati cui siano stati già concessi i permessi di cui all'articolo 30-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354 e che siano stati già assegnati al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354 o ammessi all'istruzione o alla formazione professionale all'esterno ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, i permessi di cui all'articolo 30-ter, quando ne ricorrono i presupposti, possono essere concessi anche in deroga ai limiti temporali indicati dai commi uno e due dell'articolo 30-ter». Il successivo comma 2 prevede alcune esclusioni, tra cui i soggetti condannati per taluno dei delitti indicati dall'art. 4-bis l. n. 354/1975 e dagli artt. 572 e 612-bis c.p. e, rispetto ai delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza e ai delitti di cui agli artt. 416-bis c.p.. |