Come si prova l'errore umano nella procedura di allegazione degli atti tramite SNT?

Redazione scientifica
17 Novembre 2020

In materia di notifiche tramite PEC, la procedura del Sistema di Notificazioni Telematiche (SNT) per gli atti processuali offre garanzie che non possono essere superate dalla generica deduzione della incompletezza o non corrispondenza dell'atto ricevuto all'originale scansionato, dovendo il difensore della parte interessata effettuare una verifica a posteriori delle operazioni compiute dall'ufficio competente e dei contenuti del messaggio e degli allegati.

Questo il contenuto della sentenza della Suprema Corte n. 30201/20, depositata il 30 ottobre.

La Corte d'Appello di Catanzaro confermava la condanna inflitta all'imputato per i delitti di truffa e sostituzione di persona.
Contro tale decisione, propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo che gli era stato notificato il decreto di citazione a giudizio in appello con l'allegazione di atti riguardanti un processo diverso in cui risultava un imputato differente, dovendo perciò ritenersi omessa la citazione dell'imputato e nullo l'intero giudizio, nonché la pronuncia impugnata.

La Corte di Cassazione dichiara il ricorso manifestamente infondato, rilevando che al ricorrente era stato tempestivamente notificato il decreto di citazione a giudizio in appello, allegando il decreto al documento estratto dal sistema di notifiche e comunicazioni telematiche in uso agli uffici giudiziari (SNT).
A tal proposito, la Corte richiama il principio in base al quale «in tema di notificazione tramite posta elettronica certificata (c.d. PEC), la specifica procedura del “Sistema di Notificazioni Telematiche” (SNT) per gli atti processuali, che permette di allegare un documento previamente scansionato […] ed il controllo sulla corretta indicazione dell'indirizzo del destinatario, offre adeguate garanzie di affidabilità che non possono essere superate dalla mera, generica, deduzione della incompletezza o non corrispondenza dell'atto ricevuto all'originale scansionato», aggiungendo che la prova di tale errore va fornita procedendo «ad una verifica a posteriori, presso l'ufficio che ha proceduto alla notificazione dell'atto, delle operazioni compiute e dei contenuti del messaggio e degli allegati».
Posto ciò, nel caso concreto il ricorrente non ha svolto i suddetti accertamenti, limitandosi ad allegazioni documentali inidonee a provare l'omessa allegazione del documento contenente le indicazioni circa il processo a carico dell'assistito. Segue la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

(Fonte: Diritto e Giustizia)

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