Valida la notifica PEC al difensore se l'atto ha comunque raggiunto il suo scopo
23 Novembre 2020
L'imputato chiede la nullità della sentenza resa il 6 marzo 2020 dalla Cassazione, per non aver la Corte eseguito la notifica PEC dell'avviso di pubblica udienza presso lo studio dove il difensore di fiducia aveva eletto domicilio.
Dichiarato il ricorso inammissibile, la Cassazione rileva che l'art. 16, comma 7, d.lgs. n. 185/2008 ha disciplinato il sistema di notificazione telematica, prevedendo l'obbligo per gli avvocati, quali professionisti iscritti all'Albo, di munirsi di indirizzo di PEC e che il codice dell'amministrazione digitale ha equiparato a tutti gli effetti la posta elettronica certificata alla lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
A tal proposito, la Corte ha già avuto occasione di ritenere validamente effettuata la notifica a mezzo PEC, effettuata al difensore dell'imputato, osservando che, «in tema di notifiche ai difensori, l'art. 148, comma 2-bis, c.p.p., consente la notifica con mezzi tecnici idonei, tra cui va ricompresa la trasmissione telematica se certificabile, e ciò a prescindere dall'emanazione da parte del Ministero della giustizia dei decreti attuativi, destinati a regolamentare l'utilizzo della PEC, secondo quanto previsto dall'art. 16, l. n. 179/2012».
Nella fattispecie, la Suprema Corte ha ritenuto sufficientemente adeguata a dare certezza legale l'avvenuta notifica dell'atto a mezzo PEC all'avvocato G. L., in quanto il contenuto dell'atto è comunque entrato nella sfera di conoscibilità del destinatario ed ha raggiunto il suo scopo, senza che potessero assumere rilievo, ai fini della regolarità del procedimento di notificazione, ulteriori vicende successive.
(Fonte: www.dirittoegiustizia.it) Potrebbe interessarti |