L'appello penale pandemico: poche norme stravolgono il codice di rito

26 Novembre 2020

Nel pieno della pandemia, dopo l'emanazione del decreto legge c.d. Ristori, con la decretazione d'urgenza del decreto legge c.d. Ristori bis sono entrate in vigore due norme destinate a stravolgere lo statuto del processo penale e, in particolare, dell'appello penale. Il nuovo appello pandemico pone a carico delle parti oneri la cui inosservanza “scarta” la trattazione dell'appello sui binari cartolari. In questo contributo cercheremo di prefigurare, con taglio pratico, gli scenari che si presenteranno nei prossimi giorni/mesi.
Abstract

Nel pieno della pandemia, dopo l'emanazione del decreto legge c.d. Ristori, con la decretazione d'urgenza del decreto legge c.d. Ristori bis sono entrate in vigore due norme destinate a stravolgere lo statuto del processo penale e, in particolare, dell'appello penale.

Il nuovo appello pandemico pone a carico delle parti oneri la cui inosservanza “scarta” la trattazione dell'appello sui binari cartolari. In questo contributo cercheremo di prefigurare, con taglio pratico, gli scenari che si presenteranno nei prossimi giorni/mesi.

v. anche Flussi e Scenari: D.L. Ristori bis: l'appello nel periodo di emergenza epidemiologica

Il quadro normativo

Il 9 novembre, con entrata in vigore lo stesso giorno, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il

decreto legge n. 149/2020

, c.d. Ristori bis.

Il decreto legge reca due norme – gli articoli 23 e 24 - che incidono, rivoluzionandolo, sul processo penale.

In questo contributo il focus sarà concentrato sull'

art. 23 del d.l. n. 149/2020

, recante Disposizioni per la decisione dei giudizi penali di appello nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19.

Le novità saranno affrontate con taglio pratico per fornire agli operatori del diritto alcune indicazioni sul

come orientarsi

e sul

come determinarsi

nelle strategie processuali.

La scelta del legislatore dell'esecutivo di “affidare” alla decretazione d'urgenza lo stravolgimento dello statuto del processo di appello è certamente giustificata dall'aumento del rischio pandemico. Tuttavia, l'aver disciplinato con una norma emergenziale la deroga dei principi e delle regole dettati dal codice di rito e, per di più, averlo fatto a “singhiozzo” e profittando delle “circostanze di tempo e di luogo”, pone

seri interrogativi sulla “qualità” normativa

e sulle “ideologie” sottostanti nonché sugli “autori” del “blitz” normativo.

Il tempo che regge l'eccezione e la deadline: 25 novembre 2020

Il punto di partenza è quello dell'orizzonte temporale della normativa emergenziale.

Sebbene lo scettico lettore sarà portato a supporre un consolidamento a regime delle

nuove

regole

dell'appello penale, ad oggi v'è che esse

si applicheranno dal 25 novembre 2020 sino a tutto il 31 gennaio 2021

, salvo proroghe che il “sospettoso” lettore potrà autonomamente prefigurarsi. Del resto, come scriveva Giuseppe Prezzolini, «In Italia non c'è nulla di più definitivo del provvisorio e nulla di più provvisorio del definitivo».

Cosa accade è presto detto: il comma 5 dell'art. 23 del d.l. n. 149/2020 dispone infatti che «Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei procedimenti nei quali l'udienza per il giudizio di appello è fissata entro il termine di quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto». E poiché il decreto legge è entrato in vigore il 9 novembre,

fino al 24 novembre 2020,

recte per le udienze fissate fino a quella data,

rimane tutto come prima.

Cosa e come si deposita: avvertenze sul neonato processo telematico

Il sapere è potere. Prima di addentrarci nelle novità, è bene rivolgere lo sguardo al come utilizzare le nuove regole.

Infatti, per non far mancare nulla e per aggiungere confusione all'eccezionalità del nostro tempo presente, il legislatore dell'emergenza, pochi giorni prima dell'entrata in vigore dell'art. 23 d.l. n. 149/2020 (Ristori bis), aveva emanato il d.l. n. 137/2020 (c.d. Ristori), che all'articolo 24 reca le nuove disposizioni che disciplinano il deposito (obbligatorio) per «

tutti gli atti, documenti e istanze comunque denominati

».

Non è ancòra ben chiaro se con il lemma «tutti gli atti» si sia inteso far riferimento anche alle impugnazioni e ai motivi nuovi. Invero, sarebbe stato sufficiente equiparare all'invio a mezzo pec il deposito in cancelleria, ma la soluzione, troppo lineare, non si adatta alle nostre latitudini.

Dal momento che nessuno vuol sperimentare o “far giurisprudenza”, il consiglio, allo stato attuale,

è di non inviare a mezzo pec gli atti di impugnazione

, ma di farlo secondo il metodo “tradizionale” codificato, se del caso mediante la spedizione postale.

Conforta nel senso della prudenza una recentissima decisione della Corte di Cassazione Sez. I, n. 2840 del 3 novembre 2020, della quale è disponibile la sola informazione provvisoria a tenore della quale «sotto il vigore dell'art. 24 D.L.137/2020 non è possibile la proposizione tramite pec dei motivi nuovi ex art. 585, comma 4, 311, comma 4 c.p.p. in considerazione della

natura

tassativa delle modalità di presentazione delle impugnazioni

nonché

in mancanza» (alla data del deposito della sentenza, ndr.) della nota del Direttore del DGSIA sulle specifiche tecniche dell'invio. Infatti, se è ben vero che successivamente al deposito della sentenza sono state emanate le direttive del DGSIA (qui le specifiche tecniche e qui gli indirizzi pec per gli invii), rimane che

essa pone l'accento sulla tassatività

delle

modalità

di

presentazione dell'impugnazione

e solo in subordine (la congiunzione "nonché") sull'emanazione delle suddette direttive.

Ultima notazione: sfuggono alle regole del deposito degli atti disciplinato dall'art. 24 comma 4 d.l. n. 137/2020, quelle relative al deposito delle memorie ex art. 415-bis comma 3 c.p.p. alle quali, ai sensi dell'art. 24 cit., commi 1 e 2, si applica il diverso regime del portale di deposito degli atti penali (si veda il Manuale).

Con queste premesse, è ora possibile vedere le novità.

La disciplina del nuovo appello penale: scenari e mappe di orientamento

Ecco, per punti,

gli scenari alternativi

secondo i quali si celebrerà il giudizio di appello dal

25 novembre 2020 e sino al 31 gennaio 2021

.

A) Prima ipotesi di giudizio di appello: tutto come prima.

Ha

appellato il pubblico ministero

(e/o la parte civile) per motivi attinenti alla

valutazione della prova

(

art. 603 comma 3-bis c.p.p.

):

l'udienza

si celebrerà secondo le regole tradizionali della

trattazione orale

previste dal codice di rito.

Sarà un'udienza orale e pubblica (salva la celebrazione a porte chiuse a causa delle restrizioni sanitarie) e le parti non dovranno far altro che attendere la notifica dell'avviso ex

art. 601 comma 5 c.p.p.

Indi interverranno all'udienza discutendo la causa, more solito.

Infatti, ai sensi dell'

art. 603 comma 3-bis c.p.p.

, in casi simili, il giudice di appello

deve

rinnovare l'istruttoria e l'

art. 23 comma 1 d.l. n. 149/2020

deroga alla disciplina transitoria «fuori dai casi di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale». Se, infatti, è ben vero che il giudice di appello non sia tenuto sempre a disporre la “riassunzione” della prova, in quanto potrebbe ritenerla superflua ai fini della conferma assolutoria secondo la regola del dubbio ragionevole, riteniamo che il contraddittorio debba essere innescato in udienza orale, dal momento che l'art. 23 comma 1 cit. non lascia spazio ad altre interpretazioni.

Va da sé che deve procedersi analogamente, e previo contraddittorio orale, anche nell'ipotesi in cui l'atto di appello non contenga la obbligatoria richiesta di rinnovazione dell'istruttoria. In casi del genere, infatti, il giudice deve dichiarare in via preliminare inammissibile l'appello ai sensi degli

articoli 581 comma 1 lett. c) c.p.p.

e 591 comma 1 lett. c) c.p.p., sulla (mera) constatazione che mancano i requisiti legali dell'atto.

Sono però esclusi dalla trattazione “tradizionale e codicistica” gli atti di appello del pubblico ministero e della parte civile che devolvano alla cognizione del giudice di appello questioni diverse da quelle attinenti alla valutazione della prova

come, ad esempio, questioni sull'illegalità della pena ovvero, per la parte civile, questioni attinenti al quantum risarcitorio ovvero alla formula assolutoria.

In casi simili, il giudice d'appello potrebbe procedere nelle forme cartolari meglio indicate al punto che segue.

B) Seconda ipotesi: il nuovo appello emergenziale.

In tutti gli altri casi di appello, il giudice di seconda istanza procede con la

"trattazione scritta"

(

art. 23 comma 1 d.l. n. 149/2020

), che è il

nuovo, ordinario, statuto dell'appello penale

.

Vediamo

come "funziona"

.

Ai sensi dell'

art. 601 comma 5 c.p.p.

il presidente della Corte (o il giudice monocratico nel caso di appello avverso le sentenze del giudice di pace,

art. 39 d.lgs. n. 274/2000

) fa notificare alle parti l'avviso dell'udienza (salva l'eccezione che vedremo nel paragrafo che segue).

A questo punto

il pubblico ministero

formula le conclusioni con atto scritto

trasmesso alla cancelleria del giudice entro il decimo giorno precedente l'udienza.

La

cancelleria

, a sua volta,

trasmette

le conclusioni

immediatamente

(id est: subito) ai difensori delle altre parti, i quali entro il quinto giorno precedente l'udienza possono presentare le conclusioni con atto scritto trasmesso secondo le (obbligatorie) modalità introdotte dall'

art. 24 del d.l. n. 137/2020

(si veda, supra,

Cosa

e come si deposita: avvertenze sul neonato processo telematico

).

Nel silenzio della norma non è dato sapere cosa ne sia dell'ordine (

art. 523 c.p.p.

) della "discussione scritta", atteso che, a rigore, quella della difesa dell'imputato deve seguire, per ultima, quella delle altre parti.

Con questa "forma" di

pseudo contraddittorio scritto

, il giudice di appello procede in camera di consiglio, anche telematica, e fa comunicare il provvedimento reso alle parti.

C) Terza ipotesi: l'istanza di discussione orale.

Ecco la

rivoluzione copernicana

introdotta dal legislatore “pandemico”.

Le parti che intendono veder celebrato il giudizio di appello nel pieno rispetto delle previsioni codicistiche,

devono

fare richiesta di discussione orale

entro il termine perentorio previsto a pena di decadenza.

Per complicare la faccenda, il decreto legge ha

previsto un doppio regime temporale

destinato a regolamentare il processo di appello del codice di rito.

Occorre dunque prestare

particolare attenzione alle scadenze

:

  • Nulla cambia sino al 24 novembre 2020

    . Come si è visto, fino a tale data non occorre far nulla perché il processo di appello continui ad essere regolato in via ordinaria. L'

    art. 23 comma 5 del D.L. 149/20

    dispone infatti che «Le disposizioni … non si applicano nei procedimenti nei quali l'udienza per il giudizio di appello è fissata entro il termine di quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto». Poiché il decreto è entrato in vigore il 9 novembre e poiché dies a quo non computatur, sino a tutto il 24 novembre 2020 non dovrebbero esserci eccezioni.
  • Il regime “derogatorio della deroga”.

    Invece, per le udienze fissate nel

    periodo

    compreso tra il

    25 novembre e il 9 dicembre 2020

    vige il regime transitorio disciplinato dall'

    art. 23 comma 6 del d.l. n. 149/2020

    : la parte che intenda fare istanza di discussione orale deve presentare l'istanza entro

    cinque giorni (il termine è perentorio, ma non è libero).

  • Il regime pandemico

    . Infine, se l'appello è fissato nel periodo compreso tra il

    10 dicembre 2020 e il 31 gennaio 2021

    la parte che voglia fare richiesta di discussione orale deve presentare l'istanza entro

    quindici giorni liberi

    (dunque sedici giorni prima)

    ex

    art. 23 comma 4 d.l. n. 149/2020

    .
  • Il regime pandemico e l'imputato

    . La medesima “possibilità” accordata al difensore è riservata all'imputato, che può chiedere, per il tramite del difensore, la discussione orale della causa nei termini che si sono prima esaminati. Fanno eccezione i processi con imputati detenuti a qualsiasi titolo: ai sensi dell'

    art. 23 comma 4 d.l. n. 137/2020

    «la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate, in stato di custodia cautelare, fermate o arrestate, è assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 146-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale».

Non è chiaro cosa accada ai giudizi che sono già in corso di celebrazione come, ad esempio, a quei giudizi nei quali aveva già discusso il procuratore generale e il processo era stato rinviato per la discussione delle altre parti oppure a quelli nei quali, terminata la discussione, si era rinviata la causa per repliche. In casi simili sarebbe iniquo che il giudice di appello procedesse con la trattazione cartolare in assenza dell'istanza di trattazione orale, perché si avrebbe uno “sbilanciamento” della discussione in favore delle parti che hanno già discusso oralmente. Tuttavia prudenza impone, anche in questi casi, di presentare l'istanza nei termini perentori previsti dall'art. 23 commi 4 (oppure) 5 del Ristori bis.

È invece sempre rimesso alle buone prassi e alla correttezza delle parti la cortesia di inviare la pec agli "avversari" processuali.

In conclusione

Nottetempo sono entrati in vigore due articoli (il 23 e il 24) evidentemente covati in gran segreto da tempo che, inseriti nel d.l. n. 149/2020 (c.d. d.l. Ristori bis), hanno rivoluzionato lo statuto del processo penale di appello.

Esistono

ulteriori aporie

rispetto a quelle già segnalate.

Ad esempio:

  • cosa accade nel caso di trattazione scritta se il giudice di appello ritiene di rinnovare l'istruttoria disponendo dei suoi poteri officiosi ex

    art. 603 comma 3 c.p.p.

    ? Riteniamo che, in casi simili, il giudice debba, con ordinanza in esito alla camera di consiglio “virtuale”, fissare l'udienza orale per l'assunzione della prova;
  • sarà poi da verificare la capacità delle cancellerie di inviare subito (la norma dice "immediatamente") le conclusioni scritte, per non sottrarre neppure un giorno a quelli, stringati, nella disponibilità delle parti;
  • il decreto legge non disciplina il regime dell'ordine delle conclusioni scritte. A norma di codice, infatti, la sequenza di presentazione delle conclusioni dovrebbe rispecchiare quello ordinario (parte civile, civilmente obbligato per la pena pecuniaria, responsabile civile) con l'ultimo intervento riservato alla difesa dell'imputato. Neppure è chiaro come il legislatore dell'esecutivo abbia inteso assicurare il diritto di replica. Come si vede sarà indispensabile intervenire in sede di conversione del decreto legge, per rimediare alle “dimenticanze”.
  • Da ultimo, si segnala l'omessa disciplina con riferimento alla relazione del consigliere e/o del giudice di appello, a nulla rilevando che per prassi discutibile essa sia ormai eventualità rara a tutte le latitudini.

Riteniamo che

le riforme introdotte dal legislatore emergenziale

vadano ben oltre la contingenza del momento e

rispondano a logiche di definitiva dissoluzione del processo penale accusatorio

.

Sarebbe

preferibile

che la

trattazione scritta fosse disciplinata a regola invertita

rispetto a quanto previsto dal legislatore esecutivo, prevedendo il mantenimento dello statuto del processo di appello codificato (orale e pubblico) con l'eccezione della possibilità rimessa alle parti di chiederne la trattazione scritta (cartolare e camerale). In quest'ultimo caso, e laddove s'immagini di mantenere a regime la regola pandemica, sarebbe auspicabile che il legislatore parlamentare prevedesse meccanismi d'incentivazione della trattazione scritta, con il fine di compensare il

sacrificio dei diritti costituzionali irrimediabilmente compromessi dalla riforma pandemica

.

A. Marandola, Decreto Ristori bis: l'appello cartolare (temporaneo?) e l'allungamento della prescrizione e dei termini di custodia cautelare nel periodo di emergenza.

A. Marandola

, Decreto Ristori bis: l'appello cartolare (temporaneo?) e l'allungamento della prescrizione e dei termini di custodia cautelare nel periodo di emergenza.

*(Fonte: Il Penalista)

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