Detrazione spese per l'installazione di un condizionatore sostenute dal detentore dell'immobile con il consenso del locatore
27 Novembre 2020
Nell'ambito della detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio sostenute dal detentore dell'immobile per l'acquisto di un condizionatore, il consenso all'esecuzione dei lavori da parte del proprietario, può essere acquisito in forma scritta anche successivamente all'inizio dei lavori?
Secondo l'art. 16-bis del TUIR spetta una detrazione dall'imposta lorda, attualmente pari al 50 per cento delle spese sostenute, calcolata su di un ammontare massimo delle spese stesse pari a 96.000 euro per immobile, ripartita in dieci quote annuali di pari importo, a fronte degli interventi di recupero del patrimonio edilizio ivi elencati. Tra gli interventi agevolabili effettuati sulle singole unità immobiliari e/o sulle relative pertinenze rientrano anche i lavori finalizzati al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia. Quanto agli interventi è stato precisato che le tipologie di opere ammesse ai benefici fiscali possono essere realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette acquisendo idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia. Tra gli interventi riconducibili alla efficienza energetica e all'utilizzo di fonti di energia rinnovabili vi è l'installazione di pompe di calore per la climatizzazione degli ambienti ed eventuale adeguamento dell'impianto. La detrazione spetta a tutti i contribuenti che possiedono o detengono, in base ad un titolo idoneo, l'immobile oggetto degli interventi agevolabili e che sostengono le relative spese. Premesso ciò, in risposta al quesito in esame, l'Agenzia dell'Entrate con la risposta del 22 maggio 2020, n. 140, ha evidenziato che la detrazione in esame spetta a condizione che le spese siano sostenute per l'acquisto e l'installazione di una pompa di calore per la climatizzatore invernale degli ambienti — anche reversibile e, quindi, per il condizionamento estivo — e sia acquisita idonea documentazione comprovante le predette caratteristiche. Si fa presente, inoltre, che la detrazione spetta a tutti i contribuenti che possiedono o detengono, in base ad un titolo idoneo, l'immobile oggetto degli interventi agevolabili e che sostengono le relative spese. Difatti, al riguardo, come confermato dalla circolare n. 13/E del 2019, la detrazione spetta anche ai detentori dell'immobile a condizione che la detenzione stessa risulti da un contratto di locazione o di comodato regolarmente registrato al momento di avvio dei lavori, o al momento del sostenimento delle spese ammesse alla detrazione se antecedente il predetto avvio, e che siano in possesso del consenso all'esecuzione dei lavori da parte del proprietario. La data di inizio dei lavori deve essere comprovata dai titoli abilitativi, se previsti, ovvero da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Pertanto, con riferimento al consenso all'esecuzione dei lavori da parte del proprietario, si è dell'avviso che lo stesso possa essere acquisito in forma scritta anche successivamente all'inizio dei lavori a condizione, tuttavia, che sia formalizzato entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale si intende fruire della detrazione medesima. |