La nomina di un difensore di fiducia può essere trasmessa all'Autorità procedente a mezzo PEC?

02 Dicembre 2020

La nomina di un difensore di fiducia può essere trasmessa all'Autorità procedente a mezzo PEC? La risposta al quesito.

La nomina di un difensore di fiducia può essere trasmessa all'Autorità procedente a mezzo PEC?

L'art. 96, c. 2, c.p.p. dispone che la nomina di un difensore di fiducia è fatta con dichiarazione resa all'Autorità procedente ovvero consegnata alla stessa dal difensore o trasmessa con raccomandata.
La giurisprudenza, in generale, esclude che la nomina possa essere trasmessa a mezzo PEC. È proprio la regolamentazione espressa della modalità di trasmissione solo via raccomandata che lascia escludere che per “consegna” possa intendersi una forma di comunicazione dell'atto diversa dal materiale deposito di esso presso l'ufficio deputato a riceverlo (Cass. pen., 25 ottobre 2018, n. 53217).

Anche la rinuncia al mandato va comunicata nelle forme dapprima indicate all'Autorità procedente e non a mezzo PEC. Di recente, è stato escluso che con una mail ordinaria possa essere comunicata la rinuncia al mandato perché tale mezzo di comunicazione non fornisce la dovuta certezza, né sull'identità del mittente, né sulla corretta ricezione della mail (Cass. pen., 30 giugno 2020, n. 22058).

Tuttavia, il decreto legge n. 137 (decreto Ristori), all'art. 24, c. 4, ha previsto che, per il periodo emergenziale, istanze atti e documenti possano essere trasmessi via PEC.

Secondo un orientamento, allora, anche la dichiarazione di nomina potrebbe essere inviata a mezzo PEC.

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