La violazione del principio del contradditorio nella consulenza tecnica preventiva

03 Dicembre 2020

L'istituto preso in esame dal quesito è quello previsto dall'art. 696-bis c.p.c., quindi una consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite e non un accertamento tecnico preventivo (previsto, invece, dall'art. 696 c.p.c.).

In un procedimento di accertamento tecnico preventivo finalizzato alla composizione della lite, il CTU invia il proprio elaborato peritale alle parti costituite e contestualmente deposita in cancelleria la bozza della stessa relazione. Nessuna delle parti compie osservazioni alla CTU, ma nel successivo giudizio di merito, una delle stesse parti già costituite nel precedente ATP solleva eccezione di nullità della perizia, in quanto afferma di non avere potuto depositare le proprie osservazioni a seguito dell'avvenuto contestuale deposito della relazione da parte dello stesso CTU lamentando di conseguenza la violazione del proprio diritto di difesa. È dunque fondata una simile eccezione di nullità riferita all'anticipato deposito della bozza del CTU nel procedimento ex art. 696-bis c.p.c.?

L'istituto preso in esame dal quesito è quello previsto dall'art. 696-bis c.p.c., quindi una consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite e non un accertamento tecnico preventivo (previsto, invece, dall'art. 696 c.p.c.).

Senza poter analizzare nello specifico la natura di questo istituto, basti qui ricordare che esso fu introdotto con il d.l. 35/2005 (convertito nella legge 80/2005) al fine di deflazionare il contenzioso e promuovere la composizione delle controversie senza introdurre un giudizio di merito ordinario a cognizione piena.

Il primo comma dell'art. 696-bis c.p.c., in fine, prevede che «Il consulente, prima di provvedere al deposito della relazione, tenta, ove possibile, la conciliazione delle parti».

È evidente che, al fine di poter tentare una conciliazione nonché per il fatto che il consulente tecnico è, in tale sede, un ausiliario del giudice (art. 61 c.p.c.), dovrà garantirsi un adeguato contraddittorio tra le parti al fine di poter valutare le rispettive pretese ed esigenze, sia al fine di una composizione bonaria che al fine del futuro ed eventuale utilizzo della perizia tecnica.

Tutte queste esigenze sono garantite dalla piena osservanza del cosiddetto principio del contraddittorio, fondamentale in ogni procedimento avente natura giurisdizionale (art. 101 c.p.c.) e teso ad assicurare il diritto di difesa.

Su questo presupposto si suole prevedere il termine per la formulazione di osservazioni, questo sia nell'accertamento tecnico preventivo che nella consulenza tecnica preventiva, come espressamente regolato dall'art. 195 c.p.c. che, al terzo comma, prevede proprio la fissazione di termini da concedersi alle parti affinché queste possano formulare le proprie osservazioni.

Solo successivamente il CTU procederà al deposito della propria relazione nella cancelleria del giudice competente, unitamente alle osservazioni delle parti e ad una sintetica valutazione delle stesse (questo anche al fine di poter permettere all'eventuale giudicante, di meglio comprendere le rispettive posizioni e, quindi, poter dare la giusta valenza sia alla relazione peritale che alle osservazioni delle stesse parti).

Come è noto, la violazione del contraddittorio è causa di nullità rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche d'ufficio, fatta salva sempre la possibilità della rinnovazione degli atti nulli (art. 162 c.p.c.): «Le nullità conseguenti alla violazione del contraddittorio sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, salve le preclusioni derivanti dal giudicato esplicito o implicito formatosi sulla questione, con la conseguenza che la pronuncia su di esse non è censurabile sotto il profilo del vizio di ultrapetizione, né sotto il profilo della violazione delle norme che in relazione ai giudizi di impugnazione applicano il principio generale della coincidenza tra il chiesto e il pronunciato» (Cass. civ.,sez. I, sent., n. 3061/1996).

Dobbiamo chiederci, a questo punto, se il deposito di una bozza di CTU, prima di aver ricevuto le osservazioni delle parti, violi questo ineliminabile principio.

Dal tenore del quesito non si evince se, nonostante il deposito della bozza di CTU, fossero stati anche concessi i termini per la formulazione delle osservazioni, in osservanza di quanto prescritto dall'art. 195, comma 3, c.p.c.; sembra potersi evincere, però, che se ciò che è stato depositato sia stata una bozza, fossero stati previsti anche, per forza di cose, i termini per la formulazione delle osservazioni delle parti.

Infatti quello che è in contrasto con il principio del contraddittorio non è tanto il deposito di una perizia “in bozza” (comportante semmai una semplice irregolarità ma non la nullità dell'elaborato peritale) ma la mancata concessione del termine per formulare le osservazioni.

Orbene, se sono corrette le premesse sulla base dell'interpretazione del quesito, la mancata formulazione delle osservazioni è imputabile unicamente alla parte, pertanto, a parere di chi scrive, non potrà essere dedotta come vizio del procedimento di CTU.

Di conseguenza, l'eccepita “nullità della perizia” potrà essere fondata solamente ove non siano stati concessi i termini per poter effettuare le rispettive osservazioni.

La questione, pertanto, verte sul fatto che si sia o meno violato sostanzialmente il diritto di difesa, o meglio, il contraddittorio fra le parti.

Dal canto suo la giurisprudenza (pur con riferimento alla precedente formulazione dell'art. 195 c.p.c., ma tutt'ora valida per la questione che ci interessa) sembra orientarsi in questa direzione: «In tema di consulenza tecnica di ufficio, nel regime precedente la modifica dell'art. 195 c.p.c. ad opera della legge 18 giugno 2009, n. 69, nessuna norma del codice di rito impone al CTU di fornire ai consulenti di parte una "bozza" della propria relazione, in quanto, al contrario, le parti possono legittimamente formulare critiche solo dopo il deposito della relazione da parte del consulente tecnico d'ufficio, atteso che il diritto di esse ad intervenire alle operazioni tecniche anche a mezzo dei propri consulenti deve essere inteso non come diritto a partecipare alla stesura della relazione medesima, che è atto riservato al consulente d'ufficio, ma soltanto all'accertamento materiale dei dati da elaborare. Ne deriva che non è affetta da nullità - ma da mera irregolarità, che resta irrilevante ove non tradottasi in nocumento del diritto di difesa - la consulenza tecnica d'ufficio, qualora il consulente, pur disattendendo le prescrizioni del provvedimento di conferimento dell'incarico peritale, abbia omesso di mettere la sua relazione a disposizione delle parti per eventuali osservazioni scritte, da consegnargli prima del deposito della relazione stessa» (Cass. civ., Sez. Lavoro, sent., n. 5897/2011).

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