Misure urgenti connesse alla proroga dello stato di emergenza: in G.U. la legge di conversione del D.L. n. 125/2020

La Redazione
04 Dicembre 2020

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 159/2020 di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 125/2020 recante «misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020».

La legge n. 159/2020, di conversione del D.L. n. 125/2020 che ha previsto misure urgenti connesse alla proroga dello stato di emergenza, ha trovato pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 3 dicembre 2020, n. 300.

Di seguito le principali novità.

Disposizioni in materia di riscossione

  • proroga al 31 gennaio 2021 del termine per la pubblicazione, da parte dei comuni, sul sito del Dipartimento delle finanze del MEF, delle aliquote e dei regolamenti concernenti i tributi comunali;
  • proroga al 31 dicembre 2020 della data entro la quale il comune deve inserire il prospetto delle aliquote IMU e il relativo regolamento sul Portale del federalismo fiscale. Resta fermo, invece, il termine per il versamento della seconda rata IMU, previsto per il 16 dicembre 2020;
  • differimento al 31 marzo 2021 del termine per gli enti del Terzo settore e le imprese sociali di adeguamento del proprio statuto alle disposizioni inderogabili del codice del terzo settore;
  • proroga al 31 dicembre 2020 dei termini di sospensione del versamento di somme derivanti da cartelle di pagamento, accertamenti esecutivi, accertamenti esecutivi doganali, ingiunzioni fiscali degli enti territoriali e accertamenti esecutivi degli enti locali. Estesa anche ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate fino al 31 dicembre 2020 la “decadenza lunga" del debitore;
  • proroga di 12 mesi, per i carichi tributari e non affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione, dei termini per l'effettuazione degli adempimenti di esercizio del diritto al discarico e dei termini di decadenza e prescrizione per la notifica delle cartelle di pagamento in scadenza nell'anno 2021;
  • proroga al 31 dicembre 2020 del termine di sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati sulle somme dovute a titolo di stipendio, pensione e trattamenti assimilati.

Disposizioni per la partecipazione alle assemblee condominiali in videoconferenza

L'art. 5-bis introdotto dal Senato, che modifica l'art. 66, comma 6, disp.att. c.c. interviene sul quorum necessario per consentire la partecipazione alle assemblee condominiali in videoconferenza. Il comma 6 del citato articolo è stato di recente introdotto dall'art. 63 del D.L. n. 104/2020 e consente la partecipazione, anche dove non previsto dal regolamento condominiale, previo consenso di tutti i condomini, all'assemblea in modalità di videoconferenza.


Ebbene, grazie alla nuova previsione contenuta nel d.l. n. 125/2020 il quorum necessario per consentire la partecipazione all'assemblea in modalità di videoconferenza è stato ridotto, essendo prevista la possibilità di ricorrere a tale modalità previo consenso della maggioranza dei condomini e non più della totalità.

Disposizioni in materia fallimentare

La l. n. 159/2020 prevede importanti novità in merito alla crisi d'impresa e all'istituto della transazione fiscale.


Tra queste, in particolare, vi è la possibilità per il tribunale di omologare il concordato preventivo, o l'accordo di ristrutturazione, anche in mancanza di voto da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie laddove l'adesione sia determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze di cui all'art. 177 e la proposta di soddisfacimento degli stessi sia conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria, sulla base delle risultanze della relazione sottoscritta da un professionista ex art. 161, comma 3, che resta dunque indispensabile per attestare espressamente la convenienza della proposta di soddisfacimento cristallizzata nel piano o nell'accordo rispetto all'alternativa della messa in liquidazione dell'impresa.


È poi previsto che una copia della proposta e della relativa documentazione, contestualmente al deposito presso il tribunale, dovrà essere presentata all'ufficio competente sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del debitore.

[Fonte: Diritto e Giustizia]

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