L’omissione dell’esame dei legami post-adozione rispetto ai nonni biologici lede la vita familiare
03 Aprile 2019
Il rifiuto delle autorità nazionali di considerare la domanda di un ricorrente volta a mantenere i “legami” con la nipote, successivamente all'adozione, costituisce una violazione dell'art. 8 CEDU (diritto al rispetto della vita privata e familiare). Invero, secondo la legge russa, tale diritto si realizza se la sentenza di adozione originaria menzioni la necessità di mantenere i legami con i nonni, circostanza non presente nel caso all'esame. Tuttavia, secondo la Corte, i tribunali nazionali, che, nel trattare il ricorso contro l'avvenuta adozione, avrebbero dovuto valutare la richiesta del nonno di preservare una relazione post-adozione con la nipote, hanno interpretato e applicato la legge in un modo da impedire questo esame. Conseguentemente, hanno escluso completamente, e soprattutto automaticamente, l'uomo dalla vita della minore. L'omissione comporta una violazione del diritto al rispetto della vita familiare del ricorrente, poiché, laddove vi siano legami sufficientemente stretti, si concretizza la “vita familiare” anche tra nonni e nipoti. |