Trasferimento di competenza al giudice “più adatto” agli interessi del minore
07 Novembre 2016
La sentenza, resa a seguito di rinvio pregiudiziale, si occupa di interpretare l'art. 15 Reg. (CE) n. 2201/2003 (Bruxelles II bis) avente ad oggetto il trasferimento della competenza ad un'autorità giurisdizionale più adatta a trattare il caso. La Corte ha dichiarato che le regole di competenza previste dal regolamento in materia di responsabilità genitoriale devono essere interpretate conformemente al considerando 5, nel senso che si applicano a cause aventi ad oggetto misure di protezione del minore, anche nelle ipotesi in cui queste ultime, alla luce dell'ordinamento nazionale, rientrino nel diritto pubblico. In particolare, l'art. 15 Reg. Bruxelles II bis non impedisce che l'organo giurisdizionale cui la causa sia stata trasferita tenga conto di circostanze di fatto diverse da quelle che avrebbero potuto essere considerate dal giudice inizialmente competente. Ciò è conforme al meccanismo di trasferimento ad un organo giurisdizionale «più adatto», previsto dalla norma.
Atteso che le nozioni di autorità giurisdizionale «più adatta» e di «interesse superiore del minore» contemplate dall'art. 15, par. 1, non sono definite, esse vanno interpretate tenendo conto che il trasferimento ad un'autorità giurisdizionale di un altro Stato membro costituisce una regola di competenza speciale e derogatoria rispetto a quella di competenza generale enunciata all'art. 8 Reg. Bruxelles II bis (luogo di residenza abituale del minore), cosicché essa dev'essere interpretata restrittivamente. Più in particolare, in sede di applicazione dell'art. 15, par. 1, l'autorità giurisdizionale competente deve comparare l'entità e l'intensità del legame di vicinanza «generale» che lo connette al minore interessato, ai sensi dell'art. 8, con quelle del legame di vicinanza «particolare» attestato da uno o più degli elementi enunciati all'art. 15, par. 3. Spetta poi all'autorità giurisdizionale competente stabilire se, all'interno dell'altro Stato membro, esista un'autorità giurisdizionale «più adatta» a trattare il caso, considerando, ad esempio, le norme di procedura o le norme applicabili alla raccolta delle prove presenti nel secondo Stato membro. Infine, il giudice competente deve accertare che il trasferimento da esso previsto non si ripercuota negativamente sulla situazione del minore interessato, valutando l'eventuale incidenza negativa rispetto ai rapporti affettivi, familiari e sociali dello stesso.
L'eventuale incidenza del trasferimento di competenza sul diritto alla libera circolazione delle altre persone interessate, ivi inclusa la madre del minore, non può essere presa in considerazione dal giudice competente, salvo che sia tale da ripercuotersi in modo negativo sulla situazione del minore. Lo stesso vale per il motivo per il quale la madre del minore si è avvalsa del suo diritto di libera circolazione prima che fosse adito il giudice competente. |