Sottrazione internazionale di minori e divieto di mutare la residenza abituale: l'interpretazione della Corte europea
19 Maggio 2015
La ricorrente, Réjane Rouiller è una cittadina svizzera coniugata con un cittadino francese. A seguito di divorzio, le autorità svizzere hanno affidato i due figli minori ad entrambi i coniugi e fissato la residenza abituale degli stessi presso la madre in Francia. Nel maggio 2006, la signora Rouiller lascia la Francia per stabilirsi in Svizzera, a circa 7 km dalla casa paterna. Nel maggio 2007, il padre dei bambini ha chiesto il loro ritorno in Francia, in forza della Convenzione dell'Aia del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori. Dopo una serie di ricorsi, il Tribunale federale ha ordinato il rimpatrio dei due figli in Francia, stabilendo che si trattava di una sottrazione internazionale di minori ai sensi della Convenzione dell'Aia. Da qui il ricorso alla Corte. Nella sentenza della Camera del 22 luglio 2014, divenuta definitiva il 22 ottobre 2014, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha dichiarato, all'unanimità, che non c'è stata violazione dell'art. 8 CEDU (diritto al rispetto della vita privata e familiare). Secondo la Corte, infatti, il trasferimento dei minori in Svizzera, sebbene a poca distanza dalla residenza paterna avrebbe potuto avere conseguenze significative per il futuro dei bambini. Dato l'esercizio congiunto della potestà genitoriale, la madre non poteva, in assenza del consenso del padre, ignorare i termini stabiliti dalla sentenza di divorzio e unilateralmente cambiare il paese di residenza abituale dei bambini. La Corte rileva altresì che la Convenzione dell'Aia non assicura al bambino la libertà di scelta del luogo di residenza. Pertanto, le ragioni addotte dal minore di rimanere in Svizzera non configurano una delle eccezioni all'ordine di ritorno del minore di cui all'art. 13 della Convenzione dell'Aia, che peraltro deve essere interpretato restrittivamente. |