L’azione di annullamento del matrimonio successivamente al decesso di uno dei coniugi

19 Ottobre 2016

La Corte di giustizia ha statuito che un'azione per l'annullamento del matrimonio presentata da un terzo successivamente al decesso di uno dei coniugi rientra nell'ambito di applicazione del regolamento n. 2201/2003 relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale.

Nella sentenza relativa alla causa Mikołajczyk, la Corte di giustizia ha statuito che un'azione per l'annullamento del matrimonio presentata da un terzo successivamente al decesso di uno dei coniugi rientra nell'ambito di applicazione del Reg. n. 2201/2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale. Difatti, l'art. 1, par. 1, lett. a), del regolamento in parola dispone che l'annullamento del matrimonio è compreso tra le materie che rientrano nel suo ambito di applicazione senza distinguere in base alla data di proposizione dell'azione rispetto al decesso di uno dei coniugi o all'identità della persona titolare del diritto di adire un giudice con l'azione in questione. Inoltre escludere tale fattispecie dall'ambito di applicazione del regolamento Bruxelles II bis nuocerebbe al raggiungimento dell'obiettivo di istituire uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nel quale sia garantita la libera circolazione delle persone. Tale esclusione aumenterebbe altresì la mancanza di certezza del diritto legata all'assenza di un quadro uniforme in materia.

L'art. 3, par. 1, lett. a), quinto e sesto trattino, del medesimo regolamento, concernente la competenza delle autorità giurisdizionali dello Stato membro di residenza dell'“attore”, va interpretato nel senso che la nozione di “attore” non include le persone diverse dai coniugi. Tale interpretazione non priva un soggetto terzo dell'accesso al giudice, in quanto egli può avvalersi degli altri criteri di competenza previsti all'art. 3 del regolamento predetto.

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