Quando più Stati concorrono al riconoscimento delle prestazioni familiari
25 Settembre 2019
Al fine di determinare il diritto alle prestazioni familiari, è necessario tenere conto «della famiglia nel suo insieme, come se tutti gli interessati fossero soggetti alla legislazione dello Stato membro in questione», sicchè l'articolo 60, par. 1, reg. n. 987/2009, va interpretato nel senso che esso si applica sia nell'ipotesi in cui la prestazione familiare sia concessa in virtù della legislazione designata come prioritaria, sia nel caso in cui essa sia erogata dalla legislazione di uno Stato membro competente a titolo secondario. Tale interpretazione è diretta a garantire al beneficiario di prestazioni corrisposte da più Stati membri un importo complessivo identico all'importo della prestazione più favorevole a cui abbia diritto in virtù della legislazione di uno solo di tali Stati. Lo Stato competente in via secondaria è tenuto a versare ad un genitore, che risiede e svolge un'attività lavorativa in un altro Stato, la differenza tra gli assegni parentali previsti nello Stato membro competente in via prioritaria e l'assegno per la cura dei figli dello Stato membro competente in via secondaria. |