Ai fini della residenza abituale di un neonato non rileva l’origine geografica e familiare della madre
26 Luglio 2018
Riguardo all'interpretazione della nozione di residenza abituale di un neonato, ai sensi dell'art. 8, par. 1, Reg. n. 2201/2003, non può attribuirsi un'importanza preminente allo Stato d'originedel genitore che esercita la custodia effettiva, né ai conseguenti legami culturali del minore con questo Paese. Irrilevante è altresì la decisione dello stesso genitore di volersi stabilire nello Stato membro di provenienza. Ai fini della determinazione del luogo in cui si trova il centro della vita del minore, rilevano circostanze oggettive indicanti che quest'ultimo risiede stabilmente in un determinato Stato membro al momento di proposizione della domanda, poiché i giudici geograficamente “vicini” al minore si trovano di norma nella migliore posizione per valutare le misure da adottare nel suo interesse. |