La Cassazione torna sul peculato dell'albergatore alla luce del decreto Rilancio: esclusa l'abolitio criminis sui fatti pregressi
17 Dicembre 2020
Esaminati gli effetti delle novità introdotte all'art. 4 d.lgs. n. 23/2011 dall'art. 180, comma 3, d.l. n. 34/2020, come convertito in l. n. 77/2020, sulla fattispecie penale del peculato in relazione alle condotte consumate nella vigenza della precedente disciplina dell'imposta di soggiorno, la Corte di Cassazione ha escluso il fenomeno dell'abolitio criminis sui fatti pregressi.
Con sentenza n. 36317/2020, depositata il 17 dicembre, la Corte di Cassazione si è pronunciata sul ricorso proposto dall'imputato avverso la sentenza con cui la Corte d'Appello aveva confermato la condanna a suo carico per il reato di peculato, per essersi appropriato, in qualità di legale rappresentante della struttura alberghiera, di una somma incassata dai clienti della struttura a titolo di imposta di soggiorno.
Nell'esaminare il ricorso, dopo un attento esame della normativa previgente e della giurisprudenza formatasi in tema di illecita appropriazione da parte del gestore delle strutture ricettive dall'imposta di soggiorno riscossa dai clienti in esse alloggiati, la Suprema Corte ha posto l'accento sulle novità introdotte all'art. 4, comma 1-ter, d.lgs. n. 23/2011 dall'art. 180, comma 3, d.l. n. 34/2020, convertito in l. n. 77/2020.
Tale quadro normativo è stato poi esaminato dalla Cassazione con particolare riguardo alla questione degli effetti da esso scaturenti sulla fattispecie penale del peculato in relazione alle condotte consumate nella vigenza della precedente disciplina della imposta di soggiorno e, in mancanza di disposizioni transitorie, la Corte ha cercato di stabilire se la nuova normativa abbia o meno trasformato con effetto retroattivo la condotta di «omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno» da parte del gestore, prima punita a titolo di peculato, in un illecito amministrativo-tributario.
Tanto premesso, inquadrata anche la successione delle leggi, la Corte di Cassazione ha tuttavia ritenuto che debba escludersi che la modifica del quadro di riferimento normativo di natura extrapenale che regola il versamento dell'imposta di soggiorno abbia comportato un fenomeno di abolitio criminis delle condotte di peculato commesse in precedenza, ritenendo una siffatta interpretazione “autentica” con effetto retroattivo non praticabile nel caso di specie per una serie di ragioni, tra cui, in primis, quella per cui risulterebbe contraria ai principi costituzionali in tema di riserva di legge in materia tributaria.
Con tale sentenza la Sez. VI quindi ribadito quanto già espresso con la sentenza 30227/2020 (v. Omesso versamento dell'imposta di soggiorno da parte dell'albergatore: il "decreto Rilancio" non ha determinato un'abolitio criminis). Sul tema si veda altresì M. FAGGIOLI - I. BRICCHETTI Peculato e omesso versamento della tassa di soggiorno, da parte del gestore della struttura, alla luce del decreto rilancio. Nulla cambia, se non per il futuro. Bussole di inquadramentoPotrebbe interessarti |