Inammissibile l'impugnazione cautelare proposta dall'indagato via PEC

Redazione scientifica
18 Dicembre 2020

La Cassazione ha ribadito che le disposizioni di cui all'art. 83, comma 11, d.l. n. 18/2020, come convertito dalla l. n. 27/2020, circa l'utilizzo del mezzo telematico di trasmissione come unico mezzo di deposito degli atti, si riferiscono esclusivamente ai procedimenti civili. Deve, dunque, escludersi ogni qualsivoglia disposizione organizzativa dei capi degli uffici giudiziari che estenda tale modalità anche ai procedimenti penali.

Così con sentenza n. 34676/20, depositata il 4 dicembre.

L'imputato ricorre per cassazione chiedendo l'annullamento del provvedimento del Tribunale che aveva dichiarato l'inammissibile l'appello proposto avverso l'ordinanza di diniego di sostituzione della misura cautelare perché trasmesso via PEC.

Ritenuto il ricorso inammissibile, la Cassazione chiarisce che «l'art. 83, comma 11, d.l. n. 18/2020, convertito dalla l. n. 27/2020, contenente misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 in materia di giustizia penale, civile, tributaria e militare, nel prevedere l'utilizzo del mezzo telematico di trasmissione come unico mezzo di deposito degli atti, per i soli uffici che hanno già attivato il servizio di deposito telematico degli atti, si riferisce esclusivamente ai procedimenti civili».
Ne discende, prosegue la Corte, che «il rifermento alla trasmissione degli atti urgenti contenuto nelle disposizioni organizzative dei capi degli uffici giudiziari non può ritenersi esteso ai mezzi di impugnazione previsti nei procedimenti penali, soprattutto non essendo ancora stato istituito il c.d. fascicolo penale telematico.

Pertanto, la Cassazione considera la decisione impugnata conforme al principio di tassatività ed inderogabilità delle forme stabilite dalla legge per la presentazione dei mezzi di impugnazione, che esclude l'ammissibilità dell'impugnazione cautelare proposta dall'indagato mediante l'uso della PEC, in quanto le modalità contemplate dall'art. 583 c.p.p. devono ritenersi tassative e non ammettono equipollenti.

(Fonte: www. dirittoegiustizia.it)

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