Inammissibile l'impugnazione cautelare proposta dall'indagato via PEC
18 Dicembre 2020
Così con sentenza n. 34676/20, depositata il 4 dicembre.
L'imputato ricorre per cassazione chiedendo l'annullamento del provvedimento del Tribunale che aveva dichiarato l'inammissibile l'appello proposto avverso l'ordinanza di diniego di sostituzione della misura cautelare perché trasmesso via PEC.
Ritenuto il ricorso inammissibile, la Cassazione chiarisce che «l'art. 83, comma 11, d.l. n. 18/2020, convertito dalla l. n. 27/2020, contenente misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 in materia di giustizia penale, civile, tributaria e militare, nel prevedere l'utilizzo del mezzo telematico di trasmissione come unico mezzo di deposito degli atti, per i soli uffici che hanno già attivato il servizio di deposito telematico degli atti, si riferisce esclusivamente ai procedimenti civili».
Pertanto, la Cassazione considera la decisione impugnata conforme al principio di tassatività ed inderogabilità delle forme stabilite dalla legge per la presentazione dei mezzi di impugnazione, che esclude l'ammissibilità dell'impugnazione cautelare proposta dall'indagato mediante l'uso della PEC, in quanto le modalità contemplate dall'art. 583 c.p.p. devono ritenersi tassative e non ammettono equipollenti.
(Fonte: www. dirittoegiustizia.it) Bussole di inquadramentoPotrebbe interessarti |