La rinuncia al mandato può essere trasmessa via PEC

Redazione scientifica
21 Dicembre 2020

Fermo restando che nel processo penale alle parti private non è consentito effettuare comunicazioni, notificazioni ed istanze mediante PEC, deve essere ritenuta valida la comunicazione della rinuncia al mandato trasmessa telematicamente.

Così la Corte di Cassazione con la sentenza n. 34654/20, depositata il 4 dicembre, con cui è stata annullata l'ordinanza del Tribunale di Bologna che ha confermato la decisione del GIP del Tribunale di Rimini di applicazione della custodia cautelare in carcere per i delitti di maltrattamenti e lesioni personali contestati al ricorrente a danno della sua compagna. La difesa eccepisce la nullità dell'udienza per l'omessa notificazione del relativo avviso di fissazione ad uno dei due avvocati di fiducia. Secondo il ricorrente inoltre il giudice ha erroneamente ritenuto priva di effetti la rinuncia al mandato difensivo da parte del primo difensore di fiducia, inviato tramite PEC.

Dopo aver ricordato il principio secondo cui nel processo penale alle parti private non è consentito effettuare comunicazioni, notificazioni ed istanze mediante PEC, il Collegio ritiene di dover superare «inutili formalismi» e afferma che «non trattandosi di atti irricevibili, le comunicazioni e le istanze difensive trasmesse via PEC possono essere prese in considerazione dal giudice, se poste alla sua attenzione».
Nel caso di specie, il suddetto principio non è stato applicato correttamente. Difatti l'atto di rinuncia al mandato professionale inviato a mezzo PEC era correttamente pervenuto all'autorità giudiziaria ed era anche stato valutato al punto da essere stato nominato un difensore d'ufficio. Per questi motivi, la Corte annulla l'ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Bologna per un nuovo esame.

(Fonte: www.dirittoegiustizia.it)

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