Conversione del d.l. Ristori: la disciplina emergenziale del ricorso per cassazione

05 Gennaio 2021

Il comma 1 dell'art. 23 stabilisce che anche le disposizioni dettate per il giudizio di cassazione operano limitatamente al periodo 29 ottobre 2020 – 31 gennaio 2021. Dette disposizioni contenute nel comma 8, che non è stato modificato dalla legge di conversione, sono destinate ad applicarsi soprattutto alle udienze già fissate (con comunicazioni alle parti, di regola, già avvenute).

1. Il comma 1 dell'art. 23 stabilisce che anche le disposizioni dettate per il giudizio di cassazione operano limitatamente al periodo 29 ottobre 2020 – 31 gennaio 2021.

Dette disposizioni contenute nel comma 8, che non è stato modificato dalla legge di conversione, sono destinate ad applicarsi soprattutto alle udienze già fissate (con comunicazioni alle parti, di regola, già avvenute).

2. Il primo periodo del comma 8 prevede che la decisione dei ricorsi destinati, secondo le regole ordinarie, alla trattazione in udienza pubblica (art. 614 c.p.p.) o in udienza camerale c.d. partecipata (ad es. i ricorsi in materia cautelare personale o reale, come può dedursi dall'art. 611 c.p.p.), avverrà con procedimento diverso.

In particolare, la Corte di cassazione procederà «in camera di consiglio senza l'intervento del procuratore generale e dei difensori delle altre parti» (in altre parole, in udienza camerale c.d. “non partecipata”), a meno che una delle parti private o il procuratore generale faccia richiesta di discussione orale, nel qual caso si procederà seguendo le regole ordinarie.

Si è optato, dunque, per un nuovo modello di processo, nel quale i diritti delle parti sono garantiti – come subito si dirà - da un contraddittorio cartolare, al fine di assicurare la continuità dell'attività della Corte.

3. Il secondo e il terzo periodo del comma prevedono la possibilità di un contraddittorio cartolare anticipato, stabilendo:

  • che, il procuratore generale formuli le proprie richieste con atto scritto (spedito alla cancelleria della Corte a mezzo di posta elettronica certificata - pec) entro il quindicesimo giorno precedente l'udienza;
  • che la cancelleria provveda immediatamente a inviare (sempre a mezzo di pec) l'atto del procuratore generale ai difensori delle altre parti;
  • che le altre parti hanno facoltà di presentare atto scritto contenente le proprie conclusioni, inviandolo alla cancelleria (sempre a mezzo di pec) entro il quinto giorno antecedente l'udienza.

4. Se si procede con queste regole straordinarie – si legge nel quarto periodo del comma 8 - la Corte delibererà «con le modalità di cui al comma 9».

In altre parole, la deliberazione potrà essere assunta anche mediante «collegamenti da remoto» (individuati e regolati con provvedimento della D.G.S.I.A. del Ministero della giustizia).

Non è dunque esclusa l'eventualità che la deliberazione sia assunta in camera di consiglio “in presenza” dei componenti del collegio, ma, in ogni caso, se l'udienza si svolge “da remoto”, il luogo da cui si collegano i magistrati è considerato camera di consiglio a tutti gli effetti di legge.

Il quarto periodo del comma 8 si conclude stabilendo che non si applica l'art. 615, comma 3, c.p.p. (in altre parole, il provvedimento non è pubblicato in udienza, subito dopo la deliberazione, mediante lettura del dispositivo) e che «il dispositivo è comunicato alle parti».

A sua volta il comma 9, nella parte conclusiva, stabilisce che, nell'udienza da remoto, dopo la deliberazione:

  • il presidente del collegio o il componente del collegio da lui delegato (delega di cui ci si avvale soprattutto qualora il Presidente risieda lontano da Roma) deve sottoscrivere il dispositivo della sentenza o sottoscrivere l'ordinanza;
  • il provvedimento va depositato in cancelleria ai fini dell'inserimento nel fascicolo «il prima possibile».

Ultima importante notazione: queste “modalità” straordinarie non si applicano – così si legge nell'ultimo periodo del comma 9 – quando l'udienza non si è svolta da remoto o, più precisamente e usando le parole del decreto, «alle deliberazioni conseguenti alle udienze di discussione finale, in pubblica udienza o in camera di consiglio, svolte senza il ricorso a collegamento da remoto».

5. Per il ritorno alle regole ordinarie(con la precisazione che il comma 3 dell'art. 23 del decreto stabilisce che le udienze dei procedimenti alle quali è ammessa la presenza del pubblico possono celebrarsi a porte chiuse, ai sensi dell'art. 472, comma 3, c.p.p.) è sufficiente - come detto - la richiesta di discussione orale.

La richiesta (scritta) può essere formulata (quinto periodo del comma 8):

  • dal procuratore generale;
  • dal difensore della parte abilitato a norma dell'art. 613 c.p.p.

Va presentata (a mezzo di pec) alla cancelleria entro il termine perentorio di 25 giorni liberi prima dell'udienza.

È rimessa, dunque, alle parti la scelta del rito. La richiesta (se ritualmente presentata) è da intendersi come atto di esercizio di un diritto non sindacabile da parte del giudice. In altre parole, le parti non sono tenute a indicare le ragioni della richiesta. Ciò non impedisce, peraltro, alla Corte di rinviare, per esigenze di pianificazione, organizzazione e funzionalità dell'attività, la trattazione “in presenza” ad altra udienza, qualora il procedimento non presenti caratteri che ne impongano la trattazione prioritaria e urgente.

Questo inedito modello processuale presenta luci e ombre, ma non è il caso di elaborare critiche, essendo destinato a scadere fra poco.

Certo, se dovesse essere riproposto sarebbe forse il caso, considerata l'esperienza di questi due mesi, di disciplinare i casi in cui sia possibile richiedere la trattazione in presenza.

L'inosservanza del termine consente di procedere con le regole straordinarie di cui si è detto.

Sul tema consta l'esistenza di una pronuncia della S.C. (Cass. pen., Sez. I, 27 novembre 2020, n. 37802) con la quale si è affermato che non integra nullità (di ordine generale ex art. 178 c.p.p.) la notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza entro il termine di dieci giorni prima della stessa previsto all'art. 127 c.p.p., ma oltre quello di venticinque giorni prima previsto per la presentazione della richiesta di discussione orale dall'art. 23, comma 8.

6. Il comma 8 si chiude con due periodi; l'ultimo (il settimo) legittima, come si dirà, alcuni interrogativi.

Il sesto periodo delimita l'ambito di applicazione delle disposizioni contenute nel comma, stabilendo che le previsioni contenute nei periodi precedenti del comma 8 non si applichino ai procedimenti per i quali l'udienza di trattazione ricada entro il termine di 15 giorni dall'entrata in vigore del decreto, vale a dire dal 29 ottobre 2020.

In altre parole, per le udienze già fissate fino al 12 novembre 2020 si doveva procedere (e si è proceduto) seguendo le regole ordinarie.

7. Il settimo ed ultimo periodo introduce una disposizione speciale in tema di termine di presentazione della richiesta di discussione orale, stabilendo che per i procedimenti nei quali l'udienza ricada tra il sedicesimo e il trentesimo giorno dal 29 ottobre 2020 (quindi tra il 13 e il 27 novembre) la richiesta deve essere formulata entro 10 giorni dall'entrata in vigore (quindi, entro il 7 novembre).

La disposizione nulla prevede, in relazione a queste udienze, sui termini del contraddittorio anticipato (richieste del procuratore generale - conclusioni del difensore).

Non è corretto ipotizzare che le richieste del procuratore generale debbano, anche in tal caso, essere presentate, a norma del secondo periodo del comma 8, entro il quindicesimo giorno precedente l'udienza.

Un esempio può aiutare a comprendere le perplessità.

Udienza fissata per il 25 novembre 2020: la richiesta di discussione orale deve essere formulata entro il 7 novembre ma le parti non la formulano. Se il procuratore generale dovesse presentare le proprie richieste «entro il quindicesimo giorno» precedente l'udienza, dovrebbe farlo entro l'11 novembre e avrebbe, quindi, soltanto tre giorni liberi (decorrenti dall'8 novembre) per formularle e spedirle alla cancelleria della Corte.

Questo induce a ritenere che le cadenze della discussione cartolare previste dai primi quattro periodi del comma 8 non possono applicarsi nelle udienze che ricadono nella fascia temporale dell'ultimo periodo del comma.

8. In conclusione: la struttura del comma 8 è la seguente.

Ad una “regola” contenuta nel primo, secondo e quarto periodo del comma seguono due eccezioni (penultimo e ultimo periodo).

La regola è la seguente: per il caso in cui non vi sia richiesta di discussione orale, da presentarsi entro il termine perentorio di venticinque giorni liberi prima dell'udienza, il procuratore generale, entro il quindicesimo giorno precedente l'udienza, formula le proprie conclusioni con atto spedito alla cancelleria della Corte, che provvede immediatamente a inviarlo ai difensori, i quali, entro il quinto giorno antecedente l'udienza, possono presentare, con atto inviato alla cancelleria della corte, le proprie conclusioni.

Questa regola subisce una duplice eccezione.

La prima (penultimo periodo del comma) riguarda i procedimenti per i quali l'udienza di trattazione ricade entro il termine di quindici giorni dall'entrata in vigore del d.l., ossia entro il 12 novembre: a tali procedimenti non si applicano le regole previste nei periodi precedenti; in altre parole, l'udienza è, comunque, tenuta con discussione orale.

La seconda eccezione riguarda i procedimenti nei quali l'udienza ricade tra il sedicesimo e il trentesimo giorno dall'entrata in vigore del d.l., quindi tra il 13 e il 27 novembre: in tali procedimenti la richiesta di discussione orale deve essere formulata entro dieci giorni dall'entrata in vigore del d.l., vale a dire entro il 7 novembre.

Il d.l. - come si è detto - tace sulle cadenze della discussione cartolare per le udienze ricadenti in detta fascia ma è ragionevole ritenere che non possano essere quelle previste dai commi precedenti, non fosse altro perché il primo dei termini previsti, quello relativo alla presentazione della richiesta di discussione orale, è diverso e più stretto e “schiaccia” il successivo, vale a dire quello per le conclusioni del procuratore generale.

Non resta che dedurne che, in relazione a tali procedimenti, è compito della Corte verificare se vi sia stata o meno in concreto un'effettiva lesione dei diritti delle parti.

In caso affermativo, la lesione dovrà essere riparata, ripristinando, con le modalità concretamente utili, il diritto al contraddittorio.

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