Osservatorio sulla Cassazione - Dicembre 2020

La Redazione
08 Gennaio 2021

Torna l'appuntamento mensile con l'Osservatorio, una selezione delle più interessanti sentenze di legittimità depositate nel mese di Dicembre.

Patto di famiglia: trasferimento d'azienda o di partecipazioni societarie e imposta sulle donazioni

Cass. Civ. – Sez. V – 24 dicembre 2020, n. 29506, sent.

Il patto di famiglia di cui agli artt. 768 bis e ss. c.c. è assoggettato all'imposta sulle donazioni sia per quanto concerne il trasferimento dell'azienda o delle partecipazioni societarie, operata dall'imprenditore in favore del discendente beneficiario, sia per quanto riguarda la liquidazione della somma corrispondente alla quota di riserva, calcolata sul valore dei beni trasferiti, effettuata dal beneficiario in favore dei legittimari non assegnatari;

In materia di disciplina fiscale del patto di famiglia, alla liquidazione operata dal beneficiario del trasferimento dell'azienda o delle partecipazioni societarie in favore del legittimario non assegnatario, ai sensi dell'art. 768 quater c.c., è applicabile il disposto dell'art. 58, comma 1, d.lgs. n. 346 del 1990, intendendosi tale liquidazione, ai soli fini impositivi, donazione del disponente in favore del legittimaria non assegnatario, con conseguente attribuzione dell'aliquota e della franchigia previste con riferimento al corrispondente rapporto di parentela o di coniugio;

L'esenzione prevista dall'art. 3, comma 4 ter, d.lgs. n. 346 del 1990, si applica al patto di famiglia solo con riguardo al trasferimento dell'azienda e delle partecipazioni societarie in favore del discendente beneficiario, non anche alle liquidazioni operate da quest'ultimo in favore degli altri legittimari.

Le erogazioni in conto futuro aumento di capitale e il diritto alla restituzione

Cass. Civ. – Sez. I – 22 dicembre 2020, n. 29330, sent.

In tema di società di capitali, se l'erogazione del socio è eseguita in conto di un futuro aumento di capitale, si è in presenza di una copertura anticipata di un aumento di capitale programmato ma non ancora deliberato, ovvero a un conferimento solo potenziale, che non diventa effettivo se non nel momento in cui vada ad imputarsi nel capitale sociale. Con la conseguenza che persiste il diritto ad ottenere la restituzione ove non si verifichi la specifica condizione di perfezionamento individuata all'atto dell'erogazione. Le erogazioni in conto futuro aumento di capitale debbono essere risolutivamente condizionate alla deliberazione di aumento da assumere entro un certo termine.

Ancora sulla qualifica delle dazioni di denaro del socio alla società: rileva la volontà delle parti

Cass. Civ. – Sez. I – 22 dicembre 2020, n. 29325, sent.

Non è arbitro l'organo amministrativo di appostare in bilancio le dazioni di denaro dei soci in favore della società, né di mutare la voce relativa, successivamente alla iscrizione originaria, dovendo essa rigorosamente rispecchiare la effettiva natura e causa concreta delle medesime, il cui accertamento, nella interpretazione della volontà delle parti, è rimesso all'apprezzamento riservato al giudice del merito.

Non è illegittima la segnalazione alle Centrale Rischi dei soci di s.n.c.

Cass. Civ. – Sez. I – 16 dicembre 2020, n. 28720, sent.

L'indicazione nella centrale rischi dei nominativi dei soci illimitatamente responsabili di una s.n.c. è legittima, in quanto tali nominativi sono indicati non a titolo personale e anche se non è precisato che i crediti sono contestati.

Insindacabilità delle scelte gestorie e possibile conflitto di interessi dell'amministratore

Cass. Civ. – Sez. I – 16 dicembre 2020, n. 28718, sent.

Se è vero che all'amministratore di una società non può essere imputato a titolo di responsabilità ex art. 2392 c.c., di aver compiuto scelte inopportune dal punto di vista economico, secondo il principio della business judgment rule, è altrettanto innegabile, tuttavia che può ben sindacarsi l'omissione di quelle cautele, verifiche ed informazioni preventive, normalmente richieste per una scelta di quel tipo, operata in quelle circostanze e con quelle modalità, e perciò anche la diligenza mostrata nell'apprezzare preventivamente i margini di rischio connessi all'operazione da intraprendere.

Tra i doveri imposti dalla legge, cui gli amministratori devono adempiere ex art. 2392 c.c., sussiste altresì l'obbligo, ex art. 2391 c.c., di dare notizia di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società. Se poi si tratta di amministratore delegato, egli deve astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale. In questi casi, la deliberazione del consiglio di amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la Società dell'operazione.

Società estinta: la remissione del debito esige una volontà espressa in modo inequivoco

Cass. Civ. – Sez. III – 14 dicembre 2020, n. 28439, sent.

La remissione del debito, quale causa di estinzione delle obbligazioni, esige che la volontà abdicativa del creditore sia espressa in modo inequivoco; un comportamento tacito, pertanto, può ritenersi indice della volontà del creditore di rinunciare al proprio credito solo quando non possa avere alcun'altra giustificazione razionale, se non quella di rimettere al debitore la sua obbligazione.

Ne consegue che i crediti di una società commerciale estinta non possono ritenersi rinunciati per il solo fatto che non siano stati evidenziati nel bilancio finale di liquidazione, a meno che tale omissione non sia accompagnati da ulteriori circostanze tali da non consentire dubbi sul fatto che l'omessa appostazione in bilancio altra causa non potesse avere, se non la volontà della società di rinunciare a quel credito.

L'onere della prova nella responsabilità omissiva dei sindaci per omessa vigilanza sulla condotta degli amministratori

Cass. Civ. – Sez. I – 11 dicembre 2020, n. 28357, sent.

Il sistema di diritto societario configura in capo ai sindaci, ai sensi dell'art. 2407 c.c., una responsabilità per fatto proprio omissivo, da correlarsi alla condotta degli amministratori, che ha portata ampia, in quanto si estendono a tutta l'attività sociale, in funzione della tutela e dell'interesse dei soci e di quello, concorrente, dei creditori sociali. Per affermarne la responsabilità, pertanto, può ben esser sufficiente l'inosservanza del dovere di vigilanza: come in tutti i casi di concorso omissivo nel fatto illecito altrui, la fattispecie dell'art. 2407 c.c. richiede la prova di tutti gli elementi costitutivi del giudizio di responsabilità.

Confisca per equivalente dei beni di società schermo: ammissibile anche se l'amministratore ha compiuto il reato in altra veste

Cass. Pen. – Sez. III - 9 dicembre 2020, n. 34956, sent.

La confisca per equivalente, così come il sequestro preventivo, di beni di una società schermo è ammissibile anche se riferita al profitto di un reato che l'amministratore, e sostanziale titolare della società-schermo, abbia commesso in una diversa veste, vale a dire quale amministratore di altra società, ovvero indipendentemente dallo svolgimento di funzioni amministrative di enti. Ciò che conta non è il legame tra commissione del reato ed operatività della società-schermo, ma la riferibilità di quest'ultima e dei beni e valori del suo patrimonio al soggetto, chiamato a subire la confisca per equivalente del profitto del reato da lui commesso, che di quelle utilità abbia la concreta disponibilità quale amministratore (anche soltanto di fatto) dell'ente, attraverso il quale, come mero soggetto interposto, l'autore del reato opera nella realtà economica.

Omesso versamento Iva: ne risponde tutto il c.d.a.

Cass. Pen. – Sez. III - 3 dicembre 2020, n. 34475, ord.

Del reato di omesso versamento Iva, ex art. 10-ter d.lgs. n. 74/2000, risponde, sussistendo il dolo generico richiesto dalla fattispecie incriminatrice, l'amministratore in carica al momento della scadenza del termine previsto per l'adempimento, anche se persona diversa da chi ebbe a presentare la relativa dichiarazione ed anche se si tratti di mero prestanome di altri soggetti che abbiano agito quali amministratori di fatto. Nel caso in cui gli amministratori siano più d'uno, del reato in esame risponde tutto il c.d.a.

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