Superamento del comporto: il datore deve poter valutare l'utilità attuale della prestazione

11 Gennaio 2021

Il datore è tenuto a comunicare immediatamente la propria volontà di recedere dal contratto ove le assenze del dipendente abbiano superato il comporto? Il licenziamento è intempestivo anche se il tempo trascorso sia stato giustificato dall'esigenza di valutare l'utilità attuale della prestazione lavorativa?

Il datore è tenuto a comunicare immediatamente la propria volontà di recedere dal contratto ove le assenze del dipendente abbiano superato il comporto?

Il licenziamento è intempestivo anche se il tempo trascorso sia stato giustificato dall'esigenza di valutare l'utilità attuale della prestazione lavorativa?

In materia di licenziamento per superamento del periodo di comporto il requisito della tempestività del recesso non può risolversi in un dato cronologico fisso e predeterminato.

È onere del lavoratore, qualora asserisca la sussistenza di una volontà tacita del datore di rinunciare alla facoltà di recedere, dimostrare l'inadeguatezza e l'irragionevolezza dell'intervallo di tempo trascorso tra il superamento del limite massimo di assenze per malattia e la comunicazione del recesso datoriale.

Diversamente dall'ipotesi di licenziamento per g.m.s. per il quale l'immediatezza della contestazione è diretta a garantire la pienezza del diritto di difesa del lavoratore, nel licenziamento per superamento del periodo di comporto l'interesse del dipendente alla certezza della vicenda contrattuale deve essere contemperato con quello datoriale di disporre di un ragionevole spatium deliberandi per valutare la convenienza – in relazione alle esigenze aziendali - di una prosecuzione del rapporto alla luce delle assenze per malattia.

La tempestività del recesso, pertanto, non può essere collegata a parametri temporali prestabiliti, dovendosi tenere conto di ogni circostanza rilevante, contemperando i contrapposti interessi coinvolti tra i quali anche l'esigenza datoriale di verificare in concreto la persistenza di residui margini di utilizzabilità e utilità della prestazione del lavoratore, considerato anche che il licenziamento per superamento del periodo di comporto configura un'ipotesi di risoluzione contrattuale per impossibilità parziale sopravvenuta dell'adempimento.

Cfr.: Cass. n. 18960/2020, n. 25535/2018 e n. 20761/2018.

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