PPT: é possibile notificare via PEC al difensore un atto destinato all'imputato?
21 Gennaio 2021
Nel processo penale è possibile notificare, a mezzo PEC al difensore, un atto destinato all'imputato?
L'impiego nel processo penale della PEC, ai sensi dell'art. 16, c. 4, del d. l. n. 179 del 2012, è esplicitamente previsto solo per la notificazione da parte degli uffici di atti indirizzati a “persona diversa dall'imputato”. La Suprema Corte, tuttavia, ritiene che sia valida la notifica effettuata al difensore a mezzo PEC di atti destinati all'imputato. In particolare, è valida la notifica effettuata a mezzo PEC al difensore ai sensi dell'art. 161, c. 4, c.p.p. – cioè, nei casi in cui non è stata possibile la notifica nel domicilio determinato di cui all'art. 161, c. 2, c.p.p. o in quello eletto o dichiarato dall'imputato ai sensi dell'art. 161, c. 1, c.p.p. - mediante invio al difensore, tramite PEC, dell'atto da notificare all'imputato, perché la disposizione di cui all'art. 16, c. 4, del d. l. n. 179/2012 va riferisca esclusivamente alle notifiche effettuate direttamente alla persona fisica dello stesso e non a quelle eseguite mediante consegna al difensore nell'interesse dell'imputato (cfr. Cass. Sez. 4, n. 16622 del 21 aprile 2016).
Analogamente, è valida la notificazione all'imputato dell'atto successivo al primo eseguita presso il difensore di fiducia ai sensi dell'art. 157, c. 8-bis, c.p.p. a mezzo PEC (Cass. Sez. 6, n. 38605 dell'8 febbraio 2018). Anzi, qualora nella notificazione all'imputato della citazione per il giudizio venga erroneamente indicato che la stessa è eseguita presso il difensore di fiducia ai sensi dell'art. 157, c. 8-bis, c.p.p. e non ex art. 161, c. 4, c.p.p. (stante la inidoneità del domicilio dichiarato), si verifica una mera irregolarità, priva di effetti pregiudizievoli per l'imputato e la difesa, e non una nullità di ordine generale, prevista dall'art. 178, c. 1 lett. c) del codice di rito, in quanto in entrambe le ipotesi il destinatario dell'atto si identifica con il difensore di fiducia (Cass. Sez. 2, n. 52274 del 26 ottobre 2017).
Il difensore domiciliatario può ricevere anche una sola copia dell'atto, perché l'utilizzo del mezzo informatico per la notificazione gli permette di stamparne quante copie vuole. È necessario, però, che dalla notifica o dallo stesso atto allegato sia chiaramente desumibile che l'atto viene consegnato sia al difensore nella sua veste tecnica, sia allo stesso difensore come domiciliatario del suo assistito (Cass. Sez. 3, n. 43626 del 21 giugno 2018). Il difensore di fiducia, come è noto, ai sensi dell'art. 157, c. 8-bis, c.p.p., può anche dichiarare di non accettare la notificazione per il suo assistito. Tale dichiarazione deve intervenire con la nomina oppure dopo la notificazione di un atto, anche se a mezzo PEC, operando, in tal caso, per le notifiche successive. Egli, invece, non può rifiutare la PEC, se non ha già manifestato in precedenza di non voler assumere la veste di domiciliatario del suo assistito (Cass. Sez. 6, n. 38605 dell'8 febbraio 2018; Cass. Sez. 5, n. 15804 del 28 novembre 2019).
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