Revoca amministratore e diritti dell’usufruttuario
25 Gennaio 2021
L'usufruttuario può votare la revoca dell'Amministratore di Condominio?
In argomento, le questioni che si pongono principalmente nell'ipotesi di unità immobiliare gravata da usufrutto sono due: la prima riguarda il soggetto legittimato a partecipare all'assemblea con diritto di voto, mentre la seconda concerne i criteri di ripartizione. In proposito, secondo la giurisprudenza di legittimità, qualora un appartamento condominiale sia oggetto di usufrutto, l'usufruttuario ha l'onere di provvedere a quanto attiene alla conservazione ed al godimento della cosa, mentre sono riservate al nudo proprietario le opere che incidono sulla struttura, la sostanza e la destinazione della stessa (Cass. civ., sez. II, 6 novembre 2015, n. 22703). Quanto al diritto di voto, questo profilo è stato disciplinato dall'art. 67 disp. att., commi 6 e 7, c.c. per un duplice aspetto: l'usufruttuario di un piano o porzione di piano dell'edificio esercita il diritto di voto negli affari che attengono all'ordinaria amministrazione e al semplice godimento delle cose e dei servizi comuni. Nelle altre deliberazioni, il diritto di voto spetta ai proprietari, salvi i casi in cui l'usufruttuario intenda avvalersi del diritto di cui all'articolo 1006 del codice ovvero si tratti di lavori od opere ai sensi degli articoli 985 e 986 del codice. In tutti questi casi l'avviso di convocazione deve essere comunicato sia all'usufruttuario sia al nudo proprietario. Da quanto precede, si evidenzia che ognuno di loro è infatti titolare di un diverso ed autonomo diritto che, seppur esercitabile in funzione della medesima unità immobiliare, li legittima da un lato a partecipare all'assemblea e dall'altro ad esprimere la propria volontà non già in sostituzione dell'uno o dell'altro, bensì in assoluta autonomia e su materie diverse. Pertanto, nell'ipotesi di irregolarità gestionali e violazioni di legge compiute dall'Amministratore di Condominio si pone, il problema di stabilire se il diritto di chiedere la revoca del suo mandato ad amministrare spetti soltanto ai condòmini-nudi proprietari o anche ai loro usufruttuari. Dall'esame dell'art.1129 c.c. sembrerebbe evincersi il riconoscimento di tale diritto di revoca soltanto ai condòmini, in quanto sono gli unici ad essere espressamente menzionati nel dettato normativo, con riferimento alla possibilità di chiedere la convocazione dell'assemblea ed all'eventualità di potersi rivolgere all'autorità giudiziaria, per revocare il mandato dell'Amministratore. Detto ciò, a parere di chi scrive, l'usufruttuario è pienamente titolato a decidere e votare in assemblea sulla nomina, conferma e revoca dell'Amministratore. A conferma di ciò, basti pensare che l'usufruttuario ha l'obbligo di contribuire alle spese comuni ordinarie ed ha il diritto di partecipare e votare alle assemblee condominiali riferite all'ordinaria amministrazione, mentre le spese di straordinaria manutenzione dei beni comuni e le relative delibere restano di competenza del nudo proprietario. Ad ogni modo, in caso di eventuale giudizio di revoca giudiziale, onde evitare che l'azione venga compromessa per incerta carenza di legittimazione attiva, sarebbe opportuno (forse) un ricorso congiunto con il nudo proprietario.
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