L'erronea indicazione della particella catastale non determina la nullità dell'atto di pignoramento immobiliare

Roberto Tartaglia
27 Gennaio 2021

L'errore contenuto nell'atto di pignoramento e relativo agli elementi identificativi del bene, è inidoneo a determinare la nullità dell'atto, tranne nell'ipotesi in cui da tale errore consegua una incertezza assoluta sulla corretta individuazione del compendio sottoposto ad esecuzione forzata.
Massima

L'erronea indicazione dei dati catastali dell'immobile pignorato non dà luogo alla nullità dell'atto, nella misura in cui tale errore non determina incertezza assoluta circa l'identificazione dell'oggetto della vendita forzata.

Il caso

In un giudizio di opposizione all'esecuzione, il debitore ha eccepito la nullità dell'atto di pignoramento, in quanto l'immobile pignorato è stato identificato con una particella catastale errata. L'opposizione è stata accolta in primo grado e la relativa sentenza è stata impugnata in appello dal creditore procedente/opposto. All'esito del giudizio di appello, il giudice di secondo grado ha accolto il gravame, rigettando, per l'effetto, l'opposizione proposta. Avverso tale decisione il debitore ha proposto ricorso per Cassazione, deducendo la violazione dell'art. 555 c.p.c. e dell'art. 2826 c.c., posto che l'errore nell'indicazione della particella catastale avrebbe determinato la nullità dell'atto di pignoramento, in quanto impedirebbe in modo assoluto l'individuazione dell'oggetto dell'espropriazione.

La questione

La questione principale affrontata dalla Corte è quella dedotta dal ricorrente con il primo motivo di ricorso, inerente alla violazione dell'art. 555 c.p.c. e dell'art. 2826 c.c.: «se l'errore nell'indicazione della particella catastale determina la nullità dell'atto di pignoramento, in quanto impedisce in modo assoluto l'individuazione dell'oggetto dell'espropriazione».

Le soluzioni giuridiche

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso, affermando che, in applicazione del principio di conservazione degli atti processali, non si può dichiarare la nullità dell'atto di pignoramento, quando ogni incertezza sull'identificazione del diritto assoggettato ad esecuzione può essere eliminata sulla base degli atti successivi. Nella fattispecie, infatti, a fronte dell'errore formale contenuto nell'atto di pignoramento, alcuna incertezza si è verificata, né in capo all'opponente, né in capo all'esperto stimatore, circa la corretta identificazione dell'immobile pignorato, neppure nel prosieguo dell'espropriazione forzata, in quanto, individuato l'errore, i successivi atti, ad iniziare dall'avviso di vendita, hanno riportato i dati catastali corretti.

La decisione della Cassazione si basa su un orientamento giurisprudenziale esistente ed oramai consolidato, secondo il quale «l'errore contenuto nell'atto di pignoramento e relativo agli elementi identificativi del bene pignorato, è inidoneo a determinare la nullità dell'atto, tranne nell'ipotesi in cui da tale errore consegua una incertezza assoluta sulla corretta individuazione del compendio sottoposto ad esecuzione forzata». (Cass. civ., sez. VI, ord., 31 gennaio 2014, n. 2110; Cass. civ., sez. III, 3 aprile 2015, n. 6833).

I Giudici di legittimità hanno rilevato come non vi sia, nella fattispecie, motivo di superare il predetto orientamento, anche in considerazione del fatto che l'originaria formale inesattezza contenuta nel pignoramento - peraltro limitata alla sola lettera identificativa del subalterno catastale - era stata tempestivamente rilevata dal giudice dell'esecuzione o dai suoi ausiliari e, conseguentemente, corretta già nella perizia di stima e, successivamente, nell'avviso di vendita.

Osservazioni

Le motivazioni addotte della Suprema Corte, che, come sopra esposto, si fondano su un orientamento giurisprudenziale oramai del tutto consolidato, appaiono condivisibili.

La disciplina che regola la «forma del pignoramento» immobiliare, è, anzitutto, contenuta nell'art. 555 c.p.c., secondo il quale «Il pignoramento immobiliare si esegue mediante notificazione al debitore e successiva trascrizione di un atto nel quale gli si indicano esattamente, con gli estremi richiesti dal codice civile per l'individuazione dell'immobile ipotecato, i beni e i diritti immobiliari che si intendono sottoporre a esecuzione».

Gli «estremi richiesti dal codice civile per l'individuazione dell'immobile ipotecato» sono, poi, quelli indicati dall'art. 2826 c.c., intitolato «Indicazioni dell'immobile ipotecato», a mente del quale «Nell'atto di concessione dell'ipoteca l'immobile deve essere specificamente designato con l'indicazione della sua natura, del Comune in cui si trova, nonché dei dati di identificazione catastale; per i fabbricati in corso di costruzione devono essere indicati i dati di identificazione catastale del terreno su cui insistono».

Pertanto, sotto il profilo oggettivo, la compiuta identificazione del bene staggito, secondo i canoni prescritti dall'art. 555 c.p.c. - volti a consentire la successiva circolazione del diritto secondo le regole della pubblicità immobiliare - è requisito imprescindibile dell'atto di pignoramento.

Gli elementi che - nell'atto di pignoramento e nella nota di trascrizione - devono «specificatamente» designare l'immobile (natura, comune di ubicazione, dati di identificazione catastale), devono, quindi, essere tali da consentire di individuare – senza generare alcuna assoluta incertezza - il bene che il creditore intende sottoporre ad esecuzione forzata e del quale intende chiedere la vendita coattiva.

Di conseguenza, l'atto di pignoramento immobiliare è nullo, dal punto di vista oggettivo, solo laddove i suddetti elementi determinino una errata, mancata o incompleta individuazione del bene oggetto di espropriazione che sia tale da generare una assoluta incertezza in ordine alla individuazione del bene stesso.

Tale nullità, peraltro, non è suscettibile di sanatoria, in quanto impedisce alla procedura esecutiva di pervenire alla vendita del bene ed al successivo trasferimento del relativo diritto, cioè all'esito fisiologico del processo esecutivo.

Sul punto, la Cassazione ha evidenziato come la erronea indicazione, nell'atto di pignoramento e/o nella nota di trascrizione, dei dati identificativi dell'immobile staggito - che determini l'assoluta incertezza sull'identificazione del bene - non è nemmeno sanabile mediante un pignoramento c.d. «in rettifica», poiché quest'ultimo deve essere notificato alla parte esecutata e successivamente trascritto, assumendo, pertanto, la valenza di un nuovo pignoramento, del tutto distinto ed autonomo dal precedente e, come tale, opponibile ai terzi solo dalla data della sua trascrizione, con salvezza dei diritti eventualmente acquistati dai terzi con atti trascritti medio tempore (Cass. civ, sez. III, 8 marzo 2017, n. 5780).

Al contrario, laddove l'atto di pignoramento presenti errori, lacune o incompletezze sugli elementi identificativi dell'immobile che, tuttavia, consentano ugualmente di individuare con certezza – o meglio, senza ingenerare alcuna assoluta incertezza – il bene che si vuole sottoporre ad esecuzione forzata, l'atto potrà senz'altro essere considerato pienamente valido ed efficace.

Sul punto, si aggiunga che l'art. 2841 c.c. (pur previsto in tema di iscrizione ipotecaria) stabilisce, come noto, che «L'omissione o l'inesattezza di alcune delle indicazioni nel titolo, in base al quale è presa l'iscrizione, o nella nota non nuoce alla validità dell'iscrizione, salvo che induca incertezza sulla persona del creditore o del debitore o sull'ammontare del credito ovvero sulla persona del proprietario del bene gravato, quando l'indicazione ne è necessaria, o sull'identità dei singoli beni gravati».

Alla luce di tali considerazioni, la sentenza della Cassazione sembra condivisibile specie ove si consideri che, nel caso di specie, l'errore originariamente contenuto nel pignoramento e riguardante la particella catastale, è stato tempestivamente rilevato ed eliminato sin dalla relazione di stima, consentendo così la vendita l'immobile senza alcuna assoluta incertezza sulla sua corretta identificazione.

Riferimenti
  • E. Astuni, Oggetto del pignoramento, in Rivista dell'esecuzione forzata, 2009, p. 605;
  • V. Colandrea, Pignoramento (forma ed effetti del), su www.ilprocessocivile.it, 30 marzo 2016;
  • R. Giordano, Il pignoramento immobiliare «in rettifica» ha efficacia ex tunc, su www.ilprocessocivile.it, 24 aprile 2017;
  • C.S. Hamel, Pignoramento immobiliare, su www.ilprocessocivile.it, 4 settembre 2019;
  • G. Tarzia, L'oggetto del processo di espropriazione, Milano, 1961;
  • A. Travi, Espropriazione immobiliare, NNDI, VI, Torino, 1969;
  • G. Verde, Pignoramento in generale, EdD, XXXIII, Milano, 1983.

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