Operazioni baciate: nullo l'intero contratto di finanziamento concesso dalle banche per acquisto di azioni proprie

La Redazione
08 Gennaio 2020

La violazione del divieto di prestare assistenza finanziaria per acquisto di azioni proprie, di cui all'art. 2358 c.c. (norma dettata per le s.p.a. ma applicabile anche alle cooperative in virtù del rimando dell'art. 2519 c.c.) è sanzionata con la nullità. Tale divieto opera anche per le società cooperative bancarie.

La violazione del divieto di prestare assistenza finanziaria per acquisto di azioni proprie, di cui all'art. 2358 c.c. (norma dettata per le s.p.a. ma applicabile anche alle cooperative in virtù del rimando dell'art. 2519 c.c.) è sanzionata con la nullità. Tale divieto opera anche per le società cooperative bancarie.

L'operazione di collocamento di azioni proprie con finanziamento deve essere deliberata dall'assemblea straordinaria, previa valutazione giuridica ed economica dell'operazione nel suo insieme, la quale deve essere illustrata in una relazione degli amministratori inclusiva non solo delle condizioni concrete, ma anche più in generale della convenienza rispetto alle ragioni, agli obiettivi imprenditoriali, ai rischi che essa comporta per la solvibilità e liquidità della società. Oggetto preminente di tutela è, quindi, il capitale sociale, nell'interesse della società, oltre che dei soci e dei creditori, e tali interessi sono centrali anche nelle società cooperative, per cui certamente una disciplina che vieta, o quantomeno limita in concreto, le operazioni che possono mettere a repentaglio il capitale non è incompatibile con la società cooperativa.

Nè può ritenersi che la disciplina civilistica sia inapplicabile nel caso in cui le società cooperative (bancarie) siano sottoposte a forme di vigilanza (quali Consob e Banca d'Italia).

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