Legge 173/2020: si “porta a compimento” l'opera di sostanziale spoils system per emendare al populismo dei cc.dd. Decreti Salvini

Carlo Morselli
29 Gennaio 2021

Il passaggio parlamentare del decreto “immigrazione” (d. l. 21 ottobre 2020, n. 130) in legge (l. 18 dicembre 2020, n. 173) non è avvenuto sine strepitu (accese polemiche politiche hanno caratterizzato la conversione in legge del decreto: le forze di opposizione hanno occupato l'aula del Senato) e neppure sine glossa: nel transito sono stati introdotti elementi di novità.
Abstract

Il passaggio parlamentare del decreto “immigrazione” (d. l. 21 ottobre 2020, n. 130) in legge (l. 18 dicembre 2020, n. 173) non è avvenuto sine strepitu (accese polemiche politiche hanno caratterizzato la conversione in legge del decreto: le forze di opposizione hanno occupato l'aula del Senato) e neppure sine glossa: nel transito sono stati introdotti elementi di novità. Il decreto legge n. 130/2020, a sua volta, aveva apportato modifiche ai decreti sicurezza 113/2018 e 53/2019. Modifiche speculari, dunque. Si tratta di una “doppia conversione”, legislativa e politica/istituzionale. Siamo all'interno della logica dello spoils system. Confermate le misure penali con novità formali e stilistiche. La legge 173/2020, prevalentemente, conferma e “cristallizza” l'impianto normativo del decreto legge.

Sic transit: i termini di una palinodia. L'extra omnes politico (in corso)

Abbiamo assistito al passaggio del “decreto immigrazione” (d.l. 21 ottobre 2020, n. 130) in legge (l. 18 dicembre 2020, n. 173), ma non sine glossa, dato che nel transito sono stati introdotti elementi di novità (sic transit). Il decreto legge n. 130/2020, a sua volta, aveva apportato modifiche ai decreti sicurezza 113/2018 e 53/2019. Modifiche speculari, a catena, scandite nella tavola della seguente simmetria: la l. n. 173 del 2020 modifica il d.l. n. 130 del 2020 come il secondo addendo modifica i pregressi 113/2018 e 53/2019 cit.

Dopo il nihil obstat di Camera e Senato, il d.l. 21 ottobre 2020, n. 130 è stato convertito, con talune correzioni, dalla l. 18 dicembre 2020, n. 173 (il primo confluisce nella seconda e il finalismo sotteso evoca il climax dei passaggi dell'ologenesi).

Questo il fatto della conversione in legge, che però non è del tutto ex novo, poiché registra e conta un significativo e non secondario antefatto (fatto e antefatto), il quale ora viene rinnegato e purgato parzialmente, cosicché l'“atto di conversione” è duplice: non è solo giuridico ma anche politico-istituzionale perché, mutato il quadro politico nel noto avvicendamento governativo, diventa l'equivalente di un “ atto penitenziale “ quando vuole segnare, anche all'esterno, una linea politica (rispetto ai cc. dd. decreti Sicurezza o decreti Salvini) di discontinuità (ius poenitendi) nello schema di una palinodia. Almeno nella intenzione e nella direzione, siamo dentro la logica dello spoils system, di quella pratica politica di matrice americana contrassegnata dall'automatismo dell'effetto di “ trascinamento “ che innesca il cambio (dell'amministrazione) di Governo, avuto riguardo a ciò che potremmo, stipulativamente, appellare “interna corporis”, simboleggiati dai quadranti di taluni settori normativi (sostituzione - per soppressione, parziale o integrale - di una normativa con una diversa, uguale e contraria: così lavora il meccanismo espulsivo).

La lunga parabola del “rimaneggiamento” - o di rimodulazione, che “in principio” è di sostanziale revisione politica (è l'equivalente dell'extra omnes applicato per il partito della Lega e poi per quello di Italia Viva, quando l'attuale compagine di Governo e le relative forze politiche esclamano irreversibilmente: “ mai più con Salvini, mai più con Renzi “) - desinit: giunge allo sbocco del “parto” il lungo “travaglio” del processo di riconsiderazione e rimodulazione dei pregressi decreti sicurezza del Governo Conte I (il d.l. 4 ottobre 2018, n. 113 e il d.l. 14 giugno 2019, n. 53). Questi sono stati investiti da pesanti e pressanti (le due “P”) critiche (da parte degli studiosi ed) emerse nella fase applicativa e da interrogativi sulla coerenza nel coordinamento con l'architettura regolativa della materia dell'immigrazione e con il rispetto dei principi internazionali e costituzionali, avuto riguardo, nel secondo caso, ai precisi rilievi costituzionali emersi (a partire dalle osservazioni del Presidente della Repubblica in sede di emanazione, prima, del d.l.n. 113/2018 che, successivamente, di promulgazione della l. n. 77/2019, di conversione in legge del d.l.n. 53/2019; altresì, Corte cost. 9 luglio 2020, n. 186 e Corte cost. n. 112/2019 in materia di illeciti amministrativi punitivi e di necessaria osservanza del principio di proporzionalità della sanzione).

L'opera di emendatio, ancorché non integrale, si è conclusa - alludendo ad una pianificazione - nella direzione del c.d. superamento dei “Decreti Salvini” che potrebbero ridenominarsi “Decreti Disumanità” (le due “D”), mutuando da un doppio lavoro scientifico sull'incriminazione del soccorso in mare e sull'umanesimo processuale, della dottrina francese.

Senza discontinuità con i precedenti decreti, i passaggi per l'approvazione hanno visto il Governo porre, doppiamente, la questione di fiducia, segnatamente il 30 novembre 2020 (la Camera, in assenza di apporti emendativi, ha approvato il disegno di legge di conversione come presentato dalla Commissione permanente della Camera, “ sotto dettatura “) e il 18 dicembre 2020 (il medesimo testo è passato al vaglio del Senato, approvato con 153 voti favorevoli, 2 contrari, 4 astenuti, ma in esito ad una seduta parlamentare in fibrillazione). Si tratta della c.d. blindatura del testo licenziato, che si è imposta in ragione della scadenza ravvicinata per la conversione definitiva dell'originario decreto legge.

Già in questa Rivista è stata enumerato e commentata la serie delle novità di cui al decreto legge (v. C. MORSELLI, Immigrazione e protezione internazionale: il d.l. 130/2020 disegna il volto di una “legislazione minima” ma manca un intervento di sistema, e Immigrazione e protezione internazionale: le modifiche introdotte dal d.l. 130/2020), limitandoci oggi ad occupare la disamina nel richiamo delle modifiche inserite in sede di conversione e che completano ed integrano il quadro della nuova normativa in materia di immigrazione.

Interventi e modifiche: quadro di sintesi

Gli interventi integrativi e di modifica hanno riguardato, nei singoli settori, essenzialmente gli artt. 1 (Permesso di soggiorno e controlli di frontiera), 2 (Procedure per il riconoscimento della protezione internazionale), 3 (Trattenimento amministrativo e modifiche al d.lgs. 142/2015), 4 (Accoglienza dei richiedenti asilo e dei titolari di protezione internazionale), 5 (Integrazione) e 13 (Garante dei diritti delle persone private della libertà personale).

Le modifiche al codice penale (artt. 131-bis, 391-bis, 391-ter, 588 c.p.)

Avuto riguardo al codice penale, non si registrano interventi di pregio o di impatto applicativo. Il passaggio della conversione in legge ha fatto segnare una fedele conferma delle modifiche apportate dal decreto all'art. 131-bis comma 2 e all'art. 391-bis (Agevolazione delle comunicazioni dei detenuti sottoposti al regime tipico di 41-bis), l'introduzione del nuovo art. 391-ter (Accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di soggetti detenuti), nonché la rivisitazione edittale al reato di rissa in base all'art. 588 c.p. Le corrispondenti norme sono in vigore dal 22 ottobre 2020 - nell'assetto binario, relativamente alle nuove disposizioni incriminatrici ma anche a quelle aggravatrici di fattispecie già in vigore - e i connessi enunciati non sono stati realmente interessati ad opera della legge di conversione.

Le modifiche ratione materiae (immigrazione), di cui al decreto, sono state ribadite nell'approdo alla piattaforma della conversione, per quanto riguarda i delitti commessi all'interno dei CPR e trovano conferma sia l'estensione della c.d. flagranza differita (si coglie l'onomaturgia di una voce ossimorica) che la previsione nominatim – i delitti dettati all'art. 14 comma 7-bis – del procedimento speciale (così titola il libro VI del c.d. codice Vassalli-Pisapia, di riforma del c.d. Codice Rocco) del giudizio direttissimo (artt. 449 s. c.p.p.) (ma, v. pure art. 14 comma 7-ter). (v. infra: La sorte del divieto di transito e sosta delle navi; G. Amato, Confermate le misure penali con novità formali e stilistiche, 2021.

Le modifiche ratione materiae (immigrazione)

L'impatto modificativo si registra, propriamente, nel settore dell'immigrazione, che occupa la parte centrale dell'impianto normativo, che già ab origine aveva una direzione precisa, se non dichiarata: quelle di “superare”, con una vasta opera emendativa, l'ordo pregresso (2018-2019). Certamente, è questo il nuovo imprinting.

Voluntas dichiarata, appunto, affermando il Ministro dell'Interno Lamorgese (facendosi scudo di due denotazioni apicali) che le novità in tema di immigrazione «accolgono le indicazioni sui precedenti decreti formulate a suo tempo dalla Presidenza della Repubblica e tengono conto delle recenti sentenze della Corte costituzionale. Il provvedimento rimodula i delicati meccanismi dell'accoglienza e dell'integrazione, coniugando le garanzie per i richiedenti asilo e gli immigrati anche con un maggiore rigore contro i reati di devastazione nei centri di permanenza per i rimpatri. Il tutto con un'attenzione doverosa rivolta al rispetto degli obblighi internazionali assunti dal nostro Paese».

La sorte del divieto di transito e sosta delle navi: la ricerca della vox populi

Il decreto-sicurezza bis del 2019 aveva previsto una sorta di sostanziale autodichia nelle mani del ministro dell'Interno, che attraeva a sé e si riservava, concentrandolo, il potere di impartire ed emanare, per motivi di sicurezza pubblica o riguardanti la prevenzione dell'immigrazione irregolare, divieti di ingresso, di transito e sosta di navi nel mare territoriale (art. 11 comma 1-ter, T.U. immigrazione), e la cui inosservanza (del potere di “respingimento” - vietato - mascherato) era accompagnata da rilevanti e incisive sanzioni amministrative – oscillanti: da 150.000 a 1.000.000 euro – aggiungendosi la confisca delle navi (art. 12 commi 6-bis, 6-ter e 6-quater T.U. immigrazione).

Quanto precede attiene alla cornice normativa, che sormontava un sottotesto, quello dell'obiettivo personale del suo autore, intriso di populismo e quindi di ricerca di consenso da attrarre all'appartenenza politica/partitica, prima che istituzionale: “collassare” e mettere fuori gioco, letteralmente all'angolo fino alla “desistenza”, le ONG impegnate - si badi - nelle attività di soccorso nel Mediterraneo, spesso (molto spesso, affinché l'idea si attestasse quale vox populi) accusate, al cospetto dell'opinione pubblica (quindi erga omnes), di favorire o promuovere le partenze irregolari con la loro presenza, ovvero, addirittura, di concorrere con gli scafisti nel reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina

Sappiamo che il d.l. n. 130/2020 è normativa abrogans: ha abrogato sia il comma 1-ter dell'art. 11 T.U.immigrazione (il quale attribuiva al ministro dell'interno il potere, se non il monopolio, di limitare o vietare l'ingresso, il transito o la sosta di navi nel mare territoriale) che i commi 6-bis, 6-ter e 6-quater dell'art. 12 T.U. immigrazione (che comminavano assai incisive sanzioni amministrative - che così mascheravano ed occultavano sanzioni di indole penale - in ipotesi di violazione dei divieti applicati ex art. 11 comma 1-ter). Ad un tempo, bisogna precisare che a seguito dell'intervenuta abrogazione, i divieti di transito e sosta sono stati rimodulati nell'orbita dell'art. 1 comma 2 del d.l.n. 130/2020 che - nel contesto della previsione dell'art. 83 del Codice della navigazione - affida e devolve al Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e previa informazione al Presidente del Consiglio dei ministri, il potere di limitare o vietare, “per motivi di ordine o sicurezza pubblica”, il transito e la sosta di navi nel mare territoriale, tranne che si tratti di naviglio militare o di navi in servizio governativo non commerciale.

La legge di conversione ha modificato l'assetto della nuova regolamentazione del transito e della sosta delle navi nel mare territoriale (testualmente omesso - casus omissus, ciò che si segnala al lettore - è il riferimento all' “ingresso”, avuto riguardo al potere interdittivo, residuando però l''ambiguità del dettato; l'implementazione, invece, attiene al riferimento degli obblighi derivanti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e delle norme nazionali, internazionali ed europee in materia di diritto di asilo; nuovo l' art. 1-bis di modifica dell'art. 12 commi 8 e 8-quinquies T.U. immigrazioni, in ordine alla custodia, da parte di taluni enti, dei beni sottoposti a sequestro in esito alle operazioni di contrasto all'immigrazione clandestina). (Per un primo commento, v. A. Natalini, Divieto di sbarco in acque territoriali: reato trasgredire a ordini del Viminale; Porti chiusi: Divieto di sbarco in acque territoriali: d'ora in poi è reato trasgredire agli ordini del Viminale, ma le operazioni di soccorso in mare in favore dei naufraghi sono sempre scriminate).

Le sanzioni amministrative

La legge di conversione ha confermato l'“espulsione” (che suona come un veto politico, una nota di cesura e una voce di censura, l'equivalente dell'ostracismo) delle severe sanzioni amministrative “a scopo intimidatorio” e a sfondo discriminatorio (tale facere facendo perdere l'equilibrio tipico di un soggetto istituzionale, con incarichi di Governo, che la carica impone) - la cui vistosissima/scandalosa sproporzione, a fini discriminatori, appunto, e “ di allontanamento “ dalle acque del Mediterraneo, aveva allarmato anche il Presidente della Repubblica, attirando le sue attenzioni – e ha pure lasciato inalterata (tranne de minimis) la loro sostituzione con la reclusione sino a due anni (v. art. 1102 del Codice della navigazione) e la (escursione della) multa da euro 10.000 ad euro 50.000.

Si incrimina una condotta. L'inosservanza di atti discrezionali dell'autorità governativa vengono inquadrati penalmente (condotta penalmente rilevante, suol dirsi), e quale figura autonoma rispetto al reato previsto dall'art. 1102 cod. nav., richiamato ratione poenae in ordine alla pena detentiva (di nuovo conio la pena pecuniaria).

La nuova figura di reato è riguardata quale presidio penalistico in funzione dell'ordinato svolgimento del traffico marittimo e che mira a salvaguardare l'interesse (pubblico) dello Stato al controllo delle frontiere marittime e quindi dei flussi migratori in acque territoriali (“sotto controllo”, appunto).

Trattenimento amministrativo

In merito al c.d. trattenimento amministrativo (altra voce ossimorica) dei richiedenti asilo regolato dal d.lgs. n. 142/2015, lo strumento legislativo della conversione riafferma i casi di trattenimento e il nuovo termine ad quem (la massima estensione temporale). Si registra la seguente addizione, l'incremento previsto dall'art. 3 della legge di conversione: all'art. 9 d.lgs. 142/2015 si aggiunge il comma ter, avente ad oggetto le linee-guida del Ministero della salute, destinate ad un vaglio della presenza di peculiari condizioni di vulnerabilità che indirizzano verso il trasferimento prioritario del richiedente, oppure l'allestimento di apposite misure di accoglienza (art. 10 d.lgs 142/2015) all'interno dei centri e delle strutture relativi al “trattenimento amministrativo" dei richiedenti asilo (artt. 9 e 11). Devono garantirsi determinati standard igienico-sanitari (abitativi e di sicurezza), idonee misure dettate da ragioni di prevenzione, controllo e vigilanza sulla partecipazione o propaganda a beneficio di organizzazioni terroristiche internazionali.

Permesso di soggiorno

Resta saldo quanto introdotto con il decreto in materia di permessi di soggiorno, però il passaggio all'atto di conversione segna l'aggiunta, all'art. 5 T.U. immigrazione di un nuovo comma 1-bis. Si prevede, così, nelle ipotesi tracciate all'art. 38-bis - di nuova creazione giuridica in sede di conversione, in materia di soggiorni di breve durata per gli studenti delle filiazioni, nel territorio italiano, di università e istituti superiori di insegnamento a livello universitario stranieri - che gli studenti, i quali abbiamo fatto ingresso in Italia osservando le prescrizioni di cui all'art. 4 e siano in possesso di un visto ad hoc (per motivi di studio rilasciato per l'intera durata del corso di studio e della corrispondente dichiarazione di presenza), siano titolari di un diritto di soggiorno nel territorio dello Stato (dello stesso articolo, v. comma 6).

Nel paradigma dell'art. 6 T.U. immigrazione, e nel quadrante dei permessi di soggiorno convertibili in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, si registra l'aggiunta (alla lett. h bis) del permesso di soggiorno per cure mediche (v. art. 19 co. 2, lett. d bis del T. U.) (un primo commento è di A. A. Moramarco, Flussi migratori: un Dpcm se il decreto non è emanato, 2021).

In ordine al rilascio e al permesso di soggiorno, per la giurisprudenza di merito, recentemente v. T.A.R. Veneto – Venezia, sez. III, sent. 28 agosto 2020, n. 773.

Obblighi internazionali per divieti di espulsione e di respingimento

Per la classe dei soggetti vulnerabili di cui all'art. 19 comma 1 T.U. immigrazione, la legge di conversione immette una lettura “ampliativa”: al pari di un ombrello protettivo, estende, il divieto di espulsione o respingimento, pure nei confronti (a beneficio) dello straniero (e al pari di un atto oblativo) che, nello Stato di destinazione, risulti esposto al rischio di essere perseguitato a causa del proprio orientamento sessuale o della propria identità di genere (art. 1 comma 1 lett. e), n. 01). Altresì e diversamente, al comma 1.1, parallelamente alla citazione degli obblighi costituzionali o internazionali (art. 5 comma 6), si innesta una eccezione aggiuntiva al divieto di allontanamento in violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare del migrante: il soggetto interessato potrà subire l'allontanamento (figura similare all'espulsione, mutato nomine), oltre che nei previsti casi di sicurezza nazionale ed ordine pubblico, se (o qualora) il provvedimento soddisfi esigenze di protezione della salute in conformità alla Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, e resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (art. 1 comma 1 lett. e, n. 1).

All'art. 19 comma 2, l'impianto delle condizioni di salute di particolare gravità deve cedere il posto alle “gravi condizioni psico-fisiche o derivanti da gravi patologie" la cui integrazione è all'origine del (giustifica il) rilascio del permesso di soggiorno per cure mediche, la cui validità risulta (per tabulas, cioè) dalla certificazione sanitaria, rinnovabile fino al permanere delle indicate condizioni di salute e suscettibile di essere convertito in permesso di soggiorno motivato da ragioni di lavoro.

Il dettato dell'art. 2 della legge di conversione riafferma le innovazioni per il riconoscimento della protezione internazionale.

Iscrizione anagrafica e cittadinanza

Per la vicenda, assurda e contorta, dell'iscrizione anagrafica dei richiedenti protezione internazionale (v. art. 5-bis d.lgs. 142/2015) ha messo la parola “fine” la Corte costituzionale con (l'autorità che le è propria e quindi attraverso) la recente sentenza del 9 luglio 2020, n. 186 (v. ad esempio, C. Morselli, La Consulta boccia l'art. 13 d.l. 113/2018 sul veto di iscrizione anagrafica del richiedente asilo).

L'art. 3 comma 2 della legge di conversione, tuttavia, ritorna ad occuparsi dell'art. 5-bis attraverso la previsione, al comma 3, di un caso di cancellazione anagrafica con effetto immediato, nell'ipotesi di comunicazione, da parte del responsabile della convivenza anagrafica, della revoca delle misure di accoglienza o dell'allontanamento non giustificato del richiedente protezione internazionale, ospitato nei centri identificati agli artt. 9 e 11 del d.lgs. n. 142/2015 e nelle strutture di accoglienza e di integrazione. L'omonimo sistema ricomprende i richiedenti protezione internazionale.

I termini per la conclusione dei procedimenti di riconoscimento della cittadinanza per matrimonio e per naturalizzazione subiscono una forte contrazione, come risulta.

Guida all'approfondimento

Per il testo del d.l. 130/2020 coordinato con la l. conv. 173/2020, in G. U., S. G. n. 324 del 19 dicembre 2020, v. Guida dir., 2021, n. 2 e Sist. pen., 15 gennaio 2021 (accese polemiche politiche hanno segnato la conversione in legge del decreto e le forze di opposizione hanno occupato l'aula del Senato: tutt'altro che procedere summarie et de plano, sine strepitu). Per gli interventi sul T. U. Imm., v. Guida dir., 2021, n. 2, 19 s., Tutte le modifiche al Tu immigrazione.

Dl immigrazione-sicurezza, convertito in legge n. 173/2020: la relazione dell'Ufficio del massimario penale, in Norme & Tributi Plus Diritto, 25 gennaio 2021.

Potrebbe essere un problema di sfumature lessicali, forse: mentre noi parliamo di “ rimaneggiamenti (quando, ad esempio, si riafferma in via generale la c.d. politica dei porti chiusi, di interdizione all'accesso ai porti) (v. A. Natalini, Divieto di sbarco in acque territoriali: reato trasgredire a ordini del Viminale. Porti chiusi, in Guida dir., 2021, n.2, 47, 69 s.: “ Divieto di sbarco in acque territoriali: d'ora in poi è reato trasgredire agli ordini del Viminale, ma le operazioni di soccorso in mare in favore dei naufraghi sono sempre scriminate “), in linea con il criterio seguito di “ legislazione minima “ (così l'abbiamo denominata nel nostro articolo in questa Rivista 2020, anche tenendo presente il giudizio, di primo, importante, commento, di E. Codini, Un intervento di portata limitata che non affronta i nodi strutturali, in Guida dir., 2020, n. 44, 54, così titola in quanto risulta « confermata la previsione della possibilità di interdire l'accesso ai porti » e, d'altra parte, per gli interventi, « siamo in presenza di portata non trascurabile »), in altro commento si parla di tout court di « processo di sostanziale revisione dei precedenti decreti sicurezza emanati durante il Governo Conte 1 » [v. G. Mentasti, Il decreto immigrazione sicurezza (D. L. n. 130/2020) diventa legge (L. 18 dicembre 2020, n. 173): le novità introdotte in sede di conversione, in Sist. pen., 15 gennaio 2021].

V., per i rapporto fra decreto legge e legge, A. A. Moramarco, Conversione decreto al foto finish ma impianto normativo invariato, in Guida dir., 2021, n.2, 65: “ Al di là delle polemiche politiche che hanno accompagnato questo percorso di conversione in legge del decreto, con tanto dei occupazione dell'aula del Segnato da parte delle forze di opposizione, la legge 173/2020…conferma l'impianto normativo del decreto legge, apportando soltanto piccole modifiche ad alcune disposizioni del provvedimento, che resta sostanzialmente quello approvato dal Governo “. Quasi una copia anastatica, dunque, quando il testo (della “ matrice “) rimane, in prevalente misura, intonso. V. G. Amato, Confermate le misure penali con novità formali e stilistiche, in Guida dir., 2021, n.2, 74.

Lo Spoil system, in Italia, è regolato dalla legge n. 145/2002, art. 6 (v. Corte cost., le sentenze n. 103/2007, n. 161/2008, n. 20 del 2019, n. 23/2019).

In merito al reiterato proclama ascoltato in questi giorni (“ mai più con Salvini, mai più con Renzi “), l'asserto per formulas - che sembrerebbe ammantarsi dell'impronta della coerenza e del rigore nelle alleanze - non ha una sua tenuta logica e reale in quanto tradisce, in effetti, il cortocircuito di una netta culpa in eligendo, da parte del presidente del Consiglio Giuseppe Conti e dei partiti PD e 5 Stelle nella scelta degli alleati di Governo e di una componente dell'Esecutivo, di cui ora si dolgono (gli alleati avrebbero allevato - le due “a “ - delle serpi in seno) e senza dire della “ mutazione genetica “ (disponibilità ad allearsi e ad accogliere nella compagine governativa i più diversi colori politici, nell'avvicendamento del Conti 1, Conti 2, e dell'annunciato Conte ter: post fata resurgo).

Abbiamo ridenominati i cc.dd. Decreti Salvini “ Decreti Disumanità “, alludendo ai due cennati lavori (forse tre): C. Brenner, Pour un humanisme processual respectueux de l'autonomie procesuelle, in Mélanges Serge Guinchard, Paris, 2010, 175, richiamato da O. Mazza, L'umanesimo processuale nel nuovo millennio, in Cedu e diritto interno, in Aa.Vv., I princìpi europei del processo penale, a cura di A. Gaito, Roma, 2017, 3; nonché, in particolare, L.Masera, L'incriminazione dei soccorsi in mare: dobbiamo rassegnarci al disumano?, in Quest. giust., 2018, n.2, 225 s., che richiama I. Papanicolopulu, Immigrazione irregolare, via mare, tutela della vita umana e organizzazioni non governative, in Dir., imm., citt., 2017, n. 3, 22. s., e F. Ferri, Il Codice di condotta per le Ong e i diritti dei migranti: fra diritto internazionale e politiche europee, in Dir. umani e dir. internaz., 2018, n. 1, 189 ss., nonché Gip Catania, 27 marzo 2018, nella Rivista on line Quest. giust., 31 marzo 2018, con nota di S. Perelli, Il sequestro della nave Open Arms: è reato soccorrere migranti in pericolo di vita? v. anche nota 2; cfr. pure il commento di D. Mancini, Ancora dubbi sui limiti all'intervento umanitario di Ong nel Mediterraneo (sequestro penale e soccorso di necessità), in www.unicost.eu.

Sulla protezione umanitaria riferita ad una condizione di vulnerabilità, v., da ultimo, Cass. civ., sez. III,18 gennaio 2021, n. 720, Pres. R. Vivaldi, in Il Sole 24 Ore – Norme & Tributi, 18 gennaio 2021. Sulla protezione internazionale e sulla valutazione del giudice di merito sulla credibilità del racconto dell'immigrato, v. Cass. civ., sez. III, ord. 12 gennaio 2021, n. 165, in Guida dir., 2021, n.4, 52.

Siglando la Convenzione di Istanbul, l'Italia si è impegnata a garantire che la violenza contro le donne, di natura strutturale in quanto basata sul genere, possa essere riconosciuta come forma di persecuzione o di grave pregiudizio agli effetti della Convenzione di Ginevra, oltre a modulare le misure di accoglienza alla specifica vulnerabilità delle vittime di tratta. Prima di negare la protezione ad una straniera dichiaratasi vittima di tratta, il giudice deve svolgere indagini sulla situazione delle donne nel Paese d'origine (Cass. civ., 4 gennaio 2021, in Immigrazione.it., 2021) [Tratta di donne a scopo di prostituzione e concessione dello status di rifugiato. La Convenzione di Istanbul impegna gli Stati aderenti ad adottare misure necessarie per riconoscere la violenza contro le donne come forma di persecuzione (Cass. ordinanza n. 10/2021), a cura di I. Marconi, in Altalex, 2021).

V. Guida dir., 2021, n.2, 47, Come cambia la norma per chi chiede protezione

V. Guida dir., 2021, n.2, 47, Interventi alle regole Ue sullo stato di rifugiato

Cfr. M. Noci, Modifiche al TU Immigrazione. La conversione del DL 130/2020. La protezione diventa “sociale” e torna l'accoglienza nei Comuni. Diritti e tutele degli stranieri, in Guida dir., 2021, n.2, 47, 66.

Il diritto alla protezione internazionale e l'impegno della giurisdizione, in Quest. giust., fasc. n.3, 2020.

Civile. Immigrati, 140mila richieste di protezione internazionale in attesa, in Il Sole 24-Ore, Norme € Tributi, 25 gennaio 2021.

Esclusione, non respingimento, protezione umanitaria: brevi note a margine di Cassazione n.11668 del 2020, di Patrizia Papa, consigliere della Corte di appello di Bari (in ASGI, 2020).

V. Tegola sul Viminale. Respingimenti illegittimi, in Avvenire, 22 gennaio 2021.

Il diritto alla nazionalità costituisce un elemento essenziale dell'identità di un individuo ma non è, in quanto tale, tutelato dalle disposizioni della CEDU o dei suoi Protocolli e, pertanto, l'annullamento o la revoca della cittadinanza non sono radicalmente incompatibili con la Convenzione. Tuttavia, tali provvedimenti possono costituire un'interferenza nel diritto alla vita privata. La revoca della cittadinanza può costituire un'interferenza nel diritto alla vita privata e familiare in violazione dell'art. 8 CEDU quando è arbitraria (Giurisdizione Europea, 22 dicembre 2020, amplius in Immigrazione.it., 2020).

V. Guida dir., 2021, n.2, 56, Tutte le novità per il codice penale

A.A. Moramarco, Flussi migratori: un Dpcm se il decreto non è emanato, in Guida dir., 2021, n.2, 59, rinviandosi: “L'articolo è dedicato ai permessi di soggiorno e controlli di frontiera, e reca diverse modifiche al Testo unico sull'immigrazione (articolo 5, 6, 11, 12, 19, 20-bis, 27 ter, 32 e 36). Il passaggio parlamentare del decreto ha poi portato a una riformulazione di alcune di queste modifiche, nonché all'arricchimento dell'articolo con ulteriori novelle al Testo unico sull'immigrazione (articolo 3 e nuovo articolo 38-bis) “.

Decreto immigrazione: le novità sui permessi di soggiorno. Il testo coordinato del Decreto sicurezza n. 130/2020, pubblicato in Gazzetta, segna un rilevante mutamento di rotta nella politica immigratoria, di S. Occhipinti, in Altalex 2021; Immigrazione, permessi di soggiorno e accoglienza: le novità Il d.l. 130/2020 introduce modifiche in materia di permesso di soggiorno, procedure per lo status di rifugiato, iscrizione all'anagrafe dei richiedenti asilo, accoglienza e integrazione, di M. Ferrari, ivi.

In ordine al rilascio e al permesso di soggiorno, per la giurisprudenza di merito, da ultimo v. T. A. R. Veneto – Venezia, sez. 3, sent. 28 agosto 2020, n. 773, in Il Merito, 2021, n.1, 69.

Sul permesso di soggiorno per cure mediche, v. ordinanza 16 settembre 2020, RG. 6522 /2019, Tribunale di Brescia, in Dir. imm. citt., 2020, n.3.

La Corte costituzionale e l'iscrizione anagrafica dei richiedenti asilo (Corte cost. n. 186 del 2020)

di Franca Mangano (presidente della sezione famiglia e minori della Corte d'appello di Roma), in Quest. giust., 2020.

Carlo Morselli, La Consulta boccia l'art. 13 d.l. 113/2018 sul veto di iscrizione anagrafica del richiedente asilo, in federalismi.it, 23 settembre 2020.

Cfr.M. Michetti, L'integrazione degli stranieri, in dirittifondamentali.it, 12 novembre 2020.

Sui migranti (sulla politica dei), v. la svolta avviata da Biden, in Corriere della sera, 22 gennaio 2021, 1 s., rinviandosi.

Sentenza n. 15362 del 22 luglio 2015 Corte di Cassazione: due cittadine kosovare madre e figlia, hanno proposto ricorso davanti al giudice di pace di Mantova avverso i decreti di espulsione emessi a loro carico, in quanto sprovviste di titolo di soggiorno. Le due cittadine straniere erano state sorprese su un treno, prive di biglietto, documenti e denaro.

Il giudice di pace aveva respinto il ricorso in quanto la loro posizione sul territorio dello Stato era irregolare, avendo dichiarato la madre, di non aver rinnovato il permesso scaduto nel 1994.

La Cassazione con la sentenza in argomento ha accolto il ricorso delle straniere, specificando che la posizione irregolare sul territorio nazionale, da solo non basta se le stesse dimostrano di non aver mai subito condanne penali e di non essere socialmente pericolose.

La più giovane è nata e cresciuta in Italia è del tutto priva di legame con il paese di origine, nel quale non si è mai recata, pertanto, la Cassazione ha ritenuto che non è ammesso alcun automatismo espulsivo ma è necessario valutare caso per caso.

Per le regole Daspo, si rinvia a Guida dir., 2021, n. 2, 14, La conversione del d.l. 130/2020, Il DL Sicurezza è legge, riscritte le regole su migranti e Daspo ai violenti della movida.

Cfr. A. Cisterna, Risse, l'upgrading sanzionatorio poteva prevedere pene accessorie. Daspo e sanznioni, ivi, 82 s.

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