Osservatorio sulla Cassazione – Gennaio 2021

La Redazione
09 Febbraio 2021

Torna l'appuntamento mensile con l'Osservatorio, una selezione delle più interessanti sentenze di legittimità depositate nel mese di Gennaio.

L'incarico di amministratore si presume oneroso, ma il relativo credito ha natura chirografaria

Cass. Civ. – Sez. Lav. – 26 gennaio 2021, n. 1673, sent.

L'incarico di amministratore di una società di capitali ha natura presuntivamente onerosa, sicché egli, con l'accettazione della carica, acquisisce il diritto di essere compensato per l'attività svolta in esecuzione dell'incarico affidatogli, ma diritto è disponibile e può essere derogato da una clausola dello statuto della società. In caso di fallimento della società, il credito dell'amministratore relativo al compenso ha natura chirografaria, non assistito dal privilegio generale stabilito dall'art. 2751-bis, n. 2 c.c., non afferendo ad una prestazione d'opera intellettuale, e non essendo il contratto tipico tra amministratore e società assimilabile ad un contratto d'opera, ai sensi degli artt. 2222 e ss. c.c.: il vincolo che si istituisce tra l'amministratore e la società ha natura di rapporto di immedesimazione organica tra la persona fisica e l'ente.

Intermediazione finanziaria: la responsabilità dei sindaci per concorso omissivo

Cass. Civ. – Sez. II – 26 gennaio 2021, n. 1602, sent.

In tema di operazioni con parti correlate, le sanzioni amministrative per violazione delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria si fondano sull'omesso o inadeguato esercizio dell'attività di controllo da parte dei sindaci delle società quotate e prescindono dall'esistenza del danno, che non costituisce un elemento costitutivo dell'illecito contestato, previsto dall'art. 149 TUF, in relazione all'art. 193. A differenza, dunque, della responsabilità civile, sancita dall'art. 2407 c.c., la violazione contestata dalla Consob ai fini dell'illecito amministrativo risulta pienamente integrata allorquando il sindaco viene meno al proprio dovere di vigilanza; e ciò indipendentemente dal fatto che da detta condotta derivino o meno conseguenze dannose. Peraltro, la responsabilità dei sindaci sussiste anche con riguardo ad operazioni con parti correlate o in situazioni di potenziale conflitto di interessi degli amministratori", realizzate al di fuori dell'oggetto sociale, essendo insufficiente, in tal senso il controllo del comitato interno, volto, viceversa, alla verifica del contenuto economico dell'operazione; la complessa articolazione della struttura organizzativa di una banca o di una società di investimenti, non può comportare l'esclusione o anche il semplice affievolimento del potere-dovere di controllo riconducibile a ciascuno dei componenti del collegio sindacale, i quali, in caso di accertate carenze delle procedure aziendali predisposte per la corretta gestione societaria, sono sanzionabili a titolo di concorso omissivo quoad functione, gravando sui sindaci, da un lato, l'obbligo di vigilanza e, dall'altro lato, l'obbligo legale di denuncia immediata alla Banca d'Italia e alla Consob.

La s.r.l. diventa associazione non riconosciuta: la trasformazione non preclude il fallimento

Cass. Civ. – Sez. I – 25 gennaio 2021, n. 1519, sent.

La trasformazione di una società di capitali in un'associazione non riconosciuta non si traduce nell'estinzione di un soggetto e nella correlativa creazione di uno nuovo in luogo di quello precedente, ma configura una vicenda meramente evolutiva e modificativa del medesimo soggetto, con la conseguenza che l'ente rimane assoggettabile alla dichiarazione di fallimento, nel termine annuale di cui all'art. 10 l.fall.

Il ripianamento del debito da parte della banca non è mutuo

Cass. Civ. – Sez. I – 25 gennaio 2021, n. 1517, sent.

L'operazione di "ripianamento" di debito a mezzo di nuovo "credito", che la banca già creditrice realizzi mediante accredito della somma su un conto corrente gravato di debito a carico del cliente, non integra gli estremi del contratto di mutuo, bensì quelli di una semplice modifica accessoria dell'obbligazione, come conseguente alla conclusione di un pactum de non petendo ad tempus.

L'erede del socio di s.n.c. non subentra in società e non può dedurre le perdite afferenti alla partecipazione del de cuius

Cass. Civ. – Sez. V – 21 gennaio 2021, n. 1216, ord.

La morte del socio di un socio di società di persone comporta l'estinzione del rapporto partecipativo: gli eredi non subentrano nella quota di partecipazione e non possono portare in detrazione le perdite di competenza del de cuius derivanti dalla sua partecipazione in società.

Nelle società di persone il contratto sociale stipulato con i soci è caratterizzato dall'intuitus personae, e in caso di morte di un socio gli eredi assumono esclusivamente la posizione di creditori, ex art. 2284 c.c. Alla morte del socio, la quota quale insieme di diritti sociali si trasforma, ope legis, nel corrispondente importo pecuniario, di cui diviene creditore l'erede e debitrice la società. Apertasi la successione del socio e definito il suo oggetto per quanto riguarda il rapporto societario, è solo il valore economico della sua partecipazione che viene trasmesso agli eredi mediante l'accettazione dell'eredità.

Prelievi indebiti dei soci dalle casse sociali e rilevanza ai fini del deficit patrimoniale

Cass. Civ. – Sez. I – 20 gennaio 2021, n. 979, sent.

Posto che le obbligazioni sociali costituiscono debiti che stanno in capo alla società pur nel caso delle società di persone, non concorre a formare l"'attivo patrimoniale", che viene preso in considerazione dalla norma dell'art. l comma 2 lett. a) l. fall., il fatto che i soci illimitatamente responsabili siano tenuti, quali garanti ex lege, a rispondere degli stessi. Concorrono invece a formare l'attivo patrimoniale i prelievi di somme dalle casse sociale da parte dei soci, che non trovino la loro esatta giustificazione in utili effettivamente conseguiti, dato che le somme così percepite sono soggette ad azione di ripetizione di indebito da parte della società.

Restituzione di versamenti operati dai soci a titolo di mutuo: è bancarotta preferenziale, non fraudolenta

Cass. Pen. – Sez. V – 12 gennaio 2021, n. 852, sent.

In ambito penal-fallimentare, il prelievo di somme a titolo di restituzione di versamenti operati dai soci in conto capitale (o indicati con analoga dizione), integra la fattispecie della bancarotta fraudolenta per distrazione, non dando luogo tali versamenti ad un credito esigibile nel corso della vita della società; al contrario il prelievo di somme quale restituzione di versamenti operati dai soci a titolo di mutuo integra la fattispecie di bancarotta preferenziale.

Bancarotta, responsabili anche i sindaci

Cass. Pen. – Sez- V – 5 gennaio 2021, n. 156, sent.

Per la configurabilità della responsabilità dei sindaci ex art. 2407 c.c., comma 2, "per i fatti o le omissioni degli amministratori, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica", non è richiesta l'individuazione di specifici comportamenti che si pongano espressamente in contrasto con tali doveri, ma è sufficiente che essi non abbiano rilevato una macroscopica violazione o, comunque, non abbiano in alcun modo reagito di fronte ad atti di dubbia legittimità e regolarità, così da non assolvere l'incarico con diligenza, correttezza e buona fede, eventualmente anche segnalando all'assemblea le irregolarità di gestione riscontrate o denunciando i fatti al Tribunale per consentirgli di provvedere ai sensi dell'art. 2409 c.c., in quanto può ragionevolmente presumersi che il ricorso a siffatti rimedi, o anche solo la minaccia di farlo per l'ipotesi di mancato ravvedimento operoso degli amministratori, avrebbe potuto essere idoneo ad evitare (o, quanto meno, a ridurre) le conseguenze dannose della condotta gestoria.

Bancarotta del promoter finanziario: anche con la distrazione di titoli dei fiducianti

Cass. Pen. – Sez. V – 5 gennaio 2021, n. 155, sent.

In caso di fallimento di un'impresa fiduciaria, una volta conseguita, per causa atipica di negozio o in conseguenza di reato, dall'imprenditore poi fallito, la disponibilità dei titoli e dei valori conferiti dai fiducianti, essi al pari di ogni altro bene patrimoniale si considerano oggetto di bancarotta fraudolenta, in quanto a seguito di fallimento si attribuiscono al patrimonio d'impresa tutti i beni che hanno fatto capo all'imprenditore nella gestione della sua attività, e pertanto quelli di cui ha avuto il possesso. E' configurabile il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale anche nel caso in cui la distrazione abbia ad oggetto beni non di proprietà del fallito: ne costituiscono, infatti, l'oggetto materiale tutti quei beni che fanno parte della sfera di disponibilità del patrimonio del fallito, indipendentemente dalla proprietà e dal modo del loro acquisto, compresi i beni ottenuti con sistemi illeciti quali la truffa.

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