Investimenti nel capitale sociale di start up innovative: in G.U. il decreto del MISEFonte: DM 28 dicembre 2020
16 Febbraio 2021
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio il decreto 28 dicembre 2020 con cui il MISE ha definito le modalità di attuazione degli incentivi fiscali in regime de minimis all'investimento in start-up innovative e in PMI innovative. Il decreto fornisce le disposizioni attuative delle agevolazioni fiscali previste dall'art. 38, commi 7 e 8, del Decreto Rilancio (d.l. n. 34/2020, conv. con mod. in l. n. 77/2020): i due commi citati apportano modifiche alla disciplina di start up e PMI innovative, intervenendo rispettivamente sul d.l. n. 179/2012 e sul d.l. n. 3/2015. In entrambi i casi, si prevede una detrazione dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche per i soggetti che investono direttamente o indirettamente nel capitale sociale di una o più start-up o PMI innovative. L'investimento agevolato, secondo l'art. 3 del decreto, non può eccedere l'importo di 100mila euro per le start up e 300mila euro per le PMI innovative, in ciascun periodo d'imposta, e deve essere mantenuto per almeno tre anni. L'agevolazione fiscale si applica ai conferimenti in denaro iscritti alla voce del capitale sociale e della riserva da sovrapprezzo delle azioni o quote delle start-up innovative e delle PMI innovative, nonché' agli investimenti in quote degli organismi di investimento collettivo del risparmio. I successivi articoli 4, 5 e 6 definiscono le modalità dell'agevolazione, la procedura di presentazione dell'istanza, registrazione e verifica dell'aiuto «de minimis» e le condizioni per fruire dell'agevolazione. |