I doveri del giudice in tema di protezione internazionale

Redazione scientifica
22 Febbraio 2021

La Corte di cassazione si esprime sulla richiesta di protezione internazionale da parte di un cittadino straniero, affermando che il giudice deve accertare d'ufficio, acquisendo informazioni specifiche ed aggiornate, se si verifichino fenomeni tali da giustificare l'applicazione della misura richiesta...

Sul tema la Corte di cassazione, con l'ordinanza n. 4078/21, depositata il 16 febbraio.

Un cittadino senegalese ricorre in Cassazione vedendosi negata la richiesta di protezione internazionale da parte della Corte d'appello di Catanzaro.

Egli è fuggito dal suo paese, dopo aver ferito un ragazzo che aveva violentato la sorella minore, con il timore di subire un ingiusto processo ed essere sottoposto a trattamenti disumani e degradanti.

Di conseguenza egli ricorre deducendo la nullità della sentenza sia per l'omessa pronuncia sulla domanda di protezione sussidiaria, sia per non aver preso in considerazione il suo timore di subire una condanna ingiusta eseguita con modalità disumane, caratteristiche facenti capo al sistema giudiziario penale e carcerario del Senegal. Egli lamenta inoltre l'assoluta carenza di motivazione nonché l'omesso esame di fatti decisivi da lui prospettati.

Solo uno dei motivi è fondato, in quanto la Corte territoriale ha declinato la domanda di protezione umanitaria, escludendo sia qualsiasi forma di vulnerabilità del ricorrente sia l'idoneità della documentazione prodotta a far ritenere che egli si fosse validamente integrato in Italia, non considerando le condizioni sociopolitiche del paese d'origine, avendole esaminate in modo generico rispetto alla protezione sussidiaria.

La sentenza deve essere cassata con rinvio alla Corte d'appello di Catanzaro, che in diversa composizione dovrà riesaminare la controversia sulla base dei seguenti principi di diritto enunciati da codesta Corte: «in tema di protezione umanitaria, il dovere di cooperazione istruttoria comporta che il giudice debba accertare d'ufficio se, ed in quali limiti, nel Paese di origine del richiedente, si verifichino fenomeni tali da giustificare l'applicazione della misura, mediante l'assunzione di informazioni specifiche, attendibili e aggiornate, non risalenti rispetto al tempo della decisione, che il giudice deve riportare nel contesto della motivazione e che focalizzino il livello di tutela dei diritti fondamentali sia in relazione alle condizioni esistenziali sia in relazione alle garanzie apprestate dallo Stato per il rispetto del principio di dignità umana».

Essa afferma inoltre che: «il giudizio di comparazione dovrà raffrontare a tale condizione l'integrazione raggiunta nel paese ospitante, tenendo conto principalmente della vulnerabilità emergente che deve essere verificata caso per caso, all'esito di una valutazione individuale della vita privata del ricorrente in Italia, comparata con la situazione personale vissuta prima della partenza ed alla quale si troverebbe esposto in caso di rimpatrio, non potendosi tipizzare le categorie soggettive meritevoli di tale tutela che è invece atipica e residuale, nel senso che copre tutte quelle situazioni in cui, pur non sussistendo i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria, tuttavia non possa disporsi l'espulsione».

*fonte: www.dirittoegiustizia.it