E' costituzionalmente legittima la sospensione delle procedure esecutive riguardanti l’abitazione principale del debitore durante l'emergenza Covid-19?

01 Marzo 2021

Le ordinanze in commento rimettono alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale dell'art. 54-ter d.l. 18/2020, come successivamente modificato, sulla sospensione delle procedure esecutive aventi ad oggetto l'abitazione principale del debitore durante l'emergenza pandemica.
Massima

Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, 13 gennaio 2021

È rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 54-ter, d.l. 18/2020, introdotto dall'art. 1, comma 1, l. 27/2020 e modificato dagli artt. 4, comma 1, d.l. 137/2020 e 13, comma 14, d.l. 183/2020 per contrasto con gli artt. 24, 3, comma 2, e 47, comma 2, 111, comma 2, 117, comma 1, Cost. (e per tale via con l'art. 6 CEDU).

Trib. Rovigo, 15 gennaio 2021

È rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 54-ter, d.l. 18/2020, come modificato dagli artt. 4, comma 1, d.l. 137/2020 e 13, comma 14, d.l. 183/2020, nonché dell'art. 4, comma 1, seconda parte, d.l. 137/2020 per contrasto con gli artt. 41, 42, comma 3, 47, nonché con gli artt. 24, 111 e 117 Cost. (e per tale via con l'art. 6 CEDU nonché con l'art. 1, del protocollo addizionale n. 1 CEDU).

Il caso

Le ordinanze in rassegna mettono in discussione la legittimità costituzionale dell'art. 54-ter, d.l. 18/2020, come successivamente modificato (con progressiva estensione della relativa efficacia temporale).

È utile premettere che secondo tale disposizione «al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, in tutto il territorio nazionale, è sospesa, per la durata di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, di cui all'art. 555 c.p.c., che abbia ad oggetto l'abitazione principale del debitore».

L'efficacia della disposizione della cui legittimità costituzionale si dubita è stata via via estesa, sotto il profilo temporale: dapprima con l'art. 4, primo alinea, d.l. 137/2020 (conv. in l. 176/2020) fino al 31 dicembre 2020; poi, con l'art. 13, comma 14, d.l. 183/2020 (c.d. decreto mille-proroghe), fino al 30 giugno 2021.

Nei casi pendenti innanzi ai Giudici remittenti venivano in rilievo, rispettivamente, la necessità di «rinnovare» la delega delle operazioni di vendita (Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, 13 gennaio 2021) e tout court quella di autorizzare, ex art. 569 c.p.c., la vendita stessa (Trib. Rovigo, 15 gennaio 2021).

In specie, quanto all'ordinanza del Giudice siciliano, si rileva che, il professionista delegato aveva «rimesso» gli atti al G.E. affinché fosse, come si diceva, «rinnovata» la delega con contestuale indicazione dei termini per la pubblicazione degli avvisi di vendita e per la presentazione delle offerte; di qui la ritenuta rilevanza della q.l.c., atteso che l'immobile pignorato costituiva l'abitazione principale dell'esecutato di cui lo stesso «ha mantenuto il godimento per tutto il corso della procedura».

Relativamente all'ordinanza del Tribunale di Rovigo, dalle premesse dell'ordinanza si evince che, in sede di udienza ex art. 569 c.p.c., il custode aveva fatto constare la ricorrenza del presupposto applicativo della disposizione, l'immobile essendo occupato, quale abitazione principale, dall'esecutato.

Invero non è dato evincere se tale situazione preesistesse alla procedura, come nel caso esaminato dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, o meno; la questione, come si dirà, intercetta una della problematiche interpretative suscitate dall'art. 54-ter cit., atteso che, secondo una prima linea di pensiero è sufficiente che il presupposto sia verificato all'attualità, mentre, per altra tesi, che si ritiene preferibile, lo stesso deve essersi cristallizzato in data antecedente all'inizio dell'esecuzione.

La questione

Come anticipato e come meglio si dirà, il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la q.l.c. dell'art. 54-ter cit. in relazione agli artt. 24, 3, comma 2, e 47, comma 2, 111, comma 2, 117, comma 1, Cost. (e per tale via in relazione all'art. 6 CEDU), laddove, per il Tribunale di Rovigo, la disposizione si pone in insanabile contrasto con gli artt. 41, 42, comma 3, 47, nonché con gli artt. 24, 111 e 117 Cost. (e per tale via con l'art. 6 CEDU nonché con l'art. 1, del protocollo addizionale n. 1 CEDU).

Le soluzioni giuridiche

Per comprendere appieno la portata delle censure sollevate dai Giudice remittenti appare necessario svolgere alcune premesse in ordine alla individuazione della relativa ratio: come si dirà, difatti, ambedue le ordinanze muovono dalla relativa ricognizione, pervenendo ad esiti non omogenei, per poi sviluppare - secondo traiettorie solo in parte coincidenti - i rilievi riguardanti il contrasto dell'art. 54-ter cit. con la Costituzione.

Ora, la disposizione in esame si apre con un riferimento «al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica».

Non è immediatamente chiara la connessione tra l'esigenza di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica e la prosecuzione del processo esecutivo.

Si è altrove ipotizzato che il legislatore abbia inteso dare rilievo e protezione alle esigenze abitative del debitore, nella limitata prospettiva di evitare che il progredire del processo esecutivo possa comportare l'espletamento di attività, quali la ricerca di una nuova sistemazione, che potrebbero concorrere alla diffusione del contagio (sia consentito, anche per ulteriori riferimenti, il rinvio al mio L'incidenza della normativa emergenziale sul processo esecutivo, in Santise-Chiesi, a cura di, Diritto e Covid-19, Torino, 2020, 210 e ss.).

Tuttavia, si può obiettare che, se questa è l'esigenza perseguita dal legislatore, ben si sarebbe potuto incidere sui procedimenti esecutivi per consegna o rilascio ovvero sull'attuazione degli ordini di liberazione autoesecutivi (sulla rilevanza in subiecta materia dell'art. 103, comma 6, d.l. 18/2020 cit. sia consentito ancora rinviare al mio L'incidenza, cit.).

Anche in considerazione di tale rilievo, per altri Autori, la ratio della disposizione va ricercata in una esigenza di natura economico-sociale, consistente nella necessità di «attutire le ripercussioni della crisi del sistema produttivo sulle fasce più esposte, mettendole al riparo dall'azione esecutiva. In virtù della disposizione de qua, i debitori più «deboli» potranno fruire di un lasso temporale (una «boccata di ossigeno») per rinegoziare loro posizioni e salvaguardare il proprio bene più prezioso: la casa in cui vivono». Ne consegue, che «anche con la proroga disposta dall'art. 4 cit., dunque, non si mira ad assicurare ai soggetti fragili un «tetto» per il tempo della sospensione - finalità già presidiata in via ordinaria dall'art. 560 c.p.c. -, ma piuttosto si preserva l'integrità del loro patrimonio, evitando che la pandemia finisca inesorabilmente per impoverirli» (Fanticini, Leuzzi, Rossi, Saija, Alla ricerca di un significato per la sospensione delle procedure esecutive nella prima casa, in www.inexecutivis.it; vedi dei medesimi A. anche L'art. 54-ter d.l. n. 18 del 2020 nel sistema dell'esecuzione forzata, in Riv. esec. forz., 2020, 3, 794).

Il sovrastante rilievo, però, non appare decisivo.

Intanto non è detto che il legislatore non possa occuparsi, in una disposizione riguardante specificamente le procedure esecutive immobiliari, di tutelare un'esigenza abitativa del debitore sol perché, in altra disposizione di carattere più generale, abbia tenuto in considerazione la medesima esigenza.

In più, appare innegabile che la predetta finalità economico-sociale potrebbe porsi anche con riferimento a procedure espropriative aventi ad oggetto beni di natura diversa e, in ipotesi, non meno essenziali per il debitore (si pensi al pignoramento dei locali ove è svolta un'attività commerciale).

Tenuto conto di ciò, non può essere ignorata, nell'individuazione della ratio della norma, la circostanza che l'oggetto della relativa tutela consista, appunto, nell'abitazione principale, la cui funzione immediata e più percepibile è proprio quella di assicurare un tetto al debitore esecutato.

Sembra quindi preferibile un approccio interpretativo tendente a valorizzare tutti i possibili «effetti negativi dell'emergenza epidemiologica» (richiamati nell'incipit della disposizione), come emergono con riferimento alla c.d. prima casa (unico bene rispetto all'espropriazione del quale la norma trova applicazione): dalla (più immediata) esigenza abitativa a (non meno rilevanti, ma pur tuttavia non assorbenti) esigenze di natura economico-sociale.

Allo stesso tempo, la proposizione iniziale della disposizione è abbastanza ampia da potervi ricomprendere le conseguenze perniciose del blocco di un'azione esecutiva con riferimento ad altre posizioni rilevanti nel processo esecutivo.

Si è altrove notato, con un'autorevole dottrina (Mengoni, 181), che «nei processi di integrazione del diritto la considerazione delle conseguenze pratiche immediate può condurre alla scoperta di una lacuna (nascosta) relativa a un caso differenziato da una connotazione specifica tale che l'applicazione della medesima regola appare socialmente inaccettabile. La lacuna consiste nella mancata previsione di una necessaria eccezione, che deve essere introdotta dall'interprete mediante una corrispondente riduzione o restrizione teleologica della disposizione».

Occorre pertanto discernere (benché la disposizione non lo faccia) tra esecuzioni ove non sia ancora emersa una posizione di controinteresse alla sospensione e quella ove tale situazione sia emersa.

Ne consegue che l'applicazione indistinta della medesima regola a tali situazioni (oggettivamente diverse) sarebbe «socialmente inaccettabile».

Pertanto, la «riduzione o restrizione teleologica» suggerita è consistita nell'escludere dall'ambito applicativo della norma i casi in cui, con la vendita del bene, sia venuta in rilievo la posizione dell'aggiudicatario.

In ragione di tanto si è ritenuto, anche nella giurisprudenza di merito, che laddove sia già intervenuta l'aggiudicazione, essendosi già verificata la trasformazione del bene in denaro, si verserebbe al di fuori del perimetro applicativo della disposizione, dovendosi dare rilievo - per altro verso - all'affidamento dell'aggiudicatario (anche provvisorio), avuto riguardo a quanto previsto dall'art. 187-bis d.a. c.p.c., norma ritenuta espressiva di un principio generale del processo esecutivo (in questo senso v. Trib. Napoli Nord, 5 giugno 2020 e Trib. Santa Maria C.V., 15 giugno 2020).

L'art. 54-ter, infine, si interseca con altra disposizione contenuta nell'art. 4, secondo alinea, d.l. 137/2020 che prevede l'«inefficacia» di «ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, di cui all'art. 555 c.p.c., che abbia ad oggetto l'abitazione principale del debitore, effettuata dal 25 ottobre 2020 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» (invero tale disposizione è riguardata anche da una delle ordinanze di rimessione, ma come si dirà non appare immediatamente percepibile la rilevanza nel caso di specie).

Va segnalato che l'art. 4, d.l. 137/2020, è stato convertito tal quale e, quindi, la sua efficacia temporale si è esaurita il 25 dicembre 2020 (data di entrata in vigore della legge di conversione del d.l. 137/2020 cit.).

Si è altrove sottolineato che il rapporto tra le due disposizioni (in disparte i profili interpretativi strettamente pertinenti a quella contenuta nel citato art. 4, secondo alinea,) pone problemi dacché, con scelta apparentemente priva di senso, una medesima situazione fattuale determina diversi effetti a seconda di un (non rilevante, a nostro avviso) accidente temporale: le procedure già pendenti alla data di entrata in vigore dell'art. 4 cit. restano attratte nell'ambito di applicazione dell'art. 54-ter cit. e quindi sospese; quelle iniziate tra il 25 ottobre 2020 ed il 25 dicembre 2020 sono (se ben s'intende la disposizione) del tutto improcedibili (sul punto sia consentito il richiamo al mio Proroga della sospensione ex art. 54-ter e inefficacia dei pignoramenti sulla prima casa: qualche riflessione a prima lettura, in questa Rivista).

L'irrazionalità di tale assetto è resa ancora più evidente: a) dalla circostanza che, in mancanza della posizione dell'art. 4, cit., le procedure ricadenti nel relativo ambito di applicazione sarebbero, comunque, rimaste sospese ex art. 54-ter (data la medesimezza del presupposto fattuale delle due disposizioni); b) dalla mera temporaneità della disposizione di cui all'art. 4, cit., che pertanto determina - se così può dirsi - la riespansione dell'art. 54-ter relativamente ai procedimenti espropriativi avviati a partire dal 26 dicembre 2020.

Tuttavia, come si diceva, posto che le ordinanze di rimessione riguardano specificamente (o comunque principalmente) la disposizione da ultimo citata, è bene concentrarsi sugli aspetti problematici suscitati dalla stessa al fine di meglio comprendere il percorso argomentativo seguito dai Giudice remittenti.

Le considerazioni che precedono appaiono utili nell'analisi dei provvedimenti di rimessione.

Iniziamo dal provvedimento del Giudice peloritano.

Una delle premesse fondanti l'ordinanza di rimessione in esame consiste nel rilevare che «la volontà normativa, a prescindere dall'incipit della norma, è (…) quella di tutelare - in ogni caso e a prescindere dai motivi dell'indebitamento - il patrimonio del debitore dal rischio di vedersi sottratta l'abitazione principale (e dunque anche quando ne abbia altre) in un periodo di emergenza economico e sociale, prima ancora che sanitaria. In ciò si annida l'effettiva ratio legis, proteggere il patrimonio del debitore dal rischio dell'espropriazione di un determinato cespite. Ancorché (…) la causa del debito e l'espropriazione siano in concreto anteriori alla dichiarazione dello stato di emergenza, e dunque completamente indipendenti dall'epidemia».

Tanto determinerebbe - alla luce della detta premessa - «la sostanziale intangibilità o inespropriabilità di un determinato bene incluso nel patrimonio del debitore, a prescindere dalla concreta valutazione delle cause dell'indebitamento e delle condizioni economiche dei soggetti coinvolti, e dunque anche nel caso in cui quella del creditore sia deteriore rispetto quella dell'esecutato» (il che, a ben vedere, è quanto si assume essere avvenuto nel giudizio a quo).

Altrimenti detto, l'individuazione della ratio della norma nel senso di cui si è detto porta il Giudice remittente a sostenere che «il legislatore non sembra aver compiutamente considerato le ripercussioni pratiche che possono astrattamente concepirsi in relazione all'applicazione della norma, che per un verso ha immediate e intuibili ricadute negative sugli interessi delle parti processuali, in primo luogo per i creditori, ponendosi in contrasto con il principio di effettività della tutela giurisdizionale e con l'interesse di esso (…) alla conclusione del processo in tempi ragionevoli; per altro verso rischia di produrre effetti deleteri sul mercato del credito, allorché ad esso ci si rivolga per il reperimento di somme da destinare all'acquisto della casa principale».

Tale assunto (cui - si ripete - è essenziale una specifica perimetrazione della ratio della norma in senso, per così dire, economico-sociale) determina il contrasto della disposizione in esame:

a) con l'art. 24 Cost., in quanto «per effetto delle proroghe dell'efficacia temporale della sospensione, il diritto dei creditori di agire in executivis è stato congelato per un tempo solo in apparenza definito e senza il riconoscimento di alcuna utilità compensativa a favore di coloro che pur avrebbero ragione ad essere tutelati in tempi ragionevoli a fronte dell'inerzia del debitore che ha causato l'espropriazione».

La limitazione al diritto costituzionale di agire (anche in via esecutiva) a tutela dei propri diritti - nella quale si compendia la sospensione - appare al remittente irragionevole, avuto riguardo a quanto ritenuto dalla stessa Corte costituzionale rispetto alla necessità di una integrazione reciproca tra tutti i diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione (Corte Cost., n. 85/2013) e rispetto all'esigenza di assicurare una tutela «sistemica e non frazionata in una serie di norme ed in potenziale conflitto tra loro» (Corte cost., n. 264/2021).

Difatti, «l'illimitata ovvero incondizionata espansione di uno di essi aprirebbe la strada alla c.d. tirannia di un diritto nei confronti degli altri beni giuridici di rango costituzionale», con la conseguenza che «non appare manifestamente infondato che l'art. 54-ter (…) svilisca - alla prova dei fatti - l'effettività della tutela giurisdizionale senza un apprezzabile vantaggio per altri beni di rango costituzionale»;

b) con gli artt. 3, comma 2, e 47, comma 2, Cost., dato che il meccanismo ivi previsto non appresta alcun beneficio alla collettività ma solo al debitore e, in più, potrebbe generare effetti distorsivi di natura macroeconomica esponendo «la collettività al pericolo di un aumento (anche sensibile) dei tassi di interesse sui mutui per l'acquisto dell'abitazione (…)» ed in specie «per coloro che già non dispongono di altri beni da dare in garanzia, aumentando perciò ancora di più le diseguaglianze sociali»;

c) con l'art. 111, comma 2, Cost., poiché determina un oggettivo prolungamento dei tempi di definizione del processo espropriativo e ciò nella considerazione che «la ragionevole durata del processo non costituisce solo il limite per le parti (…) [ma] è prima di tutto un obiettivo al quale il legislatore deve informare l'esercizio della potestà legislativa»;

d) con l'art. 117, comma 1, Cost., avuto riguardo ai parametri interposti costituiti dall'art. 6 CEDU, come interpretato dalla costante giurisprudenza della Corte di Strasburbo (v. in particolare CEDU, 19.3.1997, Hornsby c. Grecia), e dell'art. 1, protocollo addizionale n. 1 CEDU, laddove si riconduce al concetto di «bene» qualsiasi entità materiale o immateriale suscettibile di valutazione economica, e quindi anche i diritti di credito derivanti da una decisione giudiziaria.

In parte diversa è l'impostazione dell'altra ordinanza di rimessione.

Rileva in primo luogo evidenziare che, secondo il Tribunale di Rovigo, va escluso che la ratio della disposizione possa essere «individuata nell'esigenza di tutela di una parte colpita dalla crisi scatenata dall'emergenza Covid», in quanto «le procedure sospese dalla data del 30 aprile 2020 riguardano debitori divenuti insolventi ben prima di quella data».

Allo stesso tempo, la ratio non va individuata nell'esigenza di tutelare la salute pubblica, in quanto «non avrebbe senso altrimenti fermare sole le procedure aventi ad oggetto l'abitazione principale del debitore e, in ogni caso, il fine sarebbe già adeguatamente assicurato con le ordinarie misure dell'uso della mascherina, del distanziamento sociale e dell'igienizzazione frequente, oltre che con la possibilità di celebrare le udienze da remoto o con trattazione scritta, oltre che, quanto alle vendite, mediante le vendite telematiche».

Per contro, la finalità perseguita dalla disposizione sarebbe quella di «tutelare il bisogno abitativo di una categoria di cittadini».

Ciò nondimeno, siccome tale finalità è estranea all'emergenza Covid (non essendo il problema abitativo dei debitori attualmente esecutati collegato alla pandemia), verrebbe in rilievo, piuttosto, un'«ordinaria scelta di politica abitativa da parte del legislatore».

A dire del Giudice remittente, «difetta dunque il requisito di necessità dell'intervento sospensivo del legislatore che, nel pregiudicare l'affidamento del cittadino e la libertà di iniziativa economica (le due cose sono collegate), lo fa per sgravarsi del dovere di risolvere un problema abitativo di carattere generale e non eccezionale, non determinato cioè dall'emergenza sanitaria in corso, ma ad esso antecedente».

Per altro verso, la concorrenza (nella quale si esplica la libertà di iniziativa economica) «è totalmente falsata dalle norme censurate, in quanto, se un imprenditore può imputare a rischio d'impresa che certi clienti non onorino gli impegni assunti e, quindi, se può imputare sempre a rischio d'impresa la necessità di dover procedere giudizialmente al recupero dei crediti e i tempi necessari, per tal via, per conseguire il bene della vita (…), non rientra certo nel rischio d'impresa che le regole del gioco vengano modificate a partita iniziata, alterando la necessaria, sana, programmazione e pianificazione aziendale».

La norma censurata, si porrebbe in contrasto, oltre che con l'art. 41 Cost. (nel senso illustrato):

a) con l'art. 42, comma 3, Cost., dal momento che la sospensione della procedura esecutiva preclude al creditore la proposizione di un'istanza di assegnazione e, per tale via, di rendersi proprietario dell'immobile staggito, il che equivale (nella prospettazione del remittente che qui, invero, appare alquanto forzata) ad un'espropriazione «reale»;

b) con l'art. 47 Cost., perché la disposizione introduce un fattore di complicazione rispetto al conseguimento dell'obiettivo dell'efficienza del sistema del recupero dei crediti. Difatti, «ogni difficoltà (non necessaria, adeguata o proporzionata) frapposta al recupero del credito provoca come reazione una stretta nell'erogazione di ulteriore credito da parte degli istituti, in particolare ai ceti meno facoltosi della popolazione, così che si produce il paradosso per cui una norma pensata per favorire una fascia di soggetti ritenuti deboli finisce con il danneggiare proprio l'intera fascia dalla quale molti di quei soggetti provengono»;

c) con gli artt. 24, 111 e 117 Cost., in quanto - avuto riguardo alla ratio della norma come sopra illustrata - mancano meccanismi compensativi a favore del ceto creditorio, il cui diritto di agire in via esecutiva è inciso dalla disposizione in esame (in questo frangente il remittente richiama Corte cost., n. 155/2004; Corte cost., n. 108/1986; Corte cost., n. 186/2013) e ciò tanto più se si considera che il bisogno abitativo protetto dalla norma non è generato dalla pandemia (diversamente - cioè se lo stesso fosse determinato dalla pandemia - è chiaro che «la necessità, adeguatezza e proporzionalità delle misure protettive potrebbe essere giudicata con minore rigore»).

Osservazioni

Le questioni prospettate dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, salvo - a sommesso avviso di chi scrive - un'eccessiva valutazione della dimensione economico-sociale della ratio della norma di sospetta costituzionalità appaiono ben calibrate, specie laddove si evidenzia che alla proroga dell'efficacia temporale della disposizione non ha fatto da contraltare la previsione di meccanismi compensativi adeguati a favore del ceto creditorio.

Con riferimento al provvedimento del Tribunale di Rovigo, tenuto conto di quanto sopra osservato riguardo alle multiformi finalità della norma, le censure specificamente appuntate su una visione per così dire monistica della ratio dell'art. 54-ter rischiano di stare e cadere con il relativo presupposto, laddove la Corte dovesse stimare come prevalente (o esclusiva) una diversa finalità di tutela.

Più ficcante (perché trasversale) appare il richiamo - espressamente indicato dalla Corte in alcuni suoi precedenti come necessario contrappeso della previsione di divieti di procedere in via esecutiva, nel che si potrebbe tradurre una disposizione prorogata del genere di quella qui in discorso - alla carenza di meccanismi compensativi.

Al contrario, sembra irrilevante rispetto al giudizio a quo la questione relativa alla seconda parte dell'art. 4, d.l. 137/2020, quanto meno a giudicare dalle scarne indicazioni ricavabili dalla motivazione sul punto.

Riferimenti
  • Auletta, L'incidenza della normativa emergenziale sul processo esecutivo, in Santise-Chiesi, a cura di, Diritto e Covid-19, Torino, 2020;
  • Auletta, Proroga della sospensione ex art. 54-ter e inefficacia dei pignoramenti sulla prima casa: qualche riflessione a prima lettura, in questa Rivista;
  • Capponi, Farina M., Panzarola, Sassani, La sospensione delle espropriazioni immobiliari aventi ad oggetto l'abitazione principale del debitore, in www.judicium.it.;
  • Fanticini, Leuzzi, Rossi, Saija, Alla ricerca di un significato per la «sospensione delle procedure esecutive nella prima casa», in www.inexecutivis.it;
  • Fanticini, Leuzzi, Rossi, Saija, L'art. 54-ter d.l. n. 18 del 2020 nel sistema dell'esecuzione forzata, in Riv. esec. forz., 2020, 3, 794;
  • Leuzzi, Rossi, Procedure esecutive e prima casa nel diritto emergenziale anti-Covid-19, in www.ilcaso.it, 2020;
  • Mengoni, L'argomentazione orientata alle conseguenze, in Interpretazione e diritto giudiziale, a cura di Bessone, 1999;
  • Soldi, La sospensione della espropriazione immobiliare ai tempi del coronavirus, in www.judicium.it.

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