Se una persona è parte ed erede di altro soggetto processuale non è necessaria l’integrazione del contraddittorio

Redazione scientifica
02 Marzo 2021

Se una medesima persona fisica cumula in sé la qualità di parte in proprio e quella di erede di altro soggetto, deceduto prima dell'inizio del giudizio, non è necessario provvedere all'integrazione del contraddittorio nei suoi confronti quale erede, ove la stessa, avendo già acquisito la qualità ereditaria, sia stata comunque citata nella causa in proprio, ravvisandosi nella specie l'unicità della parte in senso sostanziale.

Sul tema, la Suprema Corte con la sentenza n. 5444/21, depositata il 26 febbraio.

La Corte d'appello di Messina annullava la sentenza del Tribunale di Patti per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di alcuni litisconsorti necessari, rispetto alla domanda di usucapione di un immobile, a seguito del decesso delle comproprietarie.

Gli eredi dell'attrice ricorrono in Cassazione lamentando la violazione e la falsa applicazione dell'art. 102 c.p.c., deducendo che gli altri eredi fossero parti del procedimento in quanto già citati dall'attrice e le quote di comproprietà rientranti nell'eredità della proprietaria ormai deceduta fossero confluite nel patrimonio dell'attrice.

Il ricorso è fondato in quanto la Corte d'appello di Messina ha erroneamente dichiarato la nullità della decisione di primo grado per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari, senza individuare nominativamente le persone che dovevano partecipare al giudizio come litisconsorti necessari e senza averne accertato l'esistenza.

La Suprema Corte infatti enuncia il principio di diritto secondo il quale: «qualora una medesima persona fisica cumuli in sé la qualità di parte in proprio e quella di erede di altro soggetto, deceduto prima dell'inizio del giudizio, non è necessario provvedere all'integrazione del contraddittorio nei suoi confronti quale erede, ove la stessa, avendo già acquisito la qualità ereditaria, sia stata comunque citata nella causa in proprio, ravvisandosi nella specie l'unicità della parte in senso sostanziale (diversa essendo la situazione della morte della parte avvenuta nel corso del giudizio, la quale, in seguito alla interruzione ai sensi degli artt. 299 e 300, comma 2, c.p.c., comporta la necessità della citazione in riassunzione - o della prosecuzione del processo - degli eredi in tale qualità. Seppur già costituiti nel processo in nome proprio)».

Di conseguenza accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese processuali, alla Corte d'appello di Messina in diversa composizione.

*fonte: www.dirittoegiustizia.it

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