Proroghe per l'attività accertativa e di riscossione

10 Marzo 2021

L'epidemia da Covid-19 ha imposto un immediato ripensamento delle priorità e richiesto nuove formule per garantire le esigenze di finanza pubblica. Nell'ultimo anno, il Governo ha adottato di una serie di provvedimenti che hanno il dichiarato intento di arginare le gravissime conseguenze che l'attuale crisi sanitaria sta determinando per il nostro sistema economico. Stante le inevitabili limitazioni imposte all'esercizio di molte attività, l'Esecutivo ha disposto diversi “mini” rinvii per gestire, in ogni caso, il corretto esercizio del potere accertativo e di riscossione.
Premessa

La proroga dello stato di emergenza dovuta alla grave situazione pandemica che sta colpendo il nostro Paese e non solo, continua a condizionare inevitabilmente anche la gestione e lo svolgimento dell'attività accertativa e di riscossione.

Per fronteggiare tale difficile situazione, il Governo, nel corso dell'ultimo anno, ha varato diverse misure, riguardanti le numerose scadenze e adempimenti in materia tributaria. Si tratta, nella maggior parte di casi, di provvedimenti finalizzati a rinviare o a dilazionare le scadenze fiscali, al fine di garantire il più facile rispetto delle misure di contenimento e dare un pò di “respiro” a famiglie e, più in generale, a contribuenti in questo particolare momento storico.

In altri e residuali casi, gli interventi dell'Esecutivo riconoscono forme di sostentamento e di assistenza, attraverso il riconoscimento di bonus erogati dagli Enti di previdenza sociale.

L'ultimo provvedimento in ordine di tempo, in tal senso, è rappresentato dal Decreto Legge 31 gennaio 2021, n. 7, recante “Proroga di termini in materia di accertamento, riscossione, adempimenti e versamenti tributari, nonché di modalità di esecuzione delle pene in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”.

A poche settimane dal precedente normativo, il nuovo Decreto n. 7/2021 ha differito al 28 febbraio il termine precedentemente fissato al 31 gennaio con il Decreto legge n. 3/2021.

Il provvedimento reca la proroga dei termini in materia di accertamento, riscossione, adempimenti e versamenti tributari e, in particolare, all'art. 1 sospende i pignoramenti dell'Agente della riscossione su stipendi e pensioni (art. 152, D. L. n. 34/2020, c.d. Decreto Rilancio) e posticipa taluni termini al fine di favorire la graduale ripresa delle attività economiche e sociali (art. 157, D. L. n. 34/2020, c.d. Decreto Rilancio). Il Decreto, inoltre prevede anche la sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione (art. 68, D.L. 18/2020, c.d.Decreto Cura Italia).

Proroga dei termini di notifica

Più tempo per la notifica degli atti impositivi.

Il Decreto n.7/2021 proroga termini per la notifica dei principali provvedimenti autoritativi emessi dall'Amministrazione finanziaria.

Il differimento della notifica di taluni atti tributari, nella prima fase dell'emergenza, è stato previsto in modo chiaro dall'art. 67, quarto comma, D.L. n. 18/2020 (Decreto c.d. Cura Italia) che, nella iniziale formulazione, attribuiva sostanzialmente all'Agenzia delle Entrate due anni in più di tempo per notificare gli accertamenti.

La ratio della norma era di immediata evidenza: gestire l'esercizio della potestà impositiva dell'Agenzia nel complesso periodo emergenziale che il nostro Paese stava affrontando.

Nonostante il condivisibile intento, all'indomani dell'entrata in vigore della citata norma, sin da subito la previsione ha animato un acceso dibattito.

Le principali perplessità erano essenzialmente dovute al fatto che era stato riconosciuto all'Amministrazione finanziaria un termine da molti ritenuto eccessivo, per la notifica degli atti tributari, soprattutto in considerazione dei rinvii di termini dichiarativi e di versamento, previsti a favore dei contribuente, certamente, meno ampi.

In tale contesto, si inserisce la disposizione contenuta nell'art. 157, D.L. n. 34/2020 il quale aveva stabilito che la notifica degli atti - già emessi e non notificati entro la fine del 2020 - doveva avvenire tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021.

L'intento del Legislatore emergenziale è chiaro: contemperare a opposte esigenze da una parte, evitare di costringere il contribuente in una posizione di indefinita soggezione al potere impositivo dell'Amministrazione, dall'altra, gestire e organizzare l'attività degli Uffici locali che come, in altri settori, si adeguava alle nuove modalità di lavoro “a distanza”, nel rispetto delle misure di contenimento anti-covid.

La soluzione adottata dal Legislatore, considerata da molti di “compromesso”, idonea a realizzare tale bilanciamento, è parsa quella di scindere le diverse fasi dell'attività accertativa dell'emissione e della notifica.

Sul punto, è intervenuto prima il Decreto 15 gennaio 2021, n. 3 e il di poco successivo Decreto 31 gennaio 2021, n. 7, che nel modificare l'art. 157, dispone che “gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, per i quali i termini di decadenza […], scadono tra l'8 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020, sono emessi entro il 31 dicembre 2020 e sono notificati nel periodo compreso tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022, salvo casi di indifferibilità e urgenza”.

In altri più specifici termini, gli atti in scadenza al 31 dicembre 2020, devono essere stati emessi entro tale data, ma potranno essere notificati tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022.

Sulla base di tale ulteriore differimento, stabilito con il Decreto n. 7/2021, nel 2022 saranno notificati atti impositivi in scadenza nel 2020 e, nello specifico, aventi a oggetto dichiarazione dei redditi per il periodo d'imposta 2015, presentata nel 2016.

La proroga al 28 febbraio 2022 riguarda anche gli avvisi bonari, già in precedenza oggetto di differimenti da parte del Decreto Rilancio – a norma del quale la notifica doveva essere eseguita nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021 – e dall'ormai “superato” Decreto n. 3/2021 – che aveva prorogato di un ulteriore mese tale differimento e, dunque, fino al 31 gennaio 2022.

Stante la proroga dei termini per l'emissione degli avvisi bonari, ne consegue che sono differite anche le notifiche delle conseguenti cartelle di pagamento e, in particolare, possono essere notificate entro il 28 febbraio 2023 (rispetto al termine del 31 dicembre 2020) le cartelle esattoriali relative al dichiarazioni presentate nel 2018 (periodo disposta 2017), collegate a controlli automatici (art. 36-bis, D.P.R.n. 600/73 e art.54-bis, D.P.R.n. 633/72).

Il termine di notifica si “sposta” ulteriormente in avanti per le cartelle connesse a controlli formali ex art. 36-ter, d.P.R. n. 600/73, relative a dichiarazioni presentate nel 2017 e 2018, per le quali la scadenza scade il 29 febbraio 2024 (anziché al 31 dicembre 2022) e al 28 febbraio 2023 (anziché al 31 dicembre 2021).

Sospensione attività di notifica e pignoramento

A decorrere dal 1° marzo sono cessati gli effetti della sospensione della notifica delle cartelle di pagamento degli altri atti di riscossione nonché degli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati, prima della data di entrata in vigore del Decreto Rilancio e fino al 31 dicembre 2020 e dall'entrata in vigore del D.L. n. 3/2021 e fino al 28 febbraio, su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati.

Ciò significa che a partire da tale data sono nuovamente operativi gli obblighi imposti al soggetto terzo debitore, il quale sarà, pertanto, tenuto rendere indisponibili le somme oggetto di pignoramento e di versamento all'Agente della riscossione fino alla concorrenza del debito.

Sospensione dei termini di versamenti delle entrate tributarie

Il Decreto n. 7/2021 interviene, posticipandolo, sul termine di sospensione per i versamenti dei carichi affidati all'agente della riscossione.

Come noto, l'art. 68, D.L. n. 34/2020 aveva previsto che “i versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione”.

La sospensione riguarda, nello specifico, tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all'Agente della riscossione.

Tale norma è stata, di volta in volta, oggetto di una serie di interventi normativi che hanno spostato in avanti il termine di scadenza degli obblighi di versamento, inizialmente fissato al 31 maggio 2020.

L'art. 1, secondo comma, Decreto n. 7/2021 riscrive interamente il calendario delle scadenze tributarie.

Tale norma dispone che “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo 2020 al 28 febbraio 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione”.

In altri più specifici termini, il differimento al 28 febbraio 2021 del termine di sospensione del versamento di tutte le entrate tributarie, comporta che i pagamenti in scadenza dall'8 marzo 2020 (21 febbraio 2020 per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. “zona rossa” allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020 al 28 febbraio 2021), dovranno essere effettuati, in una unica soluzione, entro il prossimo 31 marzo 2021 (salvo prossimi, possibili ulteriori differimenti), senza applicazione di sanzioni e interessi.

Occorre precisare che non è necessario adempiere al pagamento entro tale data dell'intero importo, poiché è confermata la possibilità di chiedere la dilazione (rateazione) in costanza dei requisiti di legge.

Conclusioni

L'emergenza Covid-19, rappresenta uno dei momenti storici più difficili dal secondo dopoguerra.

Sin dal principio è apparso chiaro che l'obiettivo di arginare il contagio non potesse non coinvolgere scelte che incidono anche sull'assetto economico del nostro Paese.

La decisione (obbligata) assunta dall'Esecutivo e condivisa anche dalla quasi totalità dei leader di altri Stati colpiti dall'emergenza, è stata quella di sospendere temporaneamente tutte le attività lavorative e produttive ritenute “non essenziali” e differibili.

Il Governo nel corso del 2020, attraverso una serie di provvedimenti, ormai noti e da alcuni aspramente criticati, ha messo in atto una importante politica il cui obbiettivo dichiarato è stato essenzialmente quello di sostenere chi, più di altri, ha subito le conseguenze economiche negative dei vari lockdown, imposti negli scorsi mesi.

In un simile difficile contesto, si è imposto un immediato ripensamento nella gestione e organizzazione anche degli adempimenti di natura tributaria.

In tale senso, si collocano i numerosi rinvii e differimenti previsti dal Governo, quali a esempio, la sospensione dei versamenti tributari e contributivi, disposta dal Decreto Liquidità, che, come noto ha stabilito la proroga dei termini per i versamenti tributari e contributivi in scadenza nei mesi di aprile e maggio 2020.

L'elenco sarebbe anche molto lungo.

Come rilevato, l'ultimo rinvio degli obblighi dichiarativi e di versamento di debiti tributari, in ordine di tempo è rappresentato dal Decreto n. 7/2021, che, nel confermare l'impostazione del di poco precedente Decreto n. 3/2021, ha condivisibilmente concesso più tempo anche alle Amministrazioni finanziarie, per il perfezionamento del procedimento di notificazione dei principali atti impositivi.

La scelta del Legislatore emergenziale di operare un distinguo fra l'attività di emissione degli atti e la notifica ha sollevato diverse perplessità di non poco conto per l'incertezza che una simile soluzione inevitabilmente crea.

Ma le più vivaci critiche, riguardano non tanto la scelta di prevedere una proroga per l'esercizio della potestà impositiva da parte dell'Amministrazione finanziaria o la prevista scissione temporale fra il momento di emissione e quello di notifica dell'atto impositivo, quanto l'ampiezza del differimento, da molti, non a torto, giudicata eccessiva, soprattutto, come rilevato, se confrontata ai rinvii concessi ai contribuenti per gli adempimenti dichiarativi e di versamento.

Basti pensare al citato rinvio del termine ultimo per la presentazione del Modello 770/2020, disposto dal Decreto Ristori (D.L. 28 ottobre 2020, n. 137), disposto in extremis, poiché entrato in vigore lo scorso 29 ottobre, e, dunque, pochi giorni prima della originaria scadenza fissata per il 31 ottobre, quando, molti sostituti di imposta vi avevano già provveduto.

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