Covid e patrimonio destinato: definite le modalità di accesso

La Redazione
11 Marzo 2021

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 59 del 10 marzo il decreto 3 febbraio 2021, n. 26 con cui il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha definito i requisiti di accesso, condizioni, criteri e modalità degli investimenti del Patrimonio Destinato denominato “Patrimonio Rilancio”, introdotto appunto dal Decreto Rilancio.

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 59 del 10 marzo il decreto 3 febbraio 2021, n. 26 con cui il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha definito i requisiti di accesso, condizioni, criteri e modalità degli investimenti del Patrimonio Destinato denominato “Patrimonio Rilancio”, introdotto appunto dal Decreto Rilancio.

L'art. 27 del d.l. n. 34/2020, per far fronte alla crisi economica conseguente all'emergenza Covid-19, ha introdotto un nuovo istituto, sul modello dei patrimoni destinati ad uno specifico affare: il Patrimonio Destinato, a disposizione della sola Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., intende favorire il rafforzamento patrimoniale delle imprese: per un approfondimento sul punto, si rimanda al Focus di Liva, Decreto Rilancio: il nuovo patrimonio destinato di CDP a servizio delle imprese, in questo portale.

Il decreto del MEF definisce, pertanto, tra le altre cose:

il presente decreto definisce:

a) i requisiti di accesso, le condizioni, i criteri e le modalità degli interventi del Patrimonio Destinato;

b) i contenuti essenziali del Regolamento del Patrimonio Destinato, di cui all'art. 27, comma 6, del decreto Rilancio;

c) i criteri di valutazione della congruità del Patrimonio Destinato.

In particolare, tra le tipologie di intervento del Patrimonio destinato, l'art. 6 specifica che vi sono la partecipazione ad aumenti di capitale e la sottoscrizione di prestiti obbligazionari (subordinati all'obbligo di conversione, subordinati convertibili e subordinati).

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