Covid e patrimonio destinato: definite le modalità di accessoFonte: DM 3 febbraio 2021 n. 26
11 Marzo 2021
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 59 del 10 marzo il decreto 3 febbraio 2021, n. 26 con cui il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha definito i requisiti di accesso, condizioni, criteri e modalità degli investimenti del Patrimonio Destinato denominato “Patrimonio Rilancio”, introdotto appunto dal Decreto Rilancio. L'art. 27 del d.l. n. 34/2020, per far fronte alla crisi economica conseguente all'emergenza Covid-19, ha introdotto un nuovo istituto, sul modello dei patrimoni destinati ad uno specifico affare: il Patrimonio Destinato, a disposizione della sola Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., intende favorire il rafforzamento patrimoniale delle imprese: per un approfondimento sul punto, si rimanda al Focus di Liva, Decreto Rilancio: il nuovo patrimonio destinato di CDP a servizio delle imprese, in questo portale. Il decreto del MEF definisce, pertanto, tra le altre cose: il presente decreto definisce: a) i requisiti di accesso, le condizioni, i criteri e le modalità degli interventi del Patrimonio Destinato; b) i contenuti essenziali del Regolamento del Patrimonio Destinato, di cui all'art. 27, comma 6, del decreto Rilancio; c) i criteri di valutazione della congruità del Patrimonio Destinato. In particolare, tra le tipologie di intervento del Patrimonio destinato, l'art. 6 specifica che vi sono la partecipazione ad aumenti di capitale e la sottoscrizione di prestiti obbligazionari (subordinati all'obbligo di conversione, subordinati convertibili e subordinati). |