Credito d'imposta per investimenti nel rafforzamento delle imprese: le istruzioni per presentare le istanze

La Redazione
15 Marzo 2021

L'Agenzia delle Entrate, con provvedimento n. 67800 dell'11 marzo, ha definito i termini e le modalità di presentazione, all'Agenzia stessa, delle istanze per avvalersi dei crediti di imposta di cui all'art. 26, commi 4 e 8, del Decreto Rilancio (d.l. n. 34/2020, conv. con mod. in l. n. 77/2020 e successive modifiche).

L'Agenzia delle Entrate, con provvedimento n. 67800 dell'11 marzo, ha definito i termini e le modalità di presentazione, all'Agenzia stessa, delle istanze per avvalersi dei crediti di imposta di cui all'art. 26, commi 4 e 8, del Decreto Rilancio (d.l. n. 34/2020, conv. con mod. in l. n. 77/2020 e successive modifiche).

Nell'ambito del pacchetto di misure predisposte dal legislatore durante l'emergenza Covid, per far fronte alla situazione straordinaria di difficoltà economica, l'art. 26 ha introdotto una forma di incentivo mirata al rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni, prevedendo due tipologie di credito di imposta. Il primo, per chi effettui conferimenti in denaro a seguito di un aumento di capitale, a condizione che la partecipazione rinveniente dal conferimento sia posseduta fino al 31 dicembre 2023; il secondo per la società conferitaria (per un approfondimento sulla misura, si veda: Signorelli, Il decreto Rilancio e il rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni, in questo portale).

Con successivo decreto ministeriale del 10 agosto, il MEF ha definito criteri e modalità di applicazione e di fruizione dei crediti d'imposta di cui all'art. 26 d.l. n. 34/2020.

L'Agenzia delle Entrate definisce, quindi, i termini e le modalità di presentazione delle istanze per avvalersi del credito di imposta a favore degli investitori (ex art. 26, comma 4) e a favore delle società (ex art. 26, comma 8).

L'istanza investitori deve essere inviata dal 12 aprile al 3 maggio, a seguire l'istanza società, dal 1 giugno al 2 novembre.

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