La Redazione
22 Marzo 2021

In tema di adeguamenti statutari degli Enti del Terzo Settore, gli uffici del Runts non sono tenuti a verificare la regolarità della costituzione delle assemblee degli organi assembleari, o il quorum costitutivo e deliberativo. È questa la conclusione cui è giunto il Ministero del Lavoro, nella nota n. 3877...

In tema di adeguamenti statutari degli Enti del Terzo Settore, gli uffici del Runts non sono tenuti a verificare la regolarità della costituzione delle assemblee degli organi assembleari, o il quorum costitutivo e deliberativo.

È questa la conclusione cui è giunto il Ministero del Lavoro, nella nota n. 3877 pubblicata il 19 marzo.

Nel rispondere ad alcuni quesiti formulati in merito ai limiti del sindacato degli uffici preposti circa gli adeguamenti statutari al d.lgs. 117/2017 effettuati da enti iscritti ai registri regionali, nelle more dell'attivazione del RUNTS (sul decreto istitutivo del Registro Unico si rimanda a: Sanchini, Il decreto ministeriale sul Registro unico nazionale del Terzo settore: verso la concreta operatività della riforma, in questo portale).

I dubbi riguardavano, in particolare, la verifica, da parte degli Uffici preposti, della regolarità in merito alla costituzione e allo svolgimento delle assemblee previste per gli adeguamenti statutari ex art. 101, comma 2, CTSil cui termine è fissato al 31 maggio 2021, alla luce dell'ultima proroga, contenuta nel recentissimo Decreto Sostegni, che ha posticipato di altri 2 mesi, rispetto al precedente rinvio di cui al Milleproroghe (si veda, sul punto, la precedente news, in questo portale).

La nota del Ministero chiarisce che per rispondere occorre assumere il criterio interpretativo incentrato sulla distinzione tra i profili privatistici, relativi al rapporto associativo, “e quelli pubblicistici attinenti più propriamente alla verifica da parte delle amministrazioni preposte dei requisiti degli enti ai fini dell'iscrizione del RUNTS e quindi della sottoposizione al peculiare regime giuridico proprio di dette organizzazioni”.

Pertanto, la norma di cui all'art. 101 è volta a garantire i profili interni del rapporto associativo, non la conformità dei contenuti statutari al Codice del Terzo Settore, con la conseguenza che esula dalla competenza degli Uffici del Registro la verifica della regolarità della costituzione delle assemblee: essi dovranno, piuttosto, concentrare le verifiche sulla conformità finale del testo statutario al Codice, in linea con quanto espresso nell'art. 47, comma 2 CTS, che individua l'oggetto della verifica nella sussistenza delle condizioni previste dal Codice medesimo per la costituzione dell'ente quale ETS.

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