In Gazzetta Ufficiale il "Decreto sostegni"
23 Marzo 2021
È approdato in Gazzetta Ufficiale il decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, recante "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19". Dal punto di vista fiscale le misure disposte definiscono: un nuovo ambito applicativo del contributo a fondo perduto, l'introduzione della cancellazione dei debiti, nuove proroghe dei termini legati ai principali adempimenti nonché l'adozione di misure per favorire la ripresa rallentando le attività legate alla riscossione coatta.
In particolare, per lo stralcio dei debiti, sono state introdotte due novità:
Lo stralcio riguarda i carichi di importo inferiore a 5.000 euro alla data di entrata in vigore del decreto Sostegni. Per verificare se il carico rientra nella previsione, bisognerà tenere conto del capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorchè ricompresi nelle definizioni delle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d'imposta 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro.
All'art. 4 del decreto in commento troviamo anche la proroga del periodo di sospensione per la regolarizzazione delle cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento fino al 30 aprile anziché 28 febbraio. Con riferimento al termine di sospensione delle attività dell'agente della riscossione si segnala anche il termine del 31 maggio 2021 quale data in cui effettuare in unica soluzione i versamenti oggetto di sospensione.
Nuovo termine, inoltre, per le somme dovute per le definizioni relative alla rottamazione-ter, rottamazione risorse proprie UE e “saldo e stralcio”. Il versamento delle rate da corrispondere nell'anno 2020 e di quelle da corrispondere il 28 febbraio, 31 marzo, 31 maggio e 31 luglio 2021, è considerato tempestivo e non determina l'inefficacia delle stesse definizioni se effettuato integralmente, con applicazione delle disposizioni di cui all'art. 3 c. 14-bis D.L. n. 119/2018:
Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai punti precedenti e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'art. 157 c. 3 lett. a), b) e c) DL 34/2020 , sono prorogati:
Si differisce, poi, dal 28 febbraio al 30 aprile 2021 il termine relativo alle sospensioni dei pignoramenti dell'Agente della riscossione su stipendi e pensioni, di cui all'art. 152 c. 1 D.L. n. 34/2020. |