La Redazione
24 Marzo 2021

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 67 dello scorso 18 marzo il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, attuativo della legge delega sulla riforma dello sport: il decreto rientra in un pacchetto di 5 provvedimenti attuativi (decreti 36-40) che il Governo ha approvato...

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 67 dello scorso 18 marzo il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, attuativo della legge delega sulla riforma dello sport (legge 8 agosto 2019, n. 86): il decreto rientra in un pacchetto di 5 provvedimenti attuativi (decreti 36-40) che il Governo ha approvato, tra cui si segnalano anche il d.lgs. n. 37/2021, che disciplina i rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e l'accesso ed esercizio della professione di agente sportivo, nonché il d.lgs. n. 39/2021, in tema di semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi.

Il decreto n. 36 dà attuazione, in particolare, all'art. 5 l. n. 86/2019, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo.

Si distingue tra associazioni e società sportive dilettantistiche (Capo I del Titolo II) e società sportive professionistiche (Capo II): per le prime, l'art. 6 dispone che gli enti sportivi dilettantistici indicano nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica e possono assumere una delle seguenti forme giuridiche:

a) associazione sportiva priva di personalità giuridica disciplinata dagli articoli 36 ss. c.c.;

b) associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato;

c) società di cui al libro V, Titolo V, del codice civile.

In presenza di determinate condizioni possono, inoltre, assumere la qualifica di enti del Terzo Settore e di impresa sociale.

Il successivo art. 7 disciplina l'atto costitutivo e lo statuto.

Per quanto attiene alle società professionistiche, ai sensi dell'art. 13 le società sportive sono costituite nella forma di s.p.a. o di s.r.l., con la nomina obbligatoria del collegio sindacale.

L'art. 25 definisce, infine, il lavoratore sportivo quale soggetto che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l'attività sportiva verso un corrispettivo al di fuori delle prestazioni amatoriali di cui all'articolo 29.

Il decreto sarebbe in vigore dal prossimo 2 aprile, tuttavia si segnala che il Decreto Sostegni (d.l. n. 41/2021) ha posticipato al gennaio 2020 l'entrata in vigore della riforma dello sport nel suo complesso.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.