Fallibile la (ex) start up innovativa in liquidazione
26 Marzo 2021
È assoggettabile a fallimento una start up innovativa che si trovi in stato di liquidazione: la natura di start up innovativa è incompatibile con la fase liquidatoria dell'ente, con la conseguenza che non è applicabile l'esenzione di cui all'art. 31 d.l. n. 179/2012.
La start up innovativa, per perseguire gli obiettivi di crescita sostenibile, sviluppo tecnologico, di occupazione previsti dal legislatore deve essere attiva: allo scioglimento della società, cui consegue la fase di liquidazione, comporta l'arresto della fase di progettazione e produzione e comporta la cancellazione, su istanza di parte o d'ufficio, dalla sezione speciale del registro delle imprese, per mancanza di uno degli elementi costitutivi della fattispecie.
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