Dal “Pacchetto famiglia 2021” all’assegno unico: tutte le misure a sostegno della famiglia
08 Aprile 2021
Introduzione alla misura e quadro normativo
Il d.l. 13 marzo 2021, n. 30 ed il “Decreto Sostegni”, d.l. 22 marzo 2021, n. 41 hanno integrato il “pacchetto famiglia” previsto dal Governo, mediante il rinnovo o il potenziamento di alcune misure a tutela delle famiglie, con particolare attenzione per i genitori lavoratori ed i lavoratori fragili. In particolare di seguito si esaminano: - Le misure per il lavoro agile o smart working - Il bonus baby-sitting - Il congedo parentale straordinario Covid-19 - La tutela dei lavoratori fragili ed il divieto di licenziamento - La proroga del reddito di emergenza. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni, il Ministro dell'economia e delle finanze è stato autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per rifinanziare i comparti di spesa interessati. Il d.l. 30 del 13 marzo 2021 ha previsto che fino alla data del 30 giugno 2021 i lavoratori dipendenti genitori di figli conviventi minori di anni 16, possano beneficiare del lavoro agile, (smart working), in modo alternativo rispetto all'altro genitore, per un periodo corrispondente, in tutto o in parte, alla durata: - della sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio; - dell'infezione da SARS Covid-19 del figlio; - della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto.
Congedo straordinario Covid-19
I congedi straordinari in favore dei genitori lavoratori, introdotti dalla normativa emergenziale sin dal 2020, hanno ricevuto una diversa regolamentazione durante le diverse fasi della emergenza sanitaria da Covid-19.
L'art. 2 del d.l. 13 marzo 2021 n. 30 ha previsto per i genitori lavoratori dipendenti con figlio convivente minore di 14 anni, quando non sia possibile svolgere la prestazione in modalità agile, (smart working), il diritto di fruire, fino al 30 giugno 2021 e alternativamente all'altro genitore, di un congedo speciale per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla:
- sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio; - infezione da COVID-19 del figlio; - quarantena del figlio disposta dall'ASL territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto.
Gli eventuali periodi di congedo parentale di cui agli artt. 32 e 33 del d.lgs. 151/2001 fruiti dall'01/01/2021 al 12/03/2021 durante i medesimi periodi possono essere convertiti a domanda nel predetto congedo speciale. In attesa dell'adeguamento della relativa procedura informatica, i lavoratori possono fruire del congedo con richiesta al proprio datore di lavoro, regolarizzando poi la stessa con la domanda telematica all'INPS (mess. INPS 1276 del 25/03/2021). Come già era stato per i decreti emergenziali del 2020, per i periodi di congedo speciale ai lavoratori è riconosciuta la contribuzione figurativa e, in luogo della retribuzione, il pagamento di un'indennità pari al 50% della retribuzione calcolata secondo quanto previsto dall'art. 23 del d.lgs. 151/2001, a eccezione del comma 2. Il decreto in commenta elenca le fattispecie in cui è possibile beneficiare dei congedi.
Nel caso il figlio convivente abbia meno di 14 anni, un solo genitore ha diritto, in sostituzione della retribuzione, ad una indennità pari al 50% della retribuzione medesima, da quantificare in base a quanto disposto dall'art. 23 del T.U. delle disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità (d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151). Risultano indennizzabili unicamente le giornate lavorative che ricadono entro il periodo di congedo richiesto. L'indennità sarà erogata secondo le modalità previste per il pagamento diretto od a conguaglio delle indennità di maternità (art. 1, d.l. n. 633/1979, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 33/1980). Le indennità erogate tramite pagamento diretto costituiscono reddito di lavoro dipendente imponibile ai fini fiscali. Il congedo indennizzato per i figli fino ai 14 anni viene riconosciuto, per lo stesso figlio, solo a uno dei due genitori, in alternativa all'altro genitore.
Il congedo con indennità al 50% è riconosciuto anche in favore dei genitori di figli con disabilità grave accertata ex art. 4 comma 1 della l. 104/1992:
In tali ipotesi, non è richiesta la convivenza con il figlio e non si applica il limite di età di 14 anni (mess. INPS 1276/2021).
Il dipendente genitore di figlio con un'età compresa tra i 14 e 16 anni, fino al 30/06/2021, può invece, alternativamente all'altro genitore, astenersi dal lavoro, tuttavia senza percepire:
Il genitore che gode del congedo non indennizzato è tutelato con:
Il congedo non indennizzato per i figli da 14 anni a 16 anni viene riconosciuto, per lo stesso figlio, solo a uno dei due genitori, in alternativa all'altro genitore.
Nei giorni ove uno dei due genitori:
l'altro genitore non può fruire dell'astensione per congedo o del bonus baby-sitting (commi 5 e 6 art.2 d.l. 30/2021), salvo che sia genitore anche di altri figli minori di anni 14 avuti da ulteriori individui che non stiano fruendo di alcuna delle misure di cui all'art. 2 comma 1-6 del d.l. 30/2021 e cioè:
Gli eventuali periodi di congedo parentale fruiti dai genitori dal 1° gennaio 2021 e fino al 13 marzo 2021, durante i periodi di:
possono essere convertiti in congedo indennizzato e computati a titolo di congedo parentale.
Bonus baby-sitting
Fino alla data del 30 giugno 2021 è possibile optare per la corresponsione di uno o più bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting a favore di:
- medici - infermieri (inclusi ostetrici); - tecnici di laboratorio biomedico; - tecnici di radiologia medica; - operatori socio-sanitari (tra cui soccorritori e autisti/urgenza 118).
Il bonus viene riconosciuto ai lavoratori autonomi iscritti alla Casse di previdenza e non iscritti all'INPS, dietro comunicazione, da parte delle rispettive casse, del numero dei beneficiari. Il bonus, dell'importo massimo complessivo di 100 euro alla settimana, può essere richiesto per:
Il bonus viene erogato tramite:
Chi fruisce del bonus per servizi integrativi per l'infanzia non può richiedere il bonus asilo nido. Il bonus può essere fruito solo se l'altro genitore non è coperto da ulteriori tutele o fruisce del congedo Covid-19 e comunque in alternativa alle misure elencate all'art. 2 del d.l. n. 30/2021.
Con il messaggio n. 1296 del 2021, l'INPS ha fornito alcune specifiche riguardo i soggetti beneficiari dei bonus baby-sitting per servizi di assistenza e sorveglianza dei minori in didattica a distanza o in quarantena introdotto dal decreto Sostegni. Come si è detto l'importo erogato sarà pari al massimo a 100 euro settimanali. L'INPS, nel messaggio n. 1296 del 26 marzo 2021, interviene riguardo la possibilità, fino al 30 giugno 2021, per i genitori di richiedere uno o più bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting o per servizi integrativi per l'infanzia, per i figli conviventi minori di anni 14 in didattica a distanza o in quarantena.
Il bonus può essere erogato, in alternativa, direttamente al richiedente, per la comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l'infanzia, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia. Il beneficio può essere usufruito da un genitore solo se l'altro non accede alle altre tutele previste oppure non svolge alcuna attività lavorativa o è sospeso dal lavoro. Il bonus è altresì riconosciuto ai lavoratori autonomi non iscritti all'INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari. In considerazione del protrarsi dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, l'art. 15 del d.l. 41/2021, (decreto Sostegni), ha disposto la proroga, dal 28/02/2021 al 30/06/2021, delle disposizioni di tutela dei c.d. “lavoratori fragili”, riguardanti:
Ciò a fronte della modifica l'articolo 26 (comma 2 e comma 2-bis), del Cura Italia e l'articolo 1, comma 481, della legge di Bilancio 2021.
La proroga del regime rafforzato di tutela non è però stata l'unica novità del decreto Sostegni, che ha inoltre sciolto alcuni dubbi preesistenti ed in particolare: - tali periodi di assenza dal servizio non sono computabili ai fini del periodo di comporto; - per i lavoratori disabili, non rilevano ai fini dell'erogazione delle somme corrisposte dall'INPS, a titolo di indennità di accompagnamento.
Il decreto Sostegni recita: “Fino al 30 giugno 2021, laddove la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità agile ai sensi del comma 2-bis,(...)”. E' pertanto opportuno sottolineare come sia previsto che la tutela dell'equiparazione dell'assenza dal servizio al ricovero ospedaliero possa scattare solo se la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità agile secondo le indicazioni di cui al successivo comma 2-bis. In sostanza si stabilisce che l'assenza dal lavoro possa essere equiparata al ricovero ospedaliero nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile.
Tale situazione genera però alcuni dubbi ad oggi non chiariti ed in particolare la situazione in cui vi sia una sostanziale alternatività tra congedo straordinario e smart working.
In pratica il lavoratore fragile che può lavorare in modalità agile perché la tipologia di prestazione lavorativa svolta lo consente, dovrà essere posto pressoché automaticamente in smart working; al contrario il lavoratore fragile che sia in smart working non può chiedere, a quanto pare, di assentarsi dal lavoro fruendo dell'assimilazione dell'assenza al ricovero ospedaliero. Sul punto sarebbe opportuno un chiarimento da parte dell'INPS. Il d.l. Sostegni (d.l. 41/2021) con l'art. 8 comma 9 - 10 del ha prorogato il divieto di licenziamento per motivi economici, in scadenza al 31/03/2021, prevedendo al contempo una importante novità
Sono infatti previste due differenti scadenze: - fino al prossimo 30 giugno 2021, il blocco resta generalizzato in quanto riguardante tutti i datori di lavoro; - dal 1° luglio e fino al 31 ottobre 2021, invece, il divieto rimarrà solo per i settori destinatari dell'assegno ordinario e della cassa in deroga nonché della cassa integrazione operai agricoli (CISOA). L'oggetto del divieto di licenziamento rimane invariato. Pertanto:
L'art. 8, (commi 9, 10 e 11), afferma che, fino al prossimo 30 giugno, per tutti i datori di lavoro restano precluse sia le procedure collettive di riduzione di personale (e quelle in corso alla data del 23 febbraio 2020 restano sospese, come quelle relative ai licenziamenti per giustificato motivo oggettivo ex art. 3 della legge n. 604/1966, a prescindere dai limiti dimensionali); resta, al contempo, “bloccato” il tentativo obbligatorio di conciliazione ex art. 7 della legge n. 604/1966, che si svolge per i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo innanzi alla commissione provinciale di conciliazione istituita presso ogni Ispettorato territoriale del Lavoro.
Sono rimaste invariate le eccezioni al divieto di licenziamento, già previste nei provvedimenti d'urgenza dello scorso anno e già confermate dall'art. 1 comma 311, della legge di Bilancio 2021 (legge n. 178/2020): si potrà quindi procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro, oltre che nell'ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato in un appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore, anche nei casi di: - cessazione definitiva dell'attività dell'impresa o cessazione definitiva dell'attività di impresa conseguente alla messa in liquidazione della società, sempreché non sia configurabile un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi dell'art. 2112 c.c.; - accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, che preveda un incentivo all'esodo per quei lavoratori disponibili ad accettare la risoluzione del rapporto; - fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa o ne sia disposta la cessazione. Proroga del reddito di emergenza
L'art. 12 del d.l 41/2021 riconosce tre ulteriori mensilità di reddito di emergenza (REM), per i mesi di marzo, aprile e maggio 2021, da richiedere all'INPS entro il 30/04/2021. Si riepilogano di seguito i requisiti per l'ottenimento: Il beneficio spetta ai nuclei familiari in possesso, cumulativamente, dei seguenti requisiti: - un valore del reddito familiare, nel mese di febbraio 2021, inferiore a una soglia pari all'ammontare di cui all'art. 82 comma 5 d.l. 34/2020; - assenza, nel nucleo familiare, di componenti che percepiscono o hanno percepito una delle indennità di cui all'art. 10 del d.l. 41/2021; - possesso dei requisiti di cui ai commi 2 lett. a), c) e d), 2-bis e 3 lett. a), b) e c) dell'art. 82 del d.l. 34/2020.
Le tre mensilità possono inoltre essere riconosciute, indipendentemente dal possesso dei requisiti indicati dalla legge e nell'importo spettante ai nuclei composti da un unico componente, anche a coloro che tra l'01/07/2020 e il 28/02/2021 abbiano terminato la fruizione delle prestazioni di Naspi, a condizione che siano in possesso di un ISEE non superiore a trentamila euro. Restano ferme le incompatibilità: con la fruizione delle indennità di cui all'art. 10 del d.l. 41/2021; - con la titolarità di un contratto di lavoro subordinato (ad eccezione del contratto di lavoro intermittente senza indennità di disponibilità), di collaborazione coordinata e continuativa, di una pensione diretta o indiretta (tranne l'assegno ordinario di invalidità); - con la fruizione del reddito di cittadinanza. E' stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale la legge n. 46, 1 aprile 2021, che contiene la delega al Governo per l'istituzione dell'assegno unico universale per figli a carico fino a 21 anni. Il Senato ha, infatti, approvato in data 31 marzo 2021, in modo definitivo, la riforma dei contributi familiari, attraverso il via libera all'assegno unico familiare, misura a sostegno delle famiglie, disciplinata dalla Legge di Bilancio 2021 (Legge 30 dicembre 2020, n. 178), a sua volta ripresa dalla legge di Bilancio 2020, che lo aveva introdotto e poi sostanzialmente dimenticato, per mancanza delle necessarie coperture.
La Legge delega conferisce al Governo il compito di provvedere alla “messa in opera”, (attraverso uno o più decreti legislativi attuativi, da adottare con celerità), dell'assegno unico universale per figli a carico fino a 21 anni, la nuova misura universale di sostegno al reddito delle famiglie di lavoratori dipendenti ed autonomi che deve partire dal 1° luglio prossimo.
Dal primo luglio 2021 verrà concesso per i figli, a partire dal settimo mese di gravidanza e fino al compimento del ventunesimo anno di età, un assegno unico, in quanto onnicomprensivo dei precedenti contributi ora abrogati e confluiti nella presente misura di sostegno, del valore complessivo massimo di 250 euro, variabile a seconda dei casi e delle situazioni, tenendo conto del reddito, e viene concesso a tutti, ovvero sia a dipendenti pubblici che a quelli privati, nonché ad autonomi e incapienti. È denominato "assegno unico" proprio perché, a regime, prevede l'integrale sostituzione di altre agevolazioni, detrazioni, e bonus ad oggi vigenti per le famiglie italiane con figli. Dovrebbero essere sostituite, infatti, le detrazioni figli a carico e gli assegni al nucleo familiare. Al suo interno verranno comprese tutte le detrazioni, gli incentivi, gli assegni, gli sgravi e i mini bonus, che resteranno attivi fino al prossimo 30 giugno. Sono al momento operanti per il 2021: - Il bonus mamma domani - l'assegno di natalità (c.d. bonus bebé) - il bonus asilo nido.
Il principio sarà quello della proporzionalità del reddito: redditi maggiori danno diritto ad un assegno di importo meno cospicuo, mentre famiglie con redditi inferiori avranno il contributo massimo. Una norma transitoria, di prossima adozione, manterrà il beneficio delle detrazioni fiscali per figli a carico di età maggiore di anni ventuno.
Per quanto riguarda il meccanismo, si concretizza in un'erogazione mensile suddivisa per vari importi e spetterà alle famiglie con figli minorenni e maggiorenni a carico, fino a un importo massimo mensile per ogni figlio di euro 250. L'assegno unico familiare è concesso in due modi: in compensazione, sotto forma di credito d'imposta, oppure sotto forma di erogazione mensile diretta della somma di denaro spettante. Per avere contezza di importi e progressività del sostegno, occorre però ancora attendere il decreto attuativo da emanarsi entro 90 giorni. Principali caratteristiche. - L'assegno è universale ed andrà a tutte le famiglie con figli. Sarà composto da una quota base minima e una quota variabile modulata sulla condizione economica del nucleo familiare, sulla base dell'ISEE. - L' importo stimato va da un minimo di 40 euro mensili, (in quota fissa), a 250 euro per chi è sotto la quota ISEE di 13mila euro di reddito, per i figli da 0 a 18 anni, aumentati del 20% per i figli successivi al primo. Gli importi si dimezzano per i figli ancora a carico dai 18 ai 21 anni. - L'assegno sarà erogato fino a 21 anni, se il figlio sarà ancora a carico; possibile la corresponsione dell'importo direttamente al figlio maggiorenne se studia fuori sede per favorirne l'autonomia. - L'assegno non influisce sul calcolo delle prestazioni sociali agevolate, dei trattamenti assistenziali, del Reddito di cittadinanza. - Per i minorenni, l'assegno è riconosciuto per ciascun figlio a carico ed è corrisposto dal settimo mese di gravidanza fino al compimento del diciottesimo anno di età, è inoltre maggiorato per i figli successivi al secondo. - Tra i diciotto ed i ventuno anni di età, sempre per i figli a carico, l'assegno sarà corrisposto con importo inferiore a quello per i minorenni, ma solo in presenza di determinate condizioni (percorsi di formazione scolastica, universitaria o professionale, tirocini o percorsi lavorativi a basso reddito, disoccupazione, servizio civile universale). - Per i figli con disabilità, l'assegno viene maggiorato in misura non inferiore al 30 per cento e non superiore al 50 per cento; sarà corrisposto, senza maggiorazione, anche dopo il compimento del ventunesimo anno di età.
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