Danni cagionati dalla fauna selvatica: spetta al danneggiato provare la condotta colposa della P.A.

Redazione Scientifica
09 Aprile 2021

L'automobilista danneggiato dalla collisione con un capriolo, che lamenta l'omessa apposizione di segnali di pericolo o di altri presidi a tutela della sicurezza dei veicoli circolanti su strada, deve provare la responsabilità ex art. 2043 c.c. dell'ente pubblico.

Un automobilista conveniva in giudizio la Provincia di Pescara e la Regione Abruzzo per chiederne la condanna ex art. 2043 c.c, in via tra loro solidale, al risarcimento del danno materiale subito dal suo veicolo a seguito della collisione con un capriolo avvenuto mentre percorreva una Strada Provinciale.

Pronunciandosi sulla questione, la Cassazione rileva che «nel caso in questione la responsabilità ex art. 2043 c.c. della Provincia va rigorosamente provata, quanto al rapporto di causalità, da chi deduce di essere stato danneggiato a causa della omessa apposizione di segnali di pericolo o di altri presidi a tutela della sicurezza dei veicoli circolanti su strada».

Sul punto, i Giudici ricordano che «spetta al danneggiato provare la condotta colposa causalmente efficiente dell'ente pubblico. In particolare, il dovere della P.A. di predisporre dispositivi specifici per avvisare dei rischi o scoraggiare l'attraversamento degli animali può trovare fondamento solo in norme particolari poste a tutela di chi si trovi ad attraversare un certo territorio in una situazione di concreto pericolo, da valutare "ex ante", quale è, con riguardo all'utilizzo della rete viaria, l'art. 84, comma 2, reg. es. c.d.s., che impone, a fini generali-preventivi e sulla base di un principio di precauzione, l'installazione di segnali "quando esiste una reale situazione di pericolo sulla strada, non percepibile con tempestività da un conducente che osservi le normali regole di prudenza". Pertanto, quand'anche il territorio fosse abitualmente popolato da animali selvatici, non possono essere pretese, da parte dell'ente proprietario della strada, la recinzione generalizzata di tutti i perimetri boschivi, l'apposizione di cartelli in ogni tratto di strada o l'illuminazione continua su strada extraurbana, indipendentemente da peculiarità concrete della vicenda esaminata, dovendo piuttosto provarsi che il luogo del sinistro fosse all'epoca abitualmente frequentato da animali selvatici ovvero fosse stato teatro di precedenti incidenti per la presenza di un numero eccessivo di esemplari, tale da costituire un vero e proprio pericolo per quel tratto di strada, anche se il pericolo fosse stato, in ipotesi, adeguatamente segnalato in zona limitrofa.

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