Ai fini della determinazione del mantenimento dei figli la componente variabile del reddito non può essere valutata alla stessa stregua della componente fissa

15 Aprile 2021

Il Tribunale di Monza con la sentenza in commento si è pronunciato in merito alla determinazione dell'assegno perequativo per il mantenimento dei figli a carico del padre, alla luce di una approfondita valutazione dei redditi dello stesso, e in merito alla domanda formulata dalla moglie per il riconoscimento di un assegno divorzile a suo favore, anche alla luce dei principi espressi dalle Sezioni Unite con la sentenza n-. 18287/2018.
Massima

La componente variabile della retribuzione è un sistema incentivante composto da varie tipologie di bonus, accomunati tutti dall'essere dipendenti da un complesso di fattori legati in alcuni casi al raggiungimento di performances individuali, in altri ad obbiettivi aziendali, a voci di costi e qualità, situazioni del mercato, rendimenti in termini finanziari, rischio valutario e comunque contingenze esterne rispetto alla prestazione in quanto tale. A ciò si aggiunga che la fruibilità da parte del dirigente non è neppure immediata e diretta come invece avviene per la parte fissa della retribuzione. Si tratta di voci che sono soggette a valutazione discrezionale da parte dell'azienda che è sì tenuta a fissare gli obbiettivi, ma si riserva meccanismi di valutazione dei risultati mediante le c.d. clausole di claw-back. Pertanto ai fini della determinazione del contributo al mantenimento dei figli va ridimensionata la valutazione dei compensi percepiti dal genitore alla stregua delle considerazioni sopra svolte.

Il caso

Tizia si rivolgeva al Tribunale di Monza per sentire pronunciare lo scioglimento del matrimonio dalla stessa contratto con Caio, nonché per ottenere i provvedimenti relativi all'affidamento e al mantenimento dei figli e il riconoscimento di un assegno divorzile a suo favore.

Caio si costituiva in giudizio chiedendo a propria volta la pronuncia di scioglimento del matrimonio, una diversa determinazione degli oneri di mantenimento dei figli a carico di ciascun genitore e il rigetto della domanda di assegno divorzile avanzata da Tizia.

Il Presidente, con ordinanza exart. 708 c.p.c., dopo aver confermato l'affidamento condiviso dei figli minori a entrambi i genitori, l'assegnazione della casa familiare a favore di Tizia e aver disciplinato le frequentazioni dei figli con ciascun genitore, quantificava in euro 3.000,00 mensili l'assegno perequativo per il mantenimento dei tre figli che Caio doveva versare a Tizia.

Con la medesima ordinanza suddivideva inoltre le spese straordinarie da sostenersi per i figli nella misura del 70% a carico di Caio e del 30% a carico di Tizia.

Infine disponeva a favore di Tizia e a carico di Caio un contributo al mantenimento della moglie pari a euro 750,00 mensili.

Con sentenza definitiva il Tribunale di Monza, previa conferma dell'affidamento condiviso dei figli a entrambi i genitori, e assegnazione della casa familiare a favore di Tizia, recepiva l'accordo intervenuto medio tempore tra le parti in ordine alla regolamentazione delle frequentazioni dei figli con ciascun genitore, rideterminava in euro 1.800,00 mensili l'assegno perequativo a carico di Caio e a favore di Tizia per il mantenimento dei tre figli e rigettava la domanda di assegno divorzile formulata da Tizia.

La questione

Il Tribunale di Monza ha affrontato e risolto due questioni, entrambe di carattere economico.

Da un lato si è dovuto pronunciare in merito alla determinazione dell'assegno perequativo per il mantenimento dei figli a carico del padre, in quanto genitore economicamente più forte, alla luce di una approfondita valutazione dei redditi dello stesso.

In secondo luogo, ha dovuto decidere in merito alla domanda formulata dalla moglie per il riconoscimento di un assegno divorzile a suo favore, anche alla luce dei principi espressi dalle Sezioni Unite con la sentenza n- 18287 del 18 luglio 2018.

Le soluzioni giuridiche

Con riguardo alla prima questione, il Tribunale di Monza ha rideterminato l'assegno perequativo per il mantenimento dei figli posto provvisoriamente a carico del padre dall'ordinanza presidenziale, in considerazione di approfondite valutazioni circa il carattere variabile dei redditi dello stesso, di professione dirigente.

Quanto invece alla domanda di assegno divorzile avanzata dalla moglie, il Tribunale di Monza ha ritenuto non sussistenti i relativi presupposti, alla luce dell'istruttoria espletata, non ritenendo raggiunta la prova del contributo fornito dalla richiedente alla formazione del patrimonio della famiglia e a discapito delle proprie aspettative professionali.

Osservazioni

In merito a tale ultima questione, il Tribunale di Monza ha richiamato i principi espressi dalle Sezioni Unite, con particolare riguardo alla natura perequativo-compensativa dell'assegno divorzile, evidenziando l'irrilevanza delle deduzioni della richiedente in ordine al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, stante l'estraneità di detto criterio rispetto alla corretta funzione dell'istituto, che è quella equilibratrice in considerazione dell'apporto fornito da ciascuno alla vita familiare.

Nel caso di specie ha poi ritenuto che la moglie, richiedente l'assegno, non abbia fornito la prova del ruolo e del contributo dalla stessa fornito alla famiglia, a discapito delle proprie prospettive professionali, essendo emerso dagli atti e dai documenti di causa che il marito non aveva mai avallato la scelta della moglie di abbandonare il proprio lavoro.

Neppure, secondo il Tribunale, la richiedente avrebbe fornito la prova dell'impossibilità, per causa a sé non imputabile, di reperire una nuova attività lavorativa, avendo documentato solo 5 domande di lavoro in un ampio arco temporale.

Infine, il Tribunale ha escluso la sussistenza di un diritto all'assegno divorzile anche in ragione di una relazione sentimentale stabile e duratura, suscettibile di offrire alla richiedente anche dei benefici economici.

Ancor più interessanti appaiono le argomentazioni svolte dal Tribunale di Monza con riguardo alla valutazione della capacità reddituale del marito ai fini della determinazione dell'assegno perequativo per il mantenimento dei figli.

Sul punto il Foro brianzolo, rilevando che la componente variabile del reddito dello stesso incide sul suo reddito complessivo per oltre il 50%, ha ritenuto di dover approfondire le caratteristiche di tale componente variabile tipica della retribuzione dei dirigenti, evidenziando che trattasi di un sistema incentivante composto da varie tipologie di bonus, non tutte dipendenti dall'attività individuale dello stesso dirigente. In particolare, la natura particolarmente variabile e incerta di tale parte della retribuzione è legata alla sua subordinazione ad obbiettivi aziendali, a situazioni del mercato, a rendimenti in termini finanziari, a rischio valutario e comunque a contingenze esterne rispetto alla prestazione lavorativa del dirigente.

Inoltre, altro aspetto ritenuto rilevante per la valutazione del reddito del genitore ai fini della determinazione del contributo al mantenimento dei figli, è la non immediata fruibilità da parte del dirigente della componente variabile della retribuzione, a differenza di quella fissa. Infatti, il riconoscimento e la quantificazione dei cosiddetti bonus sono soggetti a valutazione discrezionale da parte dell'azienda, che, pur essendo tenuta a fissare gli obbiettivi, si riserva normalmente meccanismi di valutazione dei risultati mediante le clausole dette di claw-back. Trattasi sostanzialmente di condizioni risolutive, cui è soggetto il bonus del manager.

Il diritto al bonus è infatti soggetto a caducazione nel caso in cui, una volta maturato, si avveri la condizione risolutiva. Da ciò deriva un ulteriore fattore di rischio che aumenta l'alea della retribuzione del dirigente per quanto riguarda la parte variabile, che, come si è visto, nel caso di specie, corrisponde a oltre il 50% del reddito complessivo.

Alla luce di tali considerazioni il Tribunale monzese non ritiene di poter considerare quella parte variabile del reddito alla stessa stregua di quella fissa ai fini dell'accertamento delle disponibilità economiche del genitore per la quantificazione dell'assegno perequativo per il mantenimento dei figli; conseguentemente riduce sensibilmente l'importo provvisoriamente stabilito nell'ordinanza presidenziale sulla base del reddito complessivo dell'onerato.

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