Nulla la notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza inviata alla PEC di un avvocato omonimo

Redazione Scientifica
20 Aprile 2021

L'invio della notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale dinanzi al Tribunale di sorveglianza per la discussione dell'istanza di ammissione ad una misura alternativa all'indirizzo PEC di un avvocato omonimo del difensore di fiducia configura un'ipotesi di nullità assoluta...

Sul tema la Suprema Corte con la sentenza n. 12780/21, depositata il 2 aprile, pronunciandosi sull'impugnazione dell'ordinanza con cui il Tribunale di sorveglianza di Catania rigettava la domanda di un condannato per l'ammissione alla misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale. La difesa ha proposto ricorso in sede di legittimità dolendosi della violazione degli artt. 178, comma 1, lett. c) e 179, comma 1, c.p.p. poiché l'udienza camerale era stata celebrata senza la presenza obbligatoria del difensore di fiducia che non aveva ricevuto l'avviso di fissazione della stessa. L'atto era infatti stato inoltrato via PEC ad un altro legale omonimo, avente lo studio in una città diversa e diverso indirizzo di posta elettronica certificata.

La Cassazione ritiene fondata la censura e sottolinea come l'avvocato di fiducia non solo era reperibile ad un diverso indirizzo in senso fisico, ma anche «in senso telematico ai fini dell'impiego della posta elettronica certificato senza che chi aveva ricevuto l'avviso avesse un qualsiasi collegamento professionale con il condannato che aveva rivolto la propria richiesta al Tribunale di sorveglianza». Ne consegue che la trattazione del procedimento in assenza del difensore di fiducia ha comportato una lesione dell'effettività dell'esercizio del diritto di difesa e tale situazione si configura come causa di nullità assoluta degli atti processuali compiuti e dell'ordinanza impugnata.

In tal senso, le Sezioni Unite (n. 24630/15) hanno difatti affermato che «l'omesso avviso dell'udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato dall'imputato o dal condannato, integra una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c) e 179, comma 1, c.p.p.., quando di esso è obbligatoria la presenza, a nulla rilevando che la notifica sia stata effettuata al difensore d'ufficio e che in udienza sia stato presente un sostituto nominato ex art. 97, comma 1, c.p.p.».
Per questi motivi, la Corte non può che annullare il provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di sorveglianza per un nuovo giudizio.

Fonte: ilprocessotelematico.it

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