L'appello sulla richiesta di cancellazione dell'ipoteca deve coinvolgere anche l'ente esattore, se convenuto in primo grado

Massimiliano Summa
22 Aprile 2021

Qualora, di fronte all'iscrizione di ipoteca da parte di un esattore, il soggetto contro cui l'iscrizione sia avvenuta, proponga domanda di accertamento dell'illegittimità dell'iscrizione assumendo l'inesistenza della pretesa per cui l'iscrizione è avvenuta e convenendo sia l'ente titolare della pretesa di riscossione sia l'esattore, si verifica, per iniziativa dell'attore, un litisconsorzio necessario processuale, con la conseguenza che, se la domanda viene accolta ed impugni l'ente, la causa è inscindibile e l'impugnazione deve coinvolgere ai sensi dell'articolo 331 c.p.c. anche l'esattore.

Qualora, di fronte all'iscrizione di ipoteca da parte di un esattore, il soggetto contro cui l'iscrizione sia avvenuta, proponga domanda di accertamento dell'illegittimità dell'iscrizione assumendo l'inesistenza della pretesa per cui l'iscrizione è avvenuta e convenendo sia l'ente titolare della pretesa di riscossione sia l'esattore, si verifica, per iniziativa dell'attore, un litisconsorzio necessario processuale, con la conseguenza che, se la domanda viene accolta ed impugni l'ente, la causa è inscindibile e l'impugnazione deve coinvolgere ai sensi dell'art. 331 c.p.c. anche l'esattore. Ove ciò non sia avvenuto e il Giudice d'appello non abbia provveduto ai sensi dell'art. 331 c.p.c., la parte appellata, avendo causato la nullità dello svolgimento del processo anch'essa per non avere rilevato la nullità pur rilevabile d'ufficio, non può dedurla come motivo di ricorso per cassazione, in quanto il relativo potere, siccome regolato dal terzo comma dell'articolo 157 c.p.c., si è consumato nel grado di appello.

Il caso.

La sentenza in commento trae origine dal giudizio di merito promosso dall'amministratrice di una società nei confronti di un Comune e del locale concessionario del servizio di riscossione dei tributi per ottenere la cancellazione di un'ipoteca iscritta da quest'ultimo su beni immobili dell'attrice per il mancato pagamento di tributi.

All'esito del giudizio di primo grado il Tribunale accoglieva la domanda e annullava l'iscrizione ipotecaria, ordinando alla conservatoria di cancellare l'ipoteca a cura e spese dell'ente che ne aveva ordinato l'iscrizione.

La Corte d'Appello riformava la sentenza, rilevando l'inammissibilità della domanda assumendo che, sull'accertamento della validità del titolo sanzionatorio costituente il presupposto per l'azione esecutiva intrapresa incideva un giudicato già formatosi tra le parti in sede tributaria, impediente pertanto una diversa valutazione circa il ruolo avuto dall'attrice nella vicenda che aveva coinvolto la società da lei amministrata.

La decisione della Corte di Cassazione.

La ricorrente ha impugnato la sentenza avanti alla Corte di Cassazione, che ha tuttavia rilevato un vizio conseguente alla mancata partecipazione, nel giudizio di appello, dell'ente di riscossione, litisconsorte necessario non citato né dall'appellante.

Infatti, pur essendo vero che la Corte d'Appello avrebbe dovuto ordinare l'integrazione del contraddittorio, la parte appellata avrebbe potuto eccepire la violazione dell'art. 331 c.p.c..

Così facendo ha causato anch'essa, secondo gli Ermellini, unitamente alla controparte e al Giudice d'appello, la nullità derivante dallo svolgimento del giudizio a contraddittorio integro.

Deve infatti sottolinearsi che nel caso in cui il giudizio di appello sia stato introdotto in violazione dell'art. 331 c.p.c. e la relativa nullità non sia stata rilevata né dalle parti, né dal Giudice, tale violazione può essere fatta valere dalle parti (compresa quella che ha introdotto l'appello) con ricorso principale o incidentale avverso la sentenza conclusiva del gravame.

Ne discende, secondo la Corte di Cassazione, che, qualora, di fronte all'iscrizione di ipoteca da parte di un esattore, il soggetto contro cui l'iscrizione sia avvenuta, proponga domanda di accertamento dell'illegittimità dell'iscrizione assumendo l'inesistenza della pretesa per cui l'iscrizione è avvenuta e convenendo sia l'ente titolare della pretesa di riscossione sia l'esattore, si verifica, per iniziativa dell'attore, un litisconsorzio necessario processuale, con la conseguenza che, se la domanda viene accolta ed impugni l'ente, la causa è inscindibile e l'impugnazione deve coinvolgere ai sensi dell'art. 331 c.p.c. anche l'esattore.

Ove ciò non sia avvenuto e il Giudice d'appello non abbia provveduto ai sensi dell'art. 331 c.p.c., la parte appellata, avendo causato la nullità dello svolgimento del processo anch'essa per non avere rilevato la nullità pur rilevabile d'ufficio, non può dedurla come motivo di ricorso per cassazione, in quanto il relativo potere, siccome regolato dal terzo comma dell'art. 157 c.p.c., si è consumato nel grado di appello.

Fonte: www.dirittoegiustizia.it

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