Il nuovo quesito medico legale del Tribunale di Milano: il dialogo tra Medico legale e Giurista inizia a dare i primi effetti positivi

Enrico Pedoja
26 Aprile 2021

L'Osservatorio del Tribunale di Milano, pur nei limiti interpretativi dell'attuale concetto medico legale di danno biologico che favorisce in sé l'anomalo automatismo liquidativo del danno non patrimoniale, ha colto il problema relativo alla necessità di differenziare l'aspetto quantitativo dell'invalidità biologica dalla correlabile ricaduta qualitativa del danno, che coinvolge gli aspetti soggettivi del danneggiato portatore di una determinata realtà menomativa.
Premessa: il peccato originale

L'attuale concetto medico legale di danno biologico afferente al cosiddetto “decalogo della SIMLA“ del 2001“ si basa chiaramente su un sofisma tecnico medico legale basato sul fatto che i parametri di “disfunzionalità biologica“ (cioè di validità anatomo funzionale dell'essere umano rispetto al valore assoluto del 100%, che corrisponde sostanzialmente alla pura “vita vegetativa”) sono stati apoditticamente trasferiti ed adeguati un via automatica e quasi meccanicistica sulle ricadute della menomazione accertata sul comune “fare“ quotidiano e dinamico relazionale del danneggiato (con le sole variabili dell'età e del sesso) senza tener conto delle variabili connesse alla effettiva ricaduta della lesione e dei postumi invalidanti ascrivibili agli specifici aspetti “qualitativi“ delle stesse sul “comune“ non fare e sentire “quotidiano di una qualsiasi persona che ha patito una determinata lesione psico-fisica e che è costretto a convivere con una determinata disfunzionalità biologica: presupposti probatori che inevitabilmente devono trovare riscontro con la “ realtà” menomativa accertata in sede medico legale (vedi L'equivoco tra giurista e medico legale in tema di parametrazione del danno biologico).

Il dialogo deve continuare

L'argomento richiederebbe, in vero, una nuova “rivisitazione“ medico legale sugli effettivi presupposti tecnici del concetto di “danno biologico“ ed un nuovo interscambio culturale medico giuridico per chiarire alcuni equivoci interpretativi che hanno nel tempo condizionato alcuni aspetti liquidativi del danno alla persona , che – ora – con l'avvento del “ danno non patrimoniale “sono emersi in modo eclatante per arrivare ad una rivisitazione dello stesso Baréme, con integrazione di “ parametri qualitativi “ lesione- menomazione correlata “, inevitabilmente estesi al “ comune sentire dinamico relazionale “lesione – menomazione correlata e quindi idonei – anche nell'ottica di una standardizzazione Tabellare utilizzabile in sede stragiudiziale - ad un riequilibrio dei parametri liquidativi base del danno non patrimoniale. Dovendosi allo stato mantenere un Baréme medico legale basato esclusivamente su parametri di disfunzionalità biologica, l'unica alternativa liquidativa “logica” nella applicazione di una Tabella di Liquidazione standardizzata del danno non patrimoniale, che si fonda sulla elaborazione del solo parametro di disfunzionalità permanente (Invalidità permanente biologica), è quella di trasferire gli aspetti qualitativi della menomazione nella corrispondente “variabile“ di “sofferenza menomazione correlata” che inevitabilemente non può non avere un riscontro probatorio presuntivo medico legale , in quanto correlata esclusivamente alla realtà clinica e/o strumentale accertata in sede medico legale, dovendosi chiaramente distinguere – ai fini liquidativi tabellari- qualsiasi altra componente di sofferenza non rapportabile intrinsecamente e direttamente alla sola “disfunzionalità“ e quindi non interferente sul “bene salute”.
Il Nuovo quesito del Tribunale di Milano

L'Osservatorio del Tribunale di Milano - pur nei limiti interpretativi dell'attuale concetto medico legale di “danno biologico“ che favorisce in sé l'anomalo automatismo liquidativo del danno non patrimoniale - ha comunque colto il problema relativo alla necessità di differenziare l'aspetto “quantitativo“ della invalidità biologica (l'invalidità biologica) dalla correlabile ricaduta “ qualitativa “ del danno che coinvolge gli aspetti soggettivi del danneggiato portatore di una determinata realtà menomativa.

In tale ottica appaiono sostanzialmente condivisibili – nell'attesa che la SIMLA pervenga ad una criteriologia unitaria dei parametri di “sofferenza correlata – le modifiche apportate nel quesito istruttorio proposto dal Tribunale di Milano finalizzate ad acquisire dettagliati riferimenti probatori tecnici necessari ad una equilibrata modulazione della componente sofferenza dinamico relazionale “IP correlata“: metodologia che si allinea con analoghi quesiti Istruttori proposti ai CTU in numerose sedi di Tribunale del Triveneto ove la parametrazione medico legale – già da tempo condivisa in seno all'entourage professionale specialistico Triveneto e, come tale , costituente una tappa valutativa che integra routinariamente tutte le stime tecniche stragiudiziali sul danno alla persona - viene già espressa in termini riassuntivi di fatto analoghi a quelli ora richiesti nel nuovo quesito del Tribunale di Milano ( sofferenza menomazione correlata di grado : lieve- media-elevata e range intermedi ), con l'unica distinzione terminologica basata sulla differente parametrazione tecnica tra ”sofferenza lesione (e decorso della stessa) correlata” rispetto alla “sofferenza menomazione correlata“.

Ipotesi integrative del quesito di CTU

La mancanza di correlazione automatica tra grado di invalidità permanente e sofferenza menomazione correlata impone – a parere dello scrivente- una riflessione sulle modalità di stima del danno in ipotesi di esiti menomativi plurimi coesistenti.

In questi casi la stima del danno richiederebbe una valutazione tecnica – in termini di invalidità permanente e di “sofferenza correlata“ – per ogni singola componente menomativa pervenendosi quindi ad un calcolo “complessivo“, secondo usuale prassi medico legale, della sola componente “disfunzionale“ ( cioè la IP), lasciando al Giudice ( o agli Operatori del Settore nella fase stragiudiziale ) l'inquadramento liquidativo della “sofferenza correlata“ valutata dal medico legale solo in termini qualitativi per singola componente menomativa: ipotesi di particolare rilevanza allorche' menomazioni coesistenti ( spesso collocabili nelle microinvalidità) si inseriscano nel contesto di componenti di macrodanno disfunzionale di ordine “incrementativo”.

Tali considerazioni trovano riscontro negli esiti di una nostra recente indagine casistica afferente a circa 2800 CTU medico legali espletate in Triveneto tra il 2010 ed il 2020 dalla quale emerge che spesso le “macro invalidità” sono costituite da condizioni menomative plurime (soprattutto le fascie di IP comprese tra il 10% ed il 34%) che possono condizionare valutazioni “ qualitative” differenti, anche significative, per gli aspetti di “sofferenza correlata”, con ipotesi di possibili sperequazioni liquidative.

La valutazione “distinta“ di ogni singola componente menomativa (sia come IP sia come sofferenza correlata ) potrebbe inoltre trovare giustificazione nei casi in cui, nel contesto di un macro danno anatomo funzionale , sussistano componenti che non hanno in sè analogo “substrato“ invalidante

Tipico esempio i casi di danno ad esclusiva componente “estetica” o di “percezione del mutamento peggiorativo della propria integrità somatica (che in sostanza sono un puro danno al sentire del danneggiato), i quali – a prescindere dalla loro rilevanza oggettiva secondo Bareme, derivante dal “ciò che appare all'esaminatore medico legale – potrebbero richiedere approfondimenti di ordine “ personologico” ai fini di una esaustiva e compatibile valutazione in termini di “sofferenza dinamico relazionale correlata”.

Conclusioni

Il quesito del tribunale di Milano converge dunque – nella sostanza- sui presupposti già espressi nel documento della Simla (statement Simla 2018 – sofferenza correlata) che pone in evidenza i principali riferimenti interpretativi medico legali del “danno da sofferenza” correlata: il dolore fisico, il disagio ed il degrado.

Presupposti che necessariamente coinvolgono il rapporto “causa- effetto” non solo sul “fare quotidiano “del danneggiato, ma anche sul “sentire“ e che consentono, la possibilità di inserire – ove distintamente richiesti – ulteriori pareri di compatibilità e congruità tra la condizione menomativa accertata e correlata interferenza su “ peculiari aspetti di sofferenza personale o dinamico relazionale“ del danneggiato.

In tal senso appare pienamente condivisibile e motivata sotto il profilo interpretativo medico legale l'inserimento al punto 3) del Quesito Istruttorio della richiesta al CTU di valutare se …” l'inabilità temporanea e/o i postumi permanenti incidano in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico relazionali documentati o obiettivamente accertati in considerazione di una.. specifica allegazione del danneggiato..”.

Appare particolarmente interessante e rilevante considerare che il predetto quesito si colloca in contiguità con quello relativo alla valutazione di possibili autonome componenti di danno tali da incidere sulla capacità lavorativa del danneggiato : cio' soprattutto in considerazione della possibile ricaduta della menomazione o in ambito di danno” non patrimoniale” o in ambito di danno “patrimoniale“ ( o forse anche in entrambe?), posto un sostanziale sillogismo interpretativo tra “ incidenza rilevante su specifico aspetto “dinamico” (il disagio nel “ fare” in rapporto alla specifica ed usuale attività lavorativa del danneggiato ) e “cenestesi lavorativa“ : frequente momento di “scontro“ tecnico” nel corso di contraddittorio medico legale che necessiterà di un approfondimento e auspicabile condivisione interpretativa medico legale e giuridica