La Corte di giustizia si pronuncia sulle successioni transfrontaliere
28 Ottobre 2020
La nozione di “successione con implicazioni transfrontaliere” contenuta nel regolamento n. 650/2012 ricomprende l'ipotesi in cui, al momento del decesso, il defunto risiedeva in uno Stato membro diverso da quello di cittadinanza, laddove egli abbia mantenuto dei legami con lo Stato d'origine in cui si trovano i beni che compongono la successione. L'ultima residenza abituale del defunto deve essere individuata dall'autorità che si occupa della successione, attraverso una valutazione complessiva delle circostanze, all'interno di un solo Stato, onde evitare la frammentazione della successione. L'articolo 3, paragrafo 2, dello stesso regolamento deve essere interpretato nel senso che, qualora i notai nazionali agiscano su delega oppure sotto il controllo di un'autorità giudiziaria, possono essere qualificati come “organi giurisdizionali” e il certificato successorio da essi rilasciato può essere considerato una “decisione”. Di conseguenza tali decisioni devono circolare conformemente alle disposizioni relative al riconoscimento, all'esecutività e all'esecuzione delle decisioni, contenute al capo IV del regolamento, essendo gli stessi notai vincolati dalle norme sulla competenza, previste al capo II. Qualora il notaio non sia qualificabile come “organo giurisdizionale” può rilasciare certificati successori nazionali, che, in presenza delle condizioni previste all'articolo 3, paragrafo 1, lettera i), del medesimo regolamento, possono essere considerati “atti pubblici”. La volontà del de cuius nonché l'accordo tra i suoi eredi possono condurre alla competenza di un organo giurisdizionale e all'applicazione di una legge applicabile di uno Stato membro diversi da quelli che risulterebbero dall'applicazione dei criteri stabiliti dal regolamento. |