L'INAIL non indennizza l'infortunio in itinere accaduto al conducente che guida con una patente diversa da quella imposta per legge
30 Aprile 2021
Massima
In caso di infortunio in itinere, l'INAIL non indennizza l'evento accaduto al conducente munito di patente diversa da quella richiesta per il tipo di veicolo guidato, in quanto la ratio solidaristica che informa il sistema della sicurezza sociale impone una lettura delle disposizioni normative che valorizzi l'adempimento di quei doveri inderogabili (nel caso di specie, di prudenza) che sono richiesti ai singoli quale presupposto indefettibile per la tutela dei loro diritti (art. 2 Cost.). Il caso
In conseguenza di un infortunio in itinere, un lavoratore chiedeva l'ammissione alla tutela sociale poi negata in fase amministrativa dall'INAIL perché la vittima guidava un motociclo di cilindrata superiore che non poteva condurre con la patente di cui era munito.
Adita l'Autorità giudiziaria, il Tribunale respingeva il ricorso proposto dal lavoratore infortunato; la decisone veniva poi confermata in appello.
Il lavoratore, allora, con un unico motivo di ricorso per cassazione, ha chiesto l'annullamento della sentenza, evidenziando che la violazione commessa non era quella della guida senza patente, ma quella di guida con patente diversa, rispetto alla quale non era configurabile alcun esonero dell'assicurazione per gli infortuni sul lavoro. La questione
La questione esaminata dalla Corte di Cassazione è la seguente: è indennizzabile l'infortunio in itinere accaduto al conducente munito di una patente diversa da quella richiesta per la guida del veicolo condotto al momento del sinistro? La soluzione giuridica
La Suprema Corte conferma la sentenza con cui era stata negata l'indennizzabilità, reputando che l'art. 2, d.P.R. n. 1124/65, come modificato dall'art. 12, d.lgs. n. 38/2000, secondo cui "l'assicurazione [...] non opera nei confronti del conducente sprovvisto della prescritta abilitazione di guida", debba essere interpretato nel senso che la garanzia assicurativa è esclusa non solo nel caso in cui il conducente, al momento dell'infortunio, non abbia conseguito il rilascio di patente, ma altresì nel caso in cui sia munito di patente diversa da quella richiesta per il tipo di veicolo guidato, non potendo letteralmente sostenersi che, in questo secondo caso, egli si trovi in possesso della "prescritta abilitazione di guida".
A confutazione della tesi sostenuta dal lavoratore infortunato, secondo cui per "mancanza di abilitazione alla guida" deve intendersi solo l'assoluto difetto di patente oppure la mancanza, originaria o sopravvenuta, delle condizioni della sua validità ed efficacia, la Cassazione osserva che anche nel settore dell'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore è pacifico l'orientamento giurisprudenziale che equipara la guida con una patente di tipo diverso da quella prescritta alla guida senza patente o con patente scaduta (Cass. n. 295/1979), non rientrando tra quelle ipotesi di inosservanza di prescrizioni o limitazioni imposte dal legislatore a carico di chi abbia un'abilitazione alla guida, come in caso di trasporto a bordo di altra persona da parte di un conducente munito di c.d. foglio rosa o infradiciottenne (Cass. n. 12728/2010; Cass. n. 20190/2014) oppure di guida, da parte di una persona mutilata, di una vettura priva dei necessari adattamenti tecnici richiesti per la sua condizione (Cass. n. 6403/2016).
Infine, la Cassazione giustifica l'esclusione di tutela sulla ratio solidaristica che connota il sistema della sicurezza sociale, che impone al lavoratore di rispettare quei doveri inderogabili, come la prudenza, che sono richiesti ai singoli quale presupposto indefettibile per la tutela dei loro diritti (art. 2 Cost.).
Osservazioni
La soluzione dettata dalla Cassazione è senza dubbio condivisibile, in quanto la guida senza patente rappresenta una violazione grave, punita dal codice della strada (art. 116, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285) e costituisce, a dire della magistratura di legittimità, un aggravamento del rischio del percorso (Cass. 6 agosto 2003, n. 11885; Cass. 18 marzo 2004, n. 5525).
Anche prima dell'entrata in vigore dell'art. 2, comma 3, d.P.R. n. 1124/65, in cui è stabilito che “l'assicurazione non opera nei confronti del conducente sprovvisto della prescritta abilitazione di guida”, la Cassazione ha escluso la tutela dell'infortunio accaduto al lavoratore sprovvisto di patente di guida (Cass. 18 marzo 2004, n. 5525).
In un caso, però, il mancato possesso di patente di guida non è stato ritenuto rilevante perché la vittima si era posta alla guida del mezzo agricolo con il tacito consenso (se non con l'espressa autorizzazione) del datore di lavoro e per soddisfare un preminente interesse di quest'ultimo (Cass. 3 febbraio 1999, n. 932).
Sebbene la guida senza patente non rientri tra quei comportamenti considerati abnormi e, come tali, rientranti nel rischio elettivo, che esclude il diritto alla tutela sociale, in caso di infortuni in itinere il legislatore ha voluto sanzionare anche quei comportamenti, connotati da colpa grave, che si rivelino contrari a norme di legge o di comune prudenza.
Nell'ambito dell'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore per “mancanza di abilitazione alla guida” si intende non solo l'assoluto difetto di patente, ma anche la mancanza sopravvenuta delle condizioni di validità e di efficacia, come la scadenza o la sospensione in seguito alla commissione di una sanzione amministrativa, da cui, però, non dovrebbe scaturire l'esclusione dalla tutela sociale poiché, ai fini previdenziali, non si verrebbe a realizzare quell'aggravamento del rischio che invece si assume colui che non ha mai conseguito l'abilitazione alla guida per carenza dei requisiti richiesti o per non aver superato l'esame di guida.
L'esclusione della tutela assicurativa dell'infortunio accaduto al conducente per guida senza patente non riguarda l'eventuale terzo trasportato, il cui infortunio viene chiaramente indennizzato dall'INAIL. |